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Sentenza — n. 43991/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as probation request was inadmissible due to prior PM order without prior parole review.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43991/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against a probation denial, ruling the request inadmissible because the prosecutor issued the execution order without first seeking the parole board's decision on early release. The defendant argued the remaining sentence should be recalculated after accounting for time already served and granted early release, which would have made the sentence eligible for probation. The court held that the prosecutor must obtain the parole board's determination before issuing the execution order, and since this procedural step was skipped, the defendant failed to timely challenge the cumulative order at the parole board.

Regesto Legislator

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Art. 656, comma 4-bis ord. pen.; Art. 69-bis ord. pen.; The prosecutor must obtain the parole board's decision on early release before issuing the execution order; failure to do so renders the execution order subject to challenge, but the defendant must have raised the defect at the parole board first.

Parole chiave

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probation eligibility early release reduction prosecutor execution order parole board procedure cumulative sentence execution procedural inadmissibility Italian criminal procedure scarcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.
Il Tribunale di sorveglianza ha esaminato l’istanza di concessione della detenzione domiciliare ex art. 47ter ord.
Art. 656, comma 4-bis, ord. pen.
In questo senso non può trascurarsi di considerare che l'adempimento di cui all'art. 656, comma 4-bis, ord. pen. va effettuato "prima di emettere l'ordine di esecuzione".
Art. 54, ord. pen.
Dai due semestri di pena complessivamente espiata derivava il diritto del condannato ad ottenere giorni novanta di liberazione anticipata ex art. 54 ord.
Art. 69-bis, ord. pen.
Quindi, il magistrato di sorveglianza, senza ritardo, provvede con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 69-bis ord.
Art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Ibra Diaw Sar Sar ai sensi dell’art. 606 lett.
art. 656 cod. proc. pen
Secondo l'art. 656 cod. proc. pen., che fissa la base dello statuto regolatore dell'esecuzione delle pene detentive, al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAR SAR IBRA DIAW nato il 15/08/1989 avverso il decreto del 04/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; lette le conclusioni del PG, ETTORE PEDICINI, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento con rinvio per nuovo giudizio;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 4 aprile 2024, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare, avanzata da Ibra Diaw Sar Sar, perché la pena da espiare in base al provvedimento di cumulo del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini del 14/04/2023 (anni due, mesi due e giorni sei di reclusione) superava il limite di cui all’art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Ibra Diaw Sar Sar ai sensi dell’art. 606 lett.

b) ed e) cod. proc. pen, lamentando la violazione dell’art. 656, comma 4 bis ord. pen. perché il Tribunale di sorveglianza aveva omesso di valutare che il condannato aveva già espiato a titolo di presofferto anni uno, mesi due e giorni ventiquattro di reclusione dal 29/01/2021 al 21/03/2023 e che pertanto aveva il diritto di chiedere ed ottenere 90 giorni di liberazione anticipata; sicchè la pena residua sarebbe pari ad anni uno, mesi undici e giorni sei di reclusione e conseguentemente la richiesta di detenzione domiciliare sarebbe ammissibile. Sotto altro profilo la domanda doveva considerarsi ammissibile perché il condannato aveva indicato la possibilità di espiare la pena residua presso la propria residenza dove stava scontando gli arresti domiciliari.

3. Il Procuratore Generale, Ettore Pedicini, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va respinto.

2. Il Tribunale di sorveglianza ha esaminato l’istanza di concessione della detenzione domiciliare ex art. 47ter ord. pen., avanzata dal ricorrente, in base a quanto risultava dal provvedimento di cumulo n. 460/22 SIEP PM Rimini, emesso in data 14/04/2023. Vi si attestava una pena residua di anni due, mesi due e giorni sei di reclusione, pertanto superiore al limite fissato dalla legge per l’accesso al beneficio. Il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale di sorveglianza non abbia tenuto conto della pena già espiata dal condannato, risultante dallo stesso provvedimento, pari ad anni uno, mesi due e giorni ventiquattro. Dai due semestri di pena complessivamente espiata derivava il diritto del condannato ad ottenere giorni novanta di liberazione anticipata ex art. 54 ord. pen. Computati questi periodi di liberazione anticipata, la pena da espiare andava ricalcolata in misura di anni uno, mesi undici e giorni di sei di reclusione e in virtù di tale rideterminazione l’istanza di detenzione domiciliare doveva considerarsi ammissibile.

3. Osserva la Corte che il condannato aveva presentato istanza di detenzione domiciliare (cfr. allegato 3 del ricorso), facendo riferimento ad un ordine di esecuzione di mesi sei di reclusione, ma che al momento in cui è stata valutata era frattanto sopraggiunto un nuovo provvedimento di cumulo, quello recante n. 460/22 SIEP PM Rimini, emesso in data 14/04/2023. Il Tribunale di sorveglianza ha pertanto preso in considerazione l’ordine di esecuzione sopravvenuto, già notificato e conosciuto dal condannato. Se è pur vero che in quel provvedimento di cumulo non si teneva conto dei periodi di liberazione anticipata della quale il condannato avrebbe potuto beneficiare, da detrarre dalla pena da espiare ai sensi dell’art. 54 ord. pen., d’altro va evidenziato che la necessaria valutazione della sussistenza delle condizioni per concederle non risulta essere mai stata svolta.

Secondo l'art. 656 cod. proc. pen., che fissa la base dello statuto regolatore dell'esecuzione delle pene detentive, al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b) (casi riferiti a coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'art. 54 Ord. pen., non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata (v., in particolare, il comma 4-bis dell'art. 656, cit.).

Quindi, il magistrato di sorveglianza, senza ritardo, provvede con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 69-bis ord. pen. La funzione della previa verifica e quantificazione del diritto alla riduzione di pena, scaturente dal riconoscimento della liberazione anticipata, si identifica nella concretizzazione della possibilità di sganciare l'operatività della suddetta riduzione di pena dalla previa acquisizione, da parte del condannato, dello stato detentivo conseguente all'attuazione dell'ordine di esecuzione della pena: ciò, per far sì che il soggetto, meritevole della liberazione anticipata, in relazione alla detenzione pregressa, possa vedersela riconoscere e possa fruire dei relativi effetti prima dell'inizio dell'esecuzione.

L'introduzione di tale meccanismo, però, implica che, comunque, l'avvio e la definizione del sub procedimento, volto alla previa verifica della sussistenza del diritto del condannato a vedere scomputata dall'entità della pena espianda il quantum corrispondente alla riduzione di essa, determinata dalla liberazione anticipata a lui riconosciuta, afferiscono alla fase genetica dell'ordine di esecuzione. Di guisa che il pubblico ministero — quando, sulla scorta del calcolo virtuale, abbia ritenuto rilevante ai fini della configurazione dell'ordine di esecuzione il provvedimento del magistrato di sorveglianza e lo abbia conseguentemente investito della determinazione sulla liberazione anticipata spettante al condannato — deve emettere i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dell'art. cit., subito dopo la decisione del magistrato di sorveglianza, come stabilisce il comma 4-quater della norma in esame.

In questo senso non può trascurarsi di considerare che l'adempimento di cui all'art. 656, comma 4-bis, ord. pen. va effettuato "prima di emettere l'ordine di esecuzione". Sicché, se l’ordine viene emesso senza previamente richiedere la decisione del magistrato di sorveglianza, il condannato potrà impugnarlo dinanzi al giudice dell’esecuzione o in alternativa dovrà sollecitare il Tribunale di sorveglianza a valutare la legittimità del provvedimento di cumulo. Nel caso di specie il ricorrente non ha dedotto tempestivamente al Tribunale di sorveglianza che il pubblico ministero aveva omesso di investire il magistrato di sorveglianza per valutare la sussistenza dei presupposti per le detrazioni di cui all’art. 54 ord. pen., né ha altrimenti impugnato il sopraggiunto provvedimento di cumulo, promuovendo il procedimento per la concessione del beneficio della liberazione anticipata.

Sicchè il Tribunale di sorveglianza non avrebbe potuto ricalcolare la pena da espiare nella misura prospettata dal ricorrente.

3. Il ricorso deve essere respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 25/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBATTISTA TONA FRANCESCO CENTO