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Sentenza — n. 44020/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming premature early release deduction lowers sentence below four-year threshold.

Numero d'incarto Sentenza — n. 44020/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Corrado Ferrara's appeal against a lower court order refusing his request for temporary suspension of the prison sentence. Ferrara argued that the new statutory provision requiring immediate calculation of potential early release deductions should have reduced his effective sentence below the four-year limit, thereby legally justifying the suspension. The court held that the new law merely requires the execution order to list potential deductions and the actual sentence without them, without granting an automatic or anticipatory reduction. Consequently, the court ruled that the suspension of the prison order remains conditional on the specific determinations of the supervisory magistrate regarding the inmate's participation in rehabilitation programs.

Regesto Legislator

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Art. 656, comma 10-bis, cod. proc. pen.; The new provision requires the execution order to indicate potential early release deductions but does not grant an automatic or anticipatory reduction of the sentence, meaning the suspension of the prison order remains conditional on the supervisory magistrate's specific determination.

Parole chiave

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early release deductions prison sentence suspension executive order calculation rehabilitation participation supervisory magistrate authority temporary inefficacy declaration four-year threshold limit sospensione di pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 656, comma 10-bis, cod. proc. pen.
Nel motivo unico deduce la violazione dell'art. 656, comma 10-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 5, comma 1, d.l. 4 luglio 2024, n. 92
pen., introdotto dall'art. 5, comma 1, d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv.
legge 8 agosto 2024, n. 112
dalla legge 8 agosto 2024, n. 112.
Art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Calcolando da subito la liberazione anticipata potenzialmente concedibile, la pena espianda risulterebbe, nel caso di specie, inferiore al limite quadriennale di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., legittimando -nelle more- la sospensione del titolo esecutivo.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna del suo proponente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 656 cod. proc. pen
Il comma 10-bis dell'art. 656 cod. proc. pen., introdotto dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna del suo proponente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 48993 del 11/10/2017, De Santis, Rv. 271157-01
Sez. 4, n. 48993 del 11/10/2017, De Santis, Rv. 271157-01).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ferrara Corrado, nato a Reggio Calabria il 17/04/1968 avverso l'ordinanza del 02/08/2024 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto il rigetto del ricorso,..

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di Corrado Ferrara, diretta ad ottenere la declaratoria di temporanea inefficacia, ai sensi dell'art. 656, commi 5 ss., cod. proc. pen., dell'ordine di carcerazione relativo alla sentenza di condanna n. 1483/2014, emessa a suo carico dal medesimo Tribunale, confermata in appello e divenuta irrevocabile in data 2 luglio 2024, che aveva inflitto la pena detentiva, interamente da espiare, di quattro anni e sei mesi di reclusione.

2. Ferrara ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nel motivo unico deduce la violazione dell'art. 656, comma 10-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 5, comma 1, d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv. dalla legge 8 agosto 2024, n. 112. Tale disposizione è dal ricorrente interpretata nel senso che la pena da considerare nell'ordine di esecuzione, ai fini della sospensione della carcerazione, andrebbe calcolata al netto delle detrazioni per la liberazione anticipata che il condannato potrebbe ottenere, nel corso della futura espiazione, in caso di partecipazione all'opera di rieducazione. Calcolando da subito la liberazione anticipata potenzialmente concedibile, la pena espianda risulterebbe, nel caso di specie, inferiore al limite quadriennale di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., legittimando -nelle more- la sospensione del titolo esecutivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il comma 10-bis dell'art. 656 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 5, comma 1, d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv. dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, recita: «Fermo il disposto del comma 4-bis, nell'ordine di esecuzione la pena da espiare è indicata computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione è dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione».2.

La disposizione, come chiarito nella relazione illustrativa allegata al d.d.l. A.S. 1183 (XIX legislatura), di conversione in legge del d.l. n. 92 del 2024, si inserisce in un più ampio disegno di riforma della disciplina in materia di liberazione anticipata, cui attende l'intero art. 5 d.l. n. 92, cit. Lo scopo dell'intervento legislativo è quello di garantire un'applicazione più efficace dell'istituto, sia dando maggiore certezza al condannato circa la maturazione, nel corso dell'esecuzione della pena, del beneficio e circa la sua entità, sia semplificando il procedimento di riconoscimento del beneficio stesso e ottimizzando i tempi di intervento della magistratura di sorveglianza.

L'intervento in discorso prevede così anzitutto, tramite la menzionata interpolazione nell'art. 656 cod. proc. pen. del comma 10-bis, cit., che nell'ordine di esecuzione siano conteggiate dal pubblico ministero tutte le detrazioni previste dall'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e che potranno essere concesse una volta iniziata l'esecuzione della pena, in modo tale che al destinatario siano immediatamente note sia l'entità originaria della pena, sia l'entità inferiore della pena che sarà concretamente espiata in caso di ottenimento delle detrazioni stesse.

Si prevede, altresì, che nello stesso ordine di esecuzione sia contenuto l'avviso al condannato che, per godere delle detrazioni in discorso, egli dovrà partecipare all'opera di rieducazione a norma dell'art. 54 della legge penitenziaria.

3. L'assetto, conseguente alla riforma, mira dunque ad un ordine di esecuzione capace di inquadrare sin dall'inizio l'esatta portata delle possibili detrazioni penali, agevolando il relativo computo, e al tempo stesso finalizzato a «promuovere l'adesione al programma rieducativo da parte del detenuto, il quale ha modo di vedere già conteggiate tutte le detrazioni, ma, al contempo, è avvisato del fatto che, perché divengano effettive, dovrà partecipare all'opera di rieducazione» (A.S. 1183, cit., pag. 6). L'esclusione di ogni anticipato automatismo nell'operatività della riduzione premiale - accompagnata, nel disegno riformatore, dalla selezione di meccanismi atti ad attenuare il sovraffollamento carcerario, imperniati sulla valutazione concreta da parte della magistratura di sorveglianza circa la meritevolezza della condotta del condannato - è stata ribadita nel corso della discussione in seno alla Commissione Giustizia del Senato (v., in particolare, il resoconto della seduta del 17 luglio 2024, n. 173) e si è tradotta nell'approvazione dell'emendamento 5.100 del Relatore, recepito nel testo definitivo della legge di conversione.

L'emendamento, incidendo sul comma 2 dell'art. 5 d.l. n. 92 del 2024, ha riformulato l'art. 54, secondo comma, Ord. pen., facendo onere alla cancelleria dell'Ufficio di sorveglianza competente di comunicare al pubblico ministero dell'esecuzione «la concessione, la mancata concessione o la revoca del beneficio» della liberazione anticipata, e non soltanto il diniego o la revoca di esso, come previsto nella formulazione iniziale del medesimo art. 5, comma 2, la quale poteva indurre a ritenere che il beneficio dovesse essere, in difetto di contraria comunicazione, presunto e anticipatamente riconosciuto.

4. L'esegesi testuale e teleologica del nuovo art. 656, comma 10-bis, cod. proc. pen. induce, conclusivamente, a considerarne l'ambito precettivo come inteso ad incentivare la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, mediante l'immediata evidenziazione e l'esatta quantificazione dell'entità di pena che questi potrà evitare di scontare laddove assicuri, in corso di esecuzione, una tale partecipazione. Una siffatta prospettazione dovrà essere, se del caso, tradotta in effettivo abbuono premiale attraverso provvedimenti espressi di concessione ad opera del competente magistrato di sorveglianza.

Detta prospettazione non equivale, viceversa, al riconoscimento anticipato del beneficio, utile all'eventuale quantificazione della pena sotto la soglia che comporti la sospensione dell'ordine di carcerazione ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. A tale ultimo fine possono essere presi in considerazione i soli periodi di presofferto indicati nel comma 4-bis dell'art. 656, cit., rispetto ai quali, peraltro, la sospensione in questione resta pur sempre subordinata alle determinazioni assunte dalla magistratura di sorveglianza (che il pubblico ministero dell'esecuzione dovrà tuttavia, se necessario, sollecitare e comunque attendere, pena la possibile insorgenza del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione:

Sez. 4, n. 48993 del 11/10/2017, De Santis, Rv. 271157-01).

5. L'ordinanza impugnata appare conforme agli indicati principi di diritto. Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna del suo proponente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricor