Italian court dismisses request for transfer of criminal trial due to failure to notify civil parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Vincenzo Faiuolo's request to transfer the criminal trial inadmissible because it was not properly notified to the civil parties. Although Faiuolo argued local anomalies created reasonable doubt about judicial impartiality, the law strictly requires notification to all procedural parties before such a request can be considered. Consequently, the request was rejected without imposing sanctions or awarding costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 45 cod. proc. pen.; Art. 46 cod. proc. pen.: A request for transfer of proceedings is inadmissible if not notified to all procedural parties, including civil parties, as this requirement is a mandatory condition for admissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA Sulla richiesta di rimessione del processo proposta da Faiuolo Vincenzo, nato a Castellaneta il 01/07/1962 visti gli atti e la richiesta; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha chiesto il rigetto della richiesta.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la richiesta in epigrafe, personalmente sottoscritta, Vincenzo Faiuolo ha invocato la rimessione ad altra Autorità giudiziaria, a norma dell'art. 45 cod. proc. pen., del processo penale attualmente pendente a suo carico, in sede di revisione, dinanzi alla Corte di appello di Potenza La richiesta si fonda sul rilievo di una grave situazione locale, indotta da asserite anomalie procedurali, tali da ingenerare ragioni di legittimo sospetto in ordine all'imparzialità dell'organo giudicante.
2. La richiesta forma oggetto in questa sede di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
3. La richiesta, legittimamente sottoscritta dal solo imputato (Sez. 5, n. 49483 del 13/11/2019, Licciardi, Rv. 277522-01), deve essere dichiarata inammissibile, perché non notificata - come indefettibilmente prevede l'art. 46, commi 1 e 4, cod. proc. pen. (da ultimo, Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Crescimone, Rv. 276580-01) - alle atre parti processuali, e segnatamente alle parti civili Vincenza Ludovico e Luca Ludovico, eredi della vittima Pasqua Ludovico, costituite nel giudizio di revisione.
4. La declaratoria di inammissibilità non comporta, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, la condanna al pagamento delle spese processuali (Sez. 6, n. 43540 del 19/09/2023, Testiera, Rv. 285359-01; Sez. 5, n. 16553 del 18/01/2023, Tornotti, Rv. 284451-01), né appare allo stato opportuno applicare la sanzione processuale di cui all'art. 48, comma 6, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta di rimessione del processo. Così de