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Sentenza — n. 44493/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against prison sentence reduction, upholding gradual treatment progression.

Numero d'incarto Sentenza — n. 44493/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Fabio Zaccaria's appeal against the L'Aquila supervision tribunal's order granting semi-liberty instead of probation. The tribunal found Zaccaria's critical reflection on past crimes insufficient despite his formal admission of responsibility, citing a history of acquittals as evidence of lack of true repentance. The court upheld this decision, ruling that the tribunal correctly applied the principle of gradual treatment progression by requiring further observation before granting broader alternative measures.

Regesto Legislator

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Art. 277 c.p.s.; In matters of alternative detention measures, the supervision tribunal may legitimately require an additional observation period and further experimental measures to verify the subject's adaptability, particularly when the committed crime indicates a non-negligible capacity to offend.

Parole chiave

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supervision tribunal alternative detention probation measure critical reflection gradual progression semi-liberty resocialization mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 277 c.p.s.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019
(Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZACCARIA FABIO nato a MESAGNE il 09/03/1976 avverso l'ordinanza del 04/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale MARIA FRANCESCA LOY, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 04 luglio 2024 il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, in parziale accoglimento dell'istanza presentata da Fabio Zaccaria, ha respinto l'istanza di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, ma ha concesso la misura della semilibertà. Il Tribunale di sorveglianza ha valutato le numerose condanne riportate dal detenuto, sia pure risalenti nel tempo, e la denuncia per calunnia riportata nel 2018, ed ha ritenuto prematura la misura dell'affidamento in prova, per la gravità dei reati commessi e il livello ancora embrionale del processo di revisione critica, ritenendo invece idonea per la risocializzazione la misura della semilibertà, nell'ottica della gradualità della progressione trattamentale, e in conformità al suggerimento fornito dalla relazione di sintesi, pur positiva, circa l'opportunità del proseguimento della sperimentazione esterna mediante la concessione di permessi premio.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Fabio Zaccaria, per mezzo del suo difensore avv. Nicola De Fuoco, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio motivazionale. L'ordinanza è contraddittoria perché, dopo avere illustrato tutti gli elementi positivi, valutati favorevolmente quanto alla riabilitazione del ricorrente, senza una valida motivazione conclude per la necessità di concessione della semilibertà al posto dall'affidamento in prova, invocando una più profonda riflessione sui reati commessi pur avendo riconosciuto che, secondo la relazione di sintesi, egli ammette le proprie responsabilità per essi.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in quanto generico e meramente rivalutativo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato,e deve essere rigettato.

2. L'ordinanza impugnata ha motivato in modo ampio e approfondito l'inidoneità, allo stato, della più ampia misura dell'affidamento in prova, quale strumento di risocializzazione, a causa della insufficiente revisione critica del ricorrente in relazione ai reati commessi, affermando che egli, pur tenendo una condotta carceraria corretta e aperta al confronto, dimostra una scarsa propensione alla rivisitazione delle proprie condotte delittuose. L'ammissione della proprie responsabilità, infatti, appare solo formale, in quanto egli preferisce parlare dei molti processi in cui è stato assolto: la valutazione che tale atteggiamento dimostri l'assenza di una effettiva resipiscenza è, pertanto, logica.

L'ordinanza risulta avere valutato approfonditamente anche la relazione di sintesi e, conformemente ai suggerimenti in essa contenuti, ha ritenuto necessario proseguire il percorso della sperimentazione esterna mediante la concessione di permessi premio, al momento effettuata in un'unica occasione. Tale decisione è conforme al principio della gradualità della progressione trattamentale stabilito da questa Corte, secondo cui «In tema di concessione di misure alternative alla detenzione il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello». (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Rv. 276213).

Il Tribunale di sorveglianza ha preso atto del percorso di revisione critica già iniziato, ma ha ritenuto che esso deve «proseguire verso una più approfondita riflessione sui reati commessi». La sua valutazione della inidoneità della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale per una piena rieducazione del ricorrente, essendo idonea, piuttosto, una misura a carattere ancora contenitivo, quale la semilibertà, è quindi logica e non contraddittoria, nonché fondata su elementi concreti, suggeriti anche dall'osservazione intramuraria.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, non sussistendo nell'ordinanza alcuno dei vizi dedotti, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d