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Sentenza — n. 44308/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44308/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44308/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza emessa in data 14 maggio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha respinto il reclamo introdotto dal Ministero della Giustizia avverso la decisione in tema di risarcimento da detenzione inumana deliberato in favore di Dida Karim per l’importo di 4.392,00 euro (avendo il Dida espiato la pena). 1.1 Le questioni poste con il reclamo sono diverse ma, ai fini che qui interessano, va evidenziato che il Tribunale ha ritenuto infondata la eccezione di compensazione introdotta dal reclamante. In particolare, a fronte della allegazione relativa alla condanna del Dida alla pena della multa per euro 1.200,00, il Tribunale afferma che è ammissibile in astratto la compensazione ma che è carente, in concreto, la prova della certezza del credito, non essendo stata prodotta copia di una iscrizione a ruolo o di una notifica della cartella esattoriale e non essendo sufficiente la irrevocabilità della sentenza.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 44308/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato. Il ricorso è affidato a un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge. 2.1 Secondo il Ministero ricorrente la decisione è errata, posto che l’ eccezione di compensazione ben può basarsi sulla produzione della posizione giuridica o dell’ordine di esecuzione, trattandosi di somma di denaro certa e oggetto di possibile riscossione coattiva.

Parole chiave

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indennità per detenzione rilascio del titolo esecutivo d'indennizzo indennizzo statale restituzione e risarcimento risarcimento alle vittime di reati offesa al credito
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal MINISTERO della GIUSTIZIA avverso l'ordinanza del 14/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Napoli; Sentita la relazione del Consigliere Raffaello Magi; Lette le conclusioni del PG Giuseppe Sassone che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 14 maggio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha respinto il reclamo introdotto dal Ministero della Giustizia avverso la decisione in tema di risarcimento da detenzione inumana deliberato in favore di Dida Karim per l’importo di 4.392,00 euro (avendo il Dida espiato la pena). 1.1 Le questioni poste con il reclamo sono diverse ma, ai fini che qui interessano, va evidenziato che il Tribunale ha ritenuto infondata la eccezione di compensazione introdotta dal reclamante. In particolare, a fronte della allegazione relativa alla condanna del Dida alla pena della multa per euro 1.200,00, il Tribunale afferma che è ammissibile in astratto la compensazione ma che è carente, in concreto, la prova della certezza del credito, non essendo stata prodotta copia di una iscrizione a ruolo o di una notifica della cartella esattoriale e non essendo sufficiente la irrevocabilità della sentenza.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato. Il ricorso è affidato a un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge. 2.1 Secondo il Ministero ricorrente la decisione è errata, posto che l’ eccezione di compensazione ben può basarsi sulla produzione della posizione giuridica o dell’ordine di esecuzione, trattandosi di somma di denaro certa e oggetto di possibile riscossione coattiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.

2. La giurisprudenza civile di questa Corte di Cassazione – con orientamento condiviso dal Collegio - si è pronunziata sul tema posto dal ricorrente in senso favorevole (v. Sez. III civ. n. 2350 del 29.1.2019, rv 652480), posto che l’amministrazione è abilitata a porre in compensazione - con il debito da detenzione inumana – i propri crediti, qualunque ne sia la fonte, con la sola necessità che il credito vantato sia certo e che in relazione ad esso venga sollevata specifica eccezione. In senso analogo si è espressa anche questa Prma Sezione Penale (v. sent. n. 11108 del 23.11.2022, dep.2023, rv 284432). 2.1 Dunque il credito derivante da pena pecuniaria può essere opposto in compensazione (a differenza del credito derivante dalle spese di mantenimento, posto che vi è possibilità di remissione del debito sorto a carico del detenuto ai sensi dell’art.6 dPR n.115 del 2002) e per la relativa eccezione è sufficiente che l’amministrazione dimostri la intervenuta irrevocabilità della sentenza, posto che da tale momento il credito è certo, liquido ed esigibile. 2.2 E’ evidente, peraltro, che nel contraddittorio tra le parti possono essere opposti, dal creditore, eventuali fatti posteriori tali da determinare la estinzione del credito vantato dalla amministrazione (il pagamento, la imputazione ad un periodo di custodia cautelare non seguito da pena ai sensi dell’art.657 comma 3 cod.proc.pen., la estinzione della pena pecuniaria per prescrizione), con esercizio – in tal caso – degli ordinari poteri di accertamento da parte del Tribunale.

Va pertanto disposto l’annullamento della decisione impugnata, con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Così è deciso, 08/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente R