Cassation annuls pardon order exceeding statutory limits due to prior pardon benefit already enjoyed by the defendant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Siracusa Tribunal's order granting a pardon benefit that exceeded the statutory maximum. The defendant had already received a prior pardon covering over two years of sentence, yet the new order granted another three years. The court ruled that the total benefit violated the legal cap of three years for detention penalties, necessitating a retrial to determine the correct remaining amount.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 comma 1 l.n. 241/2006; When a prior pardon has already been granted, a subsequent pardon order cannot exceed the statutory maximum of three years for detention penalties if it results in a total benefit surpassing that limit.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SIRACUSAnel procedimento a carico di: BONA ROSA nato a GIOIA TAURO il 27/11/1979 avverso l'ordinanza del 29/05/2024 del TRIBUNALE di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; lette le conclusioni del PG, FRANCESCA ROMANA PIRRELLI, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 29 maggio 2024, il Tribunale di Siracusa, quale giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto il vincolo della continuazione in favore di Rosa Bona tra le sentenze meglio indicate nel provvedimento impugnato e ha rideterminato la complessiva pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed € 1.250,00 di multa. Le ha altresì concesso il beneficio dell’indulto limitatamente alla pena detentiva di anni tre di reclusione e alla pena pecuniaria di € 1.250,00 di multa.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa limitatamente alla concessione del beneficio dell’indulto per erronea applicazione dell’art. 1, comma 1, l.n. 241/2006, in quanto Rosa Bona aveva già fruito, in virtù di provvedimento del Tribunale di Macerata in data 15/09/2006, del condono della pena nella misura di anni due e mesi quattro e giorni ventisette di reclusione, allora in esecuzione. Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza nelle statuizioni relative al condono.
3. Il Procuratore Generale, Francesca Romana Pirrelli, ha depositato memoria scritta con la quale chiede l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa ha dimostrato attraverso le annotazioni inserite nel certificato del casellario giudiziario e le risultanze del certificato di esecuzione del procedimento SIEP 123/2005 che con provvedimento del Tribunale di Macerata in data 15/09/2006, Rosa Bona aveva già beneficiato dell’indulto, concesso ai sensi dell’art. 1, comma 1, l.n. 241/2006, nella misura di anni due e mesi quattro e giorni ventisette di reclusione. Poiché l’indulto previsto dall’art. 1 l.n. 241/2006 può essere concesso in misura non superiore a tre anni per le pene detentive e a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive, il provvedimento impugnato, concedendo il beneficio per altri anni tre di reclusione, ha travalicato in questa parte i limiti posti dalla legge.
3. L’ordinanza è pertanto illegittima e va rimossa disponendo un nuovo giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa per valutare la concedibilità del beneficio entro la misura consentita dall’art. 1 l.n. 241/2006.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, relativamente alla misura dell'indulto applicabile, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Siracusa. Così è deciso, 25/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBATTI