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Ordinanza — n. 44491/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses request for time extension due to lawyer's failure to check court portal for sentence deposit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44491/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared inadmissible a request by the defense to extend the deadline for filing a special appeal against a criminal judgment. The defense argued that the lawyer only discovered the judgment's deposit on the court website late due to a lack of updates, claiming good faith ignorance. The court rejected this, ruling that the failure to diligently check the official portal or visit the registry does not constitute force majeure or unforeseeable events, and that the client bears a duty to ensure their lawyer performs their duties correctly.

Regesto Legislator

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Art. 175 c.p.p.; Art. 625-bis c.p.p.: The failure of the defense counsel to diligently verify the deposit of a judgment on the official court portal or to personally check the registry does not constitute force majeure or unforeseeable events justifying an extension of the appeal deadline.

Parole chiave

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criminal procedure special appeal time limit extension force majeure defense counsel duty court portal access good faith ignorance istanza tardiva di restituzione dei termini

Disposizioni normative citate

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Art. 175 cod. proc. pen.
Massimo Mercurelli, ha chiesto la restituzione nel termine del suo assistito, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., per proporre ricorso straordinario ex art.
Art. 625-bis cod. proc. pen.
pen., per proporre ricorso straordinario ex art. 625- bis cod.
Art. 592 cod. proc.
L'istanza va, pertanto, dichiarata inammissibile, senza statuizione sulle spese, atteso che, secondo il Collegio, non si può applicare, in questo caso, il principio di cui all'art. 592 cod.
art. 175 cod. proc. pen
Massimo Mercurelli, ha chiesto la restituzione nel termine del suo assistito, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., per proporre ricorso straordinario ex art.
art. 625- bis cod. proc. pen
pen., per proporre ricorso straordinario ex art. 625- bis cod. proc. pen.
art. 102 c.p
233419, nell'escludere il caso fortuito ovvero la forza maggiore con riferimento all'ipotesi di «un difensore d'ufficio - che rivestiva la qualifica di sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29340 del 19/04/2023, Suares
posto in essere ogni possibile diligente iniziativa per sollecitarne il rilascio, financo recandosi presso la cancelleria, a meno di non dimostrare che detto accesso gli era stato impedito in modo inderogabile a causa dei provvedimenti emergenziali "antipandemici" (Sez. 5, n. 29340 del 19/04/2023, Suares, Rv.
Sez. 4, n. 55106 del 18/10/2017, Hudorovic
Sez. 2, n. 48737 del 21/07/2016, Startari
Sez. 5, Ordinanza n. 15776 del 16/01/2023, Metreveli
proc., che contempla l'emissione della pronuncia sulle spese, non introducendo la richiesta di restituzione nel termine direttamente un giudizio di impugnazione (Sez. 5, Ordinanza n. 15776 del 16/01/2023, Metreveli, Rv.
Sez. 1, Ordinanza n. 14865 del 07/03/2024, S.
284388 e Sez. 1, Ordinanza n. 14865 del 07/03/2024, S., non massimata sul punto).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARDO FRANCESCO nato a CATANIA il 08/10/1991 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette/seatjte le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. Fabio Picuti, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità della richiesta di restituzione nel termine.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con istanza inviata a mezzo PEC, in data 24 luglio 2024, il difensore di fiducia di Francesco Guardo, avv. Massimo Mercurelli, ha chiesto la restituzione nel termine del suo assistito, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., per proporre ricorso straordinario ex art. 625- bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Quinta Sezione Penale di questa Corte, n. 28365 del 10 maggio 2023, depositata il 3 luglio 2023, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto contro la sentenza emessa dalla Prima Sezione Penale di questa Corte in data 3 marzo 2022, che annullava la sentenza emessa dalla Corte di assise di Catania in data 16 ottobre 2020 nei confronti del suddetto per gli aumenti di pena in continuazione relativi ai reati satellite, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della stessa Corte, rigettando nel resto il ricorso e, quindi, dichiarando l'irrevocabilità della pronuncia di affermazione della responsabilità penale dell'imputato sia in relazione a detti reati che in relazione al reato più grave di omicidio volontario, aggravato dai futili motivi.

Ha dedotto il difensore istante di aver preso atto in data 24 luglio 2024, per la prima volta, della circostanza che in data 3 luglio 2023 era stata depositata la sentenza della Corte di cassazione sopra indicata, a seguito di accesso al portale polisweb - quadra (allegato n. 1). Ha, quindi, rappresentato, a riprova dell'ignoranza in buona fede della suddetta mancata conoscenza, che, come da schermata allegata (allegato n. 2), sul sito ufficiale di detta Corte e in particolare sul portale sentenze web, l'unico fino a tale momento consultato, ancora alla data odierna, attraverso la ricerca testuale con il nominativo del condannato, non risulta affatto il deposito della sentenza.

Ha, quindi, chiesto, poiché venuto a conoscenza del deposito tardivamente, ma incolpevolmente per mancato aggiornamento del suddetto sito, di essere rimesso in termine per la proposizione del rimedio del ricorso straordinario. 1.1. La difesa deposita, altresì, memoria di replica alla requisitoria sopra indicata, rilevando che l'errore da cui la stessa muove e che ne inficia le conclusioni consiste nell'aver ritenuto l'operatività di un principio di preclusione in forza del quale una sentenza dichiarativa di inammissibilità di ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. impedisca, appunto, la proposizione di un nuovo ricorso straordinario avente ad oggetto detta sentenza.

Insiste, quindi, per l'accoglimento dell'istanza di restituzione nel termine, osservando che a differenza delle sentenze di merito quelle di legittimità non indicano un termine per il deposito della motivazione e gravano pertanto la difesa dell'onere di verificare il deposito della motivazione, verifica che, però, non può tradursi in un controllo assiduo, costante e quotidiano.

2. Pur dovendosi rilevare che, diversamente da come osservato con la requisitoria della Procura generale, non opera alcuna preclusione per essere stato il ricorso straordinario già esperito con esito di inammissibilità (si veda al riguardo Sez. 6, n. 56966 del 11/09 )/2017, Ferminio, Rv. 272201, secondo cui è ammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso la sentenza della Corte di cassazione che abbia dichiarato inammissibile un precedente ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., a condizione che lo stesso sia proposto entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla decisione impugnata e non dalla originaria sentenza che abbia definito il processo, ed abbia ad oggetto l'errore di fatto in cui sia incorsa la sentenza che abbia pronunciato sul precedente ricorso straordinario), la richiesta è manifestamente infondata.

«L'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, in relazione ai concetti di forza maggiore e caso fortuito, consente di ritenere ormai pacifico che costituisce causa di forza maggiore quel fatto umano o naturale al quale non può opporsi una diversa determinazione volitiva e che, perciò, è irresistibile, mentre si definisce caso fortuito ogni evento non evitabile con la normale diligenza e non imputabile al soggetto a titolo di colpa o dolo. Ciò che caratterizza, dunque, il caso fortuito è la sua "imprevedibilità", mentre nota distintiva della forza maggiore è l'elemento della "irresistibilità".

Connotazione comune ad entrambi è la "inevitabilità" del fatto"». Concetti, questi appena delineati, evidenziati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 14991 dell'11/04/2006, De Pascalis, Rv. 233419, nell'escludere il caso fortuito ovvero la forza maggiore con riferimento all'ipotesi di «un difensore d'ufficio - che rivestiva la qualifica di sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p. e, quindi, esercitava gli stessi diritti e doveva assumere gli stessi doveri del difensore di fiducia —» che «ha violato gli obblighi di diligenza che incombevano su di lui, in quanto era tenuto ad avvertire il difensore di fiducia che l'istanza di rinvio dallo stesso presentata era stata respinta, che era stata emessa una sentenza di condanna dell'imputato e che decorrevano i termini per impugnarla».

Nella specie, la Corte ha ritenuto che il difensore di fiducia, con un comportamento improntato a normale diligenza, come quello di recarsi presso la cancelleria del giudice per chiedere informazioni, avrebbe potuto conoscere per tempo che era stata pronunciata sentenza di condanna e presentare impugnazione. Varie sono, poi, le pronunce di questa Corte relative all'obbligo di diligenza del difensore e al suo rapporto con la richiesta di restituzione nel termine. A tale riguardo si osserva che: - in tema di richiesta di restituzione dei termini ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. per dedotta forza maggiore a proporre tempestiva impugnazione, spetta al difensore dare la prova non solo di aver richiesto a mezzo PEC copia della sentenza da impugnare, ma anche d. posto in essere ogni possibile diligente iniziativa per sollecitarne il rilascio, financo recandosi presso la cancelleria, a meno di non dimostrare che detto accesso gli era stato impedito in modo inderogabile a causa dei provvedimenti emergenziali "antipandemici" (Sez. 5, n. 29340 del 19/04/2023, Suares, Rv. 284816 - 02); - il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, poiché consiste in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, e perché non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo (Sez. 4, n. 55106 del 18/10/2017, Hudorovic, Rv. 271660); - l'inesatto adempimento della prestazione professionale da parte del difensore di fiducia, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione nel termine, poiché consistono in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione; né può essere esclusa, in via presuntiva, la sussistenza di un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo (Sez. 2, n. 48737 del 21/07/2016, Startari, Rv. 268438: nella specie, la S.C. ha escluso la possibilità di restituzione in termini per proporre impugnazione, non ravvisando caso fortuito o forza maggiore nell'omesso controllo del deposito della sentenza da parte del difensore di fiducia, e nella conseguente mancata verifica del decorso del termine per impugnare).

3. Nel caso in esame, il mancato aggiornamento del portale sentenze web, del quale neppure è chiara la prova, risultando, invero, documentata la ricerca con i soli dati relativi all'imputato, non ha senza dubbio dato luogo ad evento irresistibile, ne' imprevedibile e, dunque, inevitabile nei termini evidenziati dalle Sezioni Unite nella pronuncia sopra riportata, in quanto non ha impedito di verificare il deposito della sentenza, avverso cui si voleva esperire il ricorso straordinario, presso la cancelleria.

4. L'istanza va, pertanto, dichiarata inammissibile, senza statuizione sulle spese, atteso che, secondo il Collegio, non si può applicare, in questo caso, il principio di cui all'art. 592 cod. proc., che contempla l'emissione della pronuncia sulle spese, non introducendo la richiesta di restituzione nel termine direttamente un giudizio di impugnazione (Sez. 5, Ordinanza n. 15776 del 16/01/2023, Metreveli, Rv. 284388 e Sez. 1, Ordinanza n. 14865 del 07/03/2024, S., non massimata sul punto).