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Sentenza — n. 44024/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against prison censorship of local newspapers for a mafia associate under Art. 41-bis. The court upholds the ban as a necessary security measure. The decision affirms that preventing organized crime communication justifies restricting local press access. The ruling confirms the lower court's order against the prisoner. The judgment rejects the claim that constitutional rights were violated. The outcome supports prison administration's preventive security measures. The case involves a detained associate of a criminal organization. The court finds the censorship legally justified and proportionate. The appeal is dismissed without further review of the facts.

Numero d'incarto Sentenza — n. 44024/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed Giuseppe Graviano's appeal against the lower court's order restricting his access to local newspapers. Graviano, a long-term detainee under the special regime of Art. 41-bis, argued this ban violated his constitutional rights and allowed him to manage criminal activities from prison. The court rejected this, ruling that limiting local press access is a legitimate, proportionate measure to prevent organized crime communication and ensure public safety. Consequently, the appeal was dismissed and the prisoner was ordered to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis, comma 2, Ord. pen.; Art. 18-ter, comma 5, Ord. pen.; The restriction of a detainee's access to local newspapers under the special regime of Art. 41-bis is legally justified as a necessary preventive measure to prevent organized crime communication, provided it does not absolutely bar access to national press.

Parole chiave

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Art. 41-bis regime prison censorship mafia organization preventive security local press access constitutional rights organized crime censura di violazione costituzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis, comma 2, Ord. pen.
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto il reclamo di Giuseppe Graviano (detenuto sottoposto al regime ex art. 41-bis, comma 2, Ord.
Art. 18-ter, comma 5, Ord. pen.
Art. 14, comma 2, d.P.R. 230/2000
Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt.
Art. 616 cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Art. 15, 21, 33 e 34 Cost.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Caterina Sapone, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n.40517 del 28/04/2016
Sez. 1, n. 32904 del 2/7/2014, Li Bergolis
Sez. 1, n. 48522 del 11/10/2019, Rao
pen., qualora detta ricezione possa consentirgli di continuare a gestire dal carcere le attività illecite dell'associazione di appartenenza (Sez. 1, n. 48522 del 11/10/2019, Rao, Rv.
Sez. 1, n. 6322 del 11/01/2013, Pesce
Sez. 1, n. 6322 del 11/01/2013, Pesce, Rv.
Sez. 1, n. 43040 del 18/04/2012, Attanasio
32904 del 02/07/2014, Li Bergolis, 261715; Sez. 1, n. 43040 del 18/04/2012, Attanasio, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRAVIANO GIUSEPPE nato a Palermo il 30/09/1963; avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 28/06/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NICOLA LETTIERI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto il reclamo di Giuseppe Graviano (detenuto sottoposto al regime ex art. 41-bis, comma 2, Ord. pen.) avverso il provvedimento, emesso nei suoi confronti dalla Corte di assise di appello della stessa città in data 13 maggio 2024, di sottoposizione della corrispondenza al visto di controllo e di divieto di ricezione delle testate giornalistiche locali indipendentemente dalla provenienza geografica dell'imputato.

2. Avverso la predetta ordinanza il detenuto, per mezzo dell'avv. Cristhia Falchetti Ballerani quale sostituto processuale dell'avv. Caterina Sapone, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente al divieto di ricezione delle testate giornalistiche locali indipendentemente dalla provenienza geografica dell'imputato medesimo. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 41-bis, comma 2-quater lett.

a) e c), 18-ter, comma 5, Ord. pen., 14, comma 2, d.P.R. 230/2000 in relazione agli artt. 15, 21, 33 e 34 Cost. e sostiene che il provvedimento in oggetto determinerebbe la violazione di diritti costituzionalmente garantiti anche in favore del detenuto sottoposto allo speciale regime di cui si tratta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Preliminarmente deve ricordarsi che il ricorso in cassazione può essere proposto, come avvenuto nel caso di specie, da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell'imputato che invece non sia cassazionista (in senso conforme Sez. U., n.40517 del 28/04/2016, Rv. 267627, Taysir); ciò posto il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Il divieto di ricevere, se del caso, anche tutta la stampa locale, può infatti ritenersi conforme alla disciplina costituzionale, tenuto conto che siffatta limitazione realizza un equilibrato contemperamento di tale diritto con le esigenze di sicurezza pubblica, in quanto il detenuto ben potrebbe fruire della stampa nazionale, sicché la compressione del suo diritto non sarebbe, comunque, assoluta (Sez. 1, n. 32904 del 2/7/2014, Li Bergolis, Rv. 261715). Si è quindi affermato, e la relativa decisione non pare potersi revocare in dubbio, che è pienamente legittimo il provvedimento di limitazione nella ricezione della stampa locale emesso nei confronti di detenuto sottoposto al regime speciale ex art. 41-bis Ord. pen., qualora detta ricezione possa consentirgli di continuare a gestire dal carcere le attività illecite dell'associazione di appartenenza (Sez. 1, n. 48522 del 11/10/2019, Rao, Rv. 277888;

Sez. 1, n. 6322 del 11/01/2013, Pesce, Rv. 254949; Sez. 1, n. 32904 del 02/07/2014, Li Bergolis, 261715; Sez. 1, n. 43040 del 18/04/2012, Attanasio, Rv. 253531). E ciò senza che sia necessario che il mantenimento, per il tramite della stampa, di collegamenti con il sodalizio di provenienza, sia accertato in termini di certezza, essendo sufficiente una situazione di mera probabilità, siccome funzionale al soddisfacimento di esigenze di tipo preventivo.

3. Premesso quanto sopra, il provvedimento impugnato non è censurabile considerato che il Tribunale di Reggio Calabria, con motivazione adeguata e non contraddittoria, ha ritenuto il divieto in questione fondato su esigenze di prevenzione di reati e ragioni di sicurezza posto che Giuseppe Graviano, sottoposto da molti anni al regime speciale di cui al citato art. 41-bis, ricopre un ruolo di vertice nell'ambito del sodalizio mafioso operante in Palermo e che - come segnalato dal D.A.P. - è stata accertata la prassi tra detenuti sottoposti al regime sopra indicato di acquistare quotidiani contenenti cronache locali relative ad aree geografiche diverse da quelle di appartenenza, per poi scambiarli tra loro in quanto appartenenti al medesimo gruppo di socialità ed aggirare, in tal modo, il relativo divieto ed essere così aggiornati sulle vicende connesse ai sodalizi criminali di appartenenza. Pertanto, la lamentata violazione di legge, nel caso in esame, non sussiste.

4. Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.