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Sentenza — n. 44269/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against detention order for hired killer commissioning murder, citing specific facts and procedural rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 44269/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the detention order inadmissible due to a lack of specific arguments and procedural violations. The appellant argued that social alarm cannot dictate detention measures and that his age as an over-seventy-year-old should mitigate his danger, but the court rejected these claims as too generic or unsupported by the specific facts of the case. The court emphasized that the lower court correctly identified exceptional preventive needs based on the premeditated nature of the hired murder, the victim's professional status, and the appellant's role in planning the crime and evading police attention, while also noting that new evidence submitted late in the proceedings could not alter the legal assessment.

Regesto Legislator

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Art. 274, comma 1; Art. 275, comma 4, cod. proc. pen.; The preventive detention order remains valid when based on specific factual circumstances demonstrating exceptional danger, rather than solely on the nature of the crime or the defendant's age, and new evidence submitted after the appeal deadline cannot invalidate the original reasoning.

Parole chiave

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preventive detention order hired killer commissioning over-seventy-year-old procedural inadmissibility exceptional preventive needs social alarm criteria new evidence admissibility assassinio

Disposizioni normative citate

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Art. 274, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 275, comma 4, cod. proc. pen.
Il motivo nuovo del 14 ottobre sviluppa ulteriormente l'argomento e sostiene che nel caso in esame l'ordinanza impugnata ha ricavato le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza soltanto dal titolo di reato, violando in questo modo la previsione dell'art. 275, comma 4, cod.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procediment
art. 575 cod. pen
del Tribunale di Napoli in relazione al reato di cui all'art. 575 cod. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con un ricorso originario e due seguiti, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 274 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 23151 del 24/01/2019, PM in proc. Zamparini, Rv. 275982
Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti depositati dalla difesa e fondati su documenti formati in un momento successivo alla presentazione del ricorso per cassazione" (Sez. 3, Sentenza n. 23151 del 24/01/2019, PM in proc. Zamparini, Rv. 275982).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PETRUCCI GENNARO nato a NAPOLI il 22/02/1951 avverso l'ordinanza del 20/05/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; udito il PG, Marco Dall'Olio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore del ricorrente, avv. Luca Cianferoni, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 20 maggio 2024 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di Gennaro Petrucci emessa dal g.i.p. del Tribunale di Napoli in relazione al reato di cui all'art. 575 cod. pen. commesso in danno di Salvatore Coppola il 12 marzo 2024.

L'omicidio avviene nel parcheggio di un supermercato a San Giovanni a Teduccio. Secondo la ricostruzione dell'ordinanza impugnata, esecutore materiale ne è tale Mario De Simone, raggiunto da altra precedente ordinanza cautelare, che avrebbe anche ammesso di esserne stato autore parlando al telefono con il fratello Bruno. Nelle intercettazioni telefoniche tra Bruno ad Anna De Simone, fratelli dell'autore materiale, sarebbe poi emerso che questi avrebbe commesso l'omicidio per denaro, su richiesta di una persona individuata come Gennaro o' cafè, che in quel momento si trovava all'estero.

La identificazione di Gennaro o' cafè avveniva ad opera della polizia giudiziaria procedente che riferiva trattarsi di un soprannome che era stato attribuito a Petrucci all'epoca di una precedente detenzione, soprannome dovuto alla circostanza che in carcere questi faceva il caffè per tutti. La identificazione era corroborata dalla ulteriore circostanza che Petrucci e la moglie si trovavano all'estero, in crociera, dal 27 marzo 2024 al 3 aprile 2024. Dai tabulati telefonici erano emersi contatti tra De Simone e Petrucci sia prima che dopo l'omicidio, la localizzazione delle celle erano anche compatibili con un incontro di persona tra i due.

Nella ricostruzione dell'ordinanza impugnata è ipotizzato anche un possibile movente. Coppola, che era un ingegnere, era stato coinvolto nell'acquisto all'asta, nel corso di una procedura esecutiva civile, della villa con piscina di Petrucci in Portici. Quasi un anno prima, Petrucci e la moglie avevano denunciato Coppola, sostenendo che la sua regia aveva permesso l'aggiudicazione a dei prestanome per conto di tale Abbate Salvatore, persona legata ad ambienti di criminalità. Petrucci aveva poi cercato il contatto con l'acquirente per la retrocessione dell'immobile, ma inutilmente, perché non aveva il denaro sufficiente.

L'acquirente aveva allora completato la procedura di acquisto, ma, ciò nonostante, i coniugi Petrucci ancora occupavano l'immobile. Pochi giorni prima dell'omicidio il legale rappresentante della società che si era aggiudicato l'immobile all'asta aveva espresso timori per l'incolumità di Coppola. Sempre a conferma della identificazione di Petrucci come il committente dell'omicidio, l'ordinanza impugnata ha evidenziato che nei colloqui in carcere De Simone ha chiesto alle figlie di contattare una persona che chiama "zia Anna" - e che, però è un uomo, in quanto per lei usa il pronome maschile "chili" - che gli deve dei soldi, parla di 14.000 euro, ed è emerso che dopo i colloqui le due donne si sarebbero recate nel negozio di vernici di Petrucci.

Inoltre, ad ulteriore conferma della identificazione di Petrucci come il committente dell'omicidio, l'ordinanza fa rilevare che nei colloqui in carcere De Simone ha riferito alle figlie che da "zia Anna" ha lasciato due paia di scarpe e quattro magliette di cui ha indicato anche la marca. La perquisizione nell'abitazione di Petrucci ha portato al loro rinvenimento. Questo significa, secondo l'ordinanza impugnata, che, dopo l'omicidio, De Simone si era rifugiato proprio presso la dependance della villa di Petrucci. L'ordinanza ha ritenuto l'esistenza del metodo mafioso ed ha argomentato sulla necessità della custodia in carcere, evidenziando che si tratta di soggetto ultrasettantenne ma che non sono state allegate specifiche condizioni di salute incompatibili con la detenzione e che, data la sua caratura criminale, devono ritenersi prevalenti le esigenze di sicurezza rispetto a quelle di salute del ricorrente, atteso il suo ruolo di ideatore e mandante di un'azione criminale realizzata per motivi di vendetta assoldando un killer a pagamento e predisponendo il suo allontanamento dal territorio nazionale nei giorni immediatamente successivi all'azione omicidiaria; secondo l'ordinanza, solo tale regime cautelare consente di scongiurare il rischio che l'indagato reiteri l'attività criminosa non essendo possibili neanche gli arresti domiciliari perché il ricorrente ha dimostrato personalità fortemente trasgressiva e priva di autocontrollo.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con un ricorso originario e due seguiti, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Ricorso originario Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto non vi è prova che Petrucci sia il mandante dell'omicidio, non vi è prova anzitutto che Petrucci sia Gennaro o' cafè, né che Mario De Simone avesse condiviso con lui la detenzione in cui avrebbe acquisito conoscenza di quel soprannome; la crociera intrapresa da Petrucci era una mera coincidenza.

Non vi sarebbe, inoltre, il movente perché quando Coppola aveva effettuato il sopralluogo della villa in cui abitava Petrucci, questi già sapeva di averne perso la proprietà. I rapporti tra Mario De Simone e Petrucci Gennaro esistono ma sono leciti in quanto esclusivamente lavorativi (commercio di vernici per autovetture); De Simone si era prestato a fare da prestanome per Petrucci e, quindi, vantava un credito nei suoi confronti. Il rinvenimento di indumenti nuovi a casa di Petrucci è inconcludente. Non vi è prova che Mario De Simone si sia rifugiato nella villa del Petrucci: era stato dal fratello Bruno.

Le intercettazioni in carcere potrebbero anche far supporre dall'uso della frase "quelli mi hanno abbandonato" che "zia Anna" non è una persona singola, ma un gruppo di soggetti. Era Coppola, in realtà, che frequentava ambienti camorristici, come emerge dalle intercettazioni di De Lorenzo; i rischi per la incolumità esternati in intercettazione non sono associati a Petrucci ma ad altre persone che lamentano di aver subito una estorsione. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dell'esistenza della aggravante del metodo mafioso, evidenziando nuovamente che non è l'indagato ma la vittima a gravitare in ambienti criminali.

L'ordinanza parla di matrice camorristica ma senza argomentare. Petrucci e la moglie hanno per anni denunciato la criminalità organizzata. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari, in quanto l'allontanamento da Napoli per una crociera nulla dice sulle esigenze cautelari, perché si trattava di viaggio di piacere organizzato da tempo, l'allarme sociale non significa nulla, l'indagato ha più di settant'anni e difettano nel provvedimento esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. 2.2. Motivo aggiunto Con. nota dell'Il ottobre 2024 il difensore del ricorrente, avv.

Luca Cianferoni, ha depositato il decreto di giudizio immediato, evidenziando come a questo punto le indagini siano concluse e non possa essere più sostenuta la esistenza del pericolo di inquinamento probatorio. 2.3. Ulteriore motivo aggiunto Con nota del 14 ottobre 2024 il difensore del ricorrente ha articolato un motivo nuovo, in relazione al terzo motivo di ricorso, in cui è tornato ad evidenziare che l'imputato è ultrasettantenne, e quindi appartiene ad una categoria che per presunzione normativa è di ridotta pericolosità; l'ordinanza impugnata non si sarebbe fatta carico di valutare la specifica situazione personale del ricorrente ed avrebbe argomentato sulle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza soltanto attraverso il riferimento alla tipologia di reato contestato.

3. La difesa dell'indagato ha chiesto la discussione orale. Con requisitoria orale, anticipata per iscritto, il Procuratore Generale, Marco Dall'Olio, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente, avv. Luca Cianferoni, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato.1. Il primo motivo, dedicato ai gravi indizi di colpevolezza, è infondato. Il ricorso deduce che l'ordinanza abbia raggiunto in modo illogico la prova che Petrucci sia la persona chiamata Gennaro o' cafè nelle conversazioni intercettate, ma l'argomento è infondato, in quanto la circostanza che Petrucci si trovasse effettivamente all'estero, nel periodo in cui la persona individuata come Gennaro o' cafè era riferito trovarsi all'estero, rende non illogica la motivazione dell'ordinanza impugnata che non l'ha ritenuta una mera coincidenza sfavorevole all'indagato.

La coincidenza, infatti, introduce un argomento puramente congetturale, e l'argomento congetturale è, in quanto tale, inidoneo a viziare il percorso logico della motivazione (Sez. 1, n. 17102 del 15/02/2024, Concilio, n.m.; Sez. 2, Sentenza n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237). Peraltro, la identificazione del committente in Petrucci si ricava nell'ordinanza impugnata non soltanto dalla coincidenza del dato temporale del viaggio all'estero dell'indagato con il momento in cui i fratelli De Simone si riferiscono al mandante come una persona che si trova all'estero, ma anche dai documentati rapporti tra Petrucci e De Simone sia prima che dopo l'omicidio, nonché dalla richiesta rivolta da De Simone alle figlie di andare a parlare con una persona che l'avrebbe abbandonato in carcere e da cui attende il pagamento di 14.000 euro, e che in modo non illogico è stata individuata in Petrucci, in ragione della successiva visita delle figlie di De Simone al negozio di Petrucci e del rinvenimento presso l'abitazione di questi delle magliette della marca precisata dall'autore materiale del reato.

Il ricorso deduce che Petrucci è conosciuto, in realtà, con altro soprannome, ma l'argomento, oltre che non essere provato, è inconferente, in quanto, per le persone che non hanno rilevanza nnediatica, i soprannomi non sono universali, ma si diffondono nei diversi gruppi sociali in cui, per qualche motivo, esse sono conosciute, e possono essere, pertanto, diversi in gruppi sociali diversi. Il soprannome di una persona nel gruppo di coloro che sono stati detenuti in un certo carcere, o che frequentano tali detenuti, può essere diverso dal soprannome che questi ha nel paese in cui vive.

Il ricorso deduce che sarebbe stato ricavato in modo illogico il movente, perché quando Coppola aveva effettuato il sopralluogo della villa in cui abitava Petrucci, questi già sapeva di averne perso la proprietà, ma l'argomento è manifestamente infondato. La circostanza che la procedura esecutiva civile ormai fosse avviata e che Petrucci fosse destinato prima o poi a perdere la proprietà della villa è irrilevante, perché Petrucci e la moglie hanno continuato ad abitare nella villa, nonostante la perdita formale della proprietà. Se non ci fosse stato l'intervento di Coppola e fosse andata deserta l'asta, Petrucci avrebbe avuto la ragionevole aspettativa di riuscire a lucrare un ulteriore periodo di dimora nella villa, aspettativa che la comparsa di un aggiudicatario ha sicuramente complicato.

Il ricorso deduce che i rapporti di credito e debito tra De Simone e Petrucci erano leciti in quanto esclusivamente lavorativi, essendo avvenuti nell'ambito del commercio di vernici per autovetture, in cui De Simone lavorava come mero prestanome di Petrucci, perché soggetto non dotato delle minime capacità imprenditoriali (pag. 7 del ricorso), ma l'argomento, oltre ad essere proposto in difetto di autosufficienza perché nulla si sa delle capacità imprenditoriali di De Simone e della natura meramente fittizia della sua attività imprenditoriale, non rende illogica la considerazione dell'ordinanza impugnata sulla circostanza che i 14.000 euro di cui lamentava la mancata corresponsione da "zia Anna" dovessero avere provenienza illecita anche soltanto per il modo in cui De Simone aveva avanzato la richiesta di incasso (pag. 8 dell'ordinanza), oltre che perché la società di De Simone era, in realtà, inattiva da due anni.

Il ricorso deduce che il rinvenimento di indumenti nuovi a casa di Petrucci non è concludente, ma l'argomento è inammissibile, in quanto meramente assertivo. Non è illogico, al contrario, che l'ordinanza abbia evidenziato l'importanza della coincidenza tra il racconto di De Simone che riferisce di aver dimenticato delle magliette proprio di quella marca presso l'abitazione della zia Anna ed il rinvenimento presso l'abitazione di Petrucci di magliette della stessa marca, senza che abbia un rilievo decisivo che la permanenza di De Simone presso l'abitazione di Petrucci possa essere avvenuta prima o dopo l'omicidio.

Il ricorso deduce che le intercettazioni in carcere potrebbero anche far supporre che "zia Anna" non è una persona singola, ma un gruppo di soggetti, ma l'argomento è infondato perché si fonda su una espressione sola usata da De Simone ("quelli mi hanno abbandonati"), che si scontra con altri casi in cui la zia Anna è indicata con un pronome singolare (peraltro maschile, "chili" come nota l'ordinanza). Il ricorso deduce che era Coppola, in realtà, che frequentava ambienti camorristici, come emerge dalle intercettazioni di De Lorenzo, e che i rischi per la incolumità esternati in intercettazione non sono associati a Petrucci ma a persone che lamentano una estorsione, ma l'argomento è inammissibile per difetto di specificità, perché non conferente con il percorso logico della ordinanza impugnata che non ha ricavato gli indizi a carico di Petrucci dalle paure di De Lorenzo ma dai contatti evidenti e ripetuti tra Petrucci e De Simone.

Il motivo è, in definitiva, infondato.

2. Il secondo motivo è inammissibile.Il ricorso deduce che era la vittima ad essere collegata ad ambienti camorristici, come risulta anche dalla stessa ordinanza del giudice per le indagini preliminari, nonché dalle intercettazioni telefoniche, e che invece Petrucci e la moglie hanno denunciato esponenti di criminalità organizzata; la matrice camorristica del delitto è soltanto assertiva. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, in quanto inconferente con il percorso logico dell'ordinanza impugnata. L'ordinanza motiva l'esistenza del metodo mafioso dalle circostanze dell'azione, ovvero un agguato in pieno giorno davanti ad un supermercato in orario di apertura, eseguito con un colpo alla nuca "come una vera e propria esecuzione" (pag. 9 dell'ordinanza).

Il ricorso non prende posizione su questo percorso logico e sposta l'attenzione sulla personalità di imputato e vittima, come se fosse affermata l'esistenza della finalità di agevolazione mafiosa, ma i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato (così in motivazione Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822) in quanto la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Il motivo è, pertanto, inammissibile.

3. Il terzo motivo, dedicato alle esigenze cautelari, ed i due motivi nuovi introdotti 1'11 ed il 14 ottobre, dedicati sempre alle esigenze cautelari, sono infondati. Il ricorso originario deduce che la crociera all'estero era un viaggio di piacere organizzato da tempo, talchè non rileverebbe ai fini del pericolo di fuga, ma l'argomento è infondato in quanto non idoneo ad incidere in modo decisivo sul percorso logico dell'ordinanza impugnata che ha ritenuto l'esistenza di tutte e tre le esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. Il ricorso originario deduce che l'allarme sociale non può orientare i poteri del giudice perché snatura la funzione del giudizio cautelare, ma l'argomento è inammissibile per l'estrema genericità della deduzione.

Il ricorso deduce anche che il ricorrente è un ultrasettantennne, ed è quindi un soggetto a pericolosità normativamente attenuata, per restringere in carcere il quale occorre evidenziare l'esistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Il motivo nuovo del 14 ottobre sviluppa ulteriormente l'argomento e sostiene che nel caso in esame l'ordinanza impugnata ha ricavato le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza soltanto dal titolo di reato, violando in questo modo la previsione dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., e facendo rivivere la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere per alcuni reati, che è invece subvalente rispetto alla norma speciale per gli ultrasettantenni sopra citata.

L'argomento è inammissibile per difetto di specificità, perché non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata che non ha desunto le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza dal titolo di reato contestato all'indagato, ma dalle specifiche modalità di commissione dell'omicidio, che viene descritto come un omicidio effettuato assoldando un killer a pagamento (pag. 10 dell'ordinanza impugnata), realizzato per finalità di vendetta (pag. 9 dell'ordinanza), preordinato e pianificato (sempre pag. 9), ed in cui ha un ruolo - non scalfito dalle considerazioni del ricorso sulla risalenza del progetto di svago - anche l'aver pianificato la vacanza all'estero e l'allontanamento dal territorio campano (pag. 10 dell'ordinanza) proprio in prossimità della data di commissione del reato, ovvero in un periodo in cui massima sarebbe stata la attenzione delle forze di polizia sulle frequentazioni della vittima e, qualora individuato, del killer.

La nota del difensore dell'11 ottobre deduce, infine, che con il decreto di giudizio immediato, depositato nelle more, sarebbero venute meno le esigenze di inquinamento probatorio, ma l'argomento, a prescindere dalla non decisività nell'incidere sul percorso logico di un'ordinanza motivata per tutte e tre le esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen., è inammissibile, in quanto "in tema di impugnazioni cautelari, eventuali elementi sopravvenuti al momento della chiusura della discussione dinanzi al tribunale del riesame non assumono alcun rilievo nel successivo giudizio di legittimità, potendo essere fatti valere soltanto con una nuova richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare al giudice competente.

Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti depositati dalla difesa e fondati su documenti formati in un momento successivo alla presentazione del ricorso per cassazione" (Sez. 3, Sentenza n. 23151 del 24/01/2019, PM in proc. Zamparini, Rv. 275982). Il motivo è, pertanto, nel complesso, infondato.

4. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procediment