Cassation court annuls lower court judgment for omitting mandatory five-year public office ban accessory penalty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore Generale appealed a Brescia preliminary hearing judgment regarding Daniele Toti, who was convicted of attempted murder and illegal knife carrying. The prosecution argued the judge failed to apply the mandatory five-year accessory penalty of interdiction from public offices, which must be calculated based on the reduced base sentence rather than the aggravated combined sentence. The Court of Cassation agreed, ruling that the lower court erred by not imposing the specific duration required by law for sentences under three years, and thus annulled the decision without remittal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 29, comma 1, n. 2, cod. pen.; Art. 608 cod. proc. pen.: When a judgment omits a mandatory accessory penalty with a fixed duration, the Court of Cassation must annul the decision without remittal, as the penalty must be calculated based on the reduced base sentence for the most serious crime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: TOTI DANIELE nato a BERGAMO il 20/11/1961 avverso la sentenza del 17/01/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., con la quale il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SIMONE PERELLI, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla omessa applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, con contestuale applicazione di detta pena;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia dichiarava, con rito abbreviato, Daniele TOTI responsabile dei reati di tentato omicidio, commesso in danno di Florin BERISHA, e di porto illegale di coltello, accertati in Rovato (BS) il 25 agosto 2023, e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 2), cod. pen. con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva, operata la riduzione per il rito, lo condannava alla pena di quattro anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione, disponendo la confisca e distruzione del coltello in sequestro.
2. Con atto depositato in data 29 maggio 2024, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, preso atto della formalizzata acquiescenza del Procuratore della Repubblica, ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 28 e 29 cod. pen., in quanto il giudice di merito, che era partito da una pena base di sette anni di reclusione, aveva omesso di applicare all'imputato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.
3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella requisitoria inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, con applicazione contestuale della pena medesima per la durata di cinque anni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Occorre premettere che, con una recente pronuncia, le Sezioni Unite hanno affermato che «La sentenza di condanna che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore generale a norma dell'art. 608 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 47502 del 29/09/2022, Galdini, Rv. 283754 - 01). Il ricorso presentato dal Procuratore generale di Brescia deve, quindi, in primo luogo, reputarsi ammissibile.
2. L'impugnazione, poi, è fondata e deve essere accolta. 2.1. Il giudice di merito, infatti, non ha tenuto conto del principio espresso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, ai fini dell'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'interdizione legale, è necessario far riferimento, nel caso di più reati unificat, sotto il vincolo della continuazione, alla misura della pena base in concreto stabilita per il reato più grave, eventualmente ridotta per la scelta del rito, e non a quella complessiva, risultante dall'aumento per la continuazione (Sez.
U, n. 8411 del 27/05/1998, Rv. 210980 - 01; Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, Rv. 286862 - 03; Sez. 1, n. 8126 del 06/12/2017, dep. 2018, Ngwok, Rv. 272408 - 01; Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, Di Corrado e altri, Rv. 270240 - 01; Sez. 1, n. 18149 del 04/04/2014, Di Benedetto e altro, Rv. 259749 - 01). 2.2. Operata, relativamente alla pena base di sette anni di reclusione inflitta per il più grave reato di tentato omicidio, la riduzione per il rito abbreviato, così esitando l'operazione in quattro anni e otto mesi di reclusione, il giudice a quo avrebbe dovuto applicare, a mente dell'art. 29, primo comma, secondo periodo, cod. pen., la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, essendo stata irrogata, nella specie, all'imputato la pena della reclusione «per un tempo non inferiore a tre anni» (e non pari o superiore ai cinque anni, il che avrebbe, diversamente, implicato l'applicazione della interdizione perpetua dai pubblici uffici).
3. Trattandosi di pena accessoria predeterminata nella durata, alla relativa statuizione, omessa in sede di merito, può procedere la stessa Corte di legittimità, in sintonia con il principio espresso dalla già richiamata pronuncia delle Sezioni Unite "Galdini" (n. 47502 del 2022, Rv. 283754 - 02), in forza del quale «La Corte di cassazione, ove rilevi l'illegittima omessa applicazione di pena accessoria predeterminata nella durata, pronuncia l'annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., mentre non può ricorrere alla rettificazione di cui all'art. 619 comma 2, cod. proc. pen.».
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, che dispone. Così deciso in Roma, il 17 settembre