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Sentenza — n. 44478/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls lower court sentence for proceeding in absentia without translation order for detained defendant.

Numero d'incarto Sentenza — n. 44478/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction for failing to order the translation of a detained defendant. The defendant argued the trial violated procedural rights by proceeding in his absence despite his lawyer noting his detention at Frosinone prison. The court ruled that detention constitutes an absolute impediment to appearance, requiring a translation order to preserve the right to defense.

Regesto Legislator

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Art. 156, 178 lett. c), 179 e 185 del codice di rito; The court cannot proceed in absentia when the defendant is detained, as this creates an absolute impediment to appearance that must be remedied by ordering translation to ensure the right to defense.

Parole chiave

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proceeding in absentia detention impediment translation order requirement right to defense procedural violation pagamento dell'ammenda decreto di non luogo a procedere contravvenzione alla legge sugli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 156, 178 lett. c), 179 e 185 del codice di rito
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Umberto Gramenzi, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006, Arena
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOHAMED SAID nato in Marocco il 12/08/1984; avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pescara del 13/06/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA; letta la requisitoria scritta rassegnata ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore avv. UMBERTO GRAMENZI, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Pescara ha riconosciuto Mohamed Said colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5, d.Ig. 286/98, in quanto cittadino extracomunitario, non ottemperava all'ordine del Questore di Pescara emesso il 29 aprile 2022 con il quale gli era stato intimato di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni dalla data di notifica (fatto accertato in Pescara il 4 giugno 2022), e lo ha condannato alla pena di euro 15.000,00 di multa.

2. Avverso la predetta sentenza l'imputato, per mezzo dell'avv. Umberto Gramenzi, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. Egli lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 156, 178 lett. c), 179 e 185 del codice di rito per avere il Giudice di pace proceduto in assenza dell'imputato nonostante il difensore, con memoria depositata il giorno 13 giugno 2024, avesse rappresentato che Mohanned Said era detenuto presso il carcere di Frosinone e non era stata comunicata alcuna rinuncia a comparire da parte del medesimo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Invero, la denunzia di illegittima celebrazione del dibattimento in assenza dell'imputato, nonostante il difensore avesse rappresentato che questi era detenuto presso il carcere di Frosinone, è fondata. La circostanza era stata portata a conoscenza del Giudice di pace con la memoria depositata alla udienza del 13 giugno 2024. Ne consegue che, in mancanza di comportamenti dell'imputato interpretabili alla stregua di una rinunzia a presenziare al giudizio, il Giudice non poteva procedere in sua assenza, in quanto lo stato di detenzione costituisce impedimento assoluto a comparire, cui va posto rimedio mediante l'ordine di traduzione, restando altrimenti l'imputato (al quale non incombe l'onere di una preventiva comunicazione della sua materiale impossibilità a comparire), privato del diritto a intervenire e a difendersi, anche personalmente, diritto che deve essergli incondizionatamente assicurato (Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006, Arena, Rv. 234600).

3. La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata con rinvio al Giudice di pace di Pescara, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Pescara, diversa persona fisica. Così deciso in Roma, i