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Sentenza — n. 43846/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being inadmissible due to incorrect electronic filing address and lack of paper deposit.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43846/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's lawyer filed the appeal electronically at the wrong address, failing to use the designated electronic court registry. Although the defense argued that a subsequent paper deposit cured the error, the court found no evidence of such a deposit in the official records. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 150/2022; The appeal to the Court of Cassation must be filed electronically at the specific address designated by the General Director; deviations from this address render the appeal inadmissible regardless of subsequent paper filing.

Parole chiave

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inadmissible appeal electronic filing error wrong PEC address paper deposit requirement court costs sanction notificazione elettronica notificazione postale irregolare procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 150/2022
Il giudice dell'esecuzione ha rilevato l'inammissibilità del gravame depositato telematicannente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 87 bis d.
art. 670 cod. proc. pen
Con ordinanza del 30 maggio 2024, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza del condannato Ciro Miele volta ad ottenere la declaratoria di non esecutività ex art. 670 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 11795 del 21/02/2024, Martorano
Sez. 4, n. 48804 del 14/11/2023, Ciattaglia
286141; Sez. 4, n. 48804 del 14/11/2023, Ciattaglia, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MIELE CIRO nato a NAPOLI il 21/01/1966 avverso l'ordinanza del 30/05/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette le conclusioni del PG, ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 30 maggio 2024, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza del condannato Ciro Miele volta ad ottenere la declaratoria di non esecutività ex art. 670 cod. proc. pen., con conseguente sospensione dell'esecuzione, della sentenza di condanna del Tribunale di Napoli del 17/11/2023, e rimessione in termini per l'impugnazione.

In particolare il condannato deduceva che l'indicata sentenza non era divenuta irrevocabile, in quanto contro di essa era stato presentato appello, e forniva prova documentale di ciò mediante allegazione di atto d'appello inviato telematicannente ad un indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio GIP di Napoli, cui era seguito nei giorni successivi il deposito cartaceo presso il Tribunale. Il giudice dell'esecuzione ha rilevato l'inammissibilità del gravame depositato telematicannente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 87 bis d.

Igs. 150 del 2022, come avvenuto nel Caso di specie (essendo l'atto di gravame stato erroneamente trasmesso all'indirizzo telematico dell'ufficio GIP, anziché a quello dell'ufficio dibattimento).

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che deduce un unico motivo con cui lamenta la violazione di legge perché l'atto di appello era stato comunque presentato dal difensore a mezzo PEC e in forma cartacea al Tribunale; quand'anche si ritenesse irregolare quella telematicannente trasmessa, comunque il deposito cartaceo, avvenuto il 10 marzo 2024 presso la Cancelleria del Tribunale, doveva ritenersi produttiva di effetti.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Assunta Coconnello, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. La difesa del ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

2. La giurisprudenza di legittimità ritiene, con indirizzo costante ; che è inammissibile il ricorso per cassazione depositato telematicannente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del 2 ,Lt5C Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, precisando altresì che la ratio sottesa alla citata disposizione tende alla semplificazione delle comunicazioni tra parti e uffici giudiziari e alla accelerazione degli adempimenti di cancelleria di talché non ammette interpretazioni che attenuino il rigore delle cause di inammissibilità previste dalla legge, nemmeno valorizzando l'idoneità della notifica al "raggiungimento dello scopo" (Sez. 2, n. 11795 del 21/02/2024, Martorano, Rv. 286141; Sez. 4, n. 48804 del 14/11/2023, Ciattaglia, Rv. 285399).

3. Nel caso di specie, l'esame degli atti, consentito in ragione della natura del vizio denunciato, ha consentito di verificare la correttezza della decisione assunta dal Tribunale di Napoli: risulta infatti che l'atto di impugnazione proposto nell'interesse di Ciro Miele avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 17/11/2023, risulta essere stato inviato, il 29/02/2024, all'indirizzo telematico corrispondente all'ufficio GIP del Tribunale di Napoli (depositoattipenalil.tribunale.napoli@giustiziacert.it), e non al corretto indirizzo, ovvero quello dell'ufficio del dibattimento penale del medesimo Tribunale.

Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, non risulta presente nel fascicolo alcun atto di impugnazione cartaceo regolarmente depositato (essendo presente solo un atto di impugnazione datato 01/03/2024, privo di attestazione di deposito presso la cancelleria), come peraltro già attestato dal dirigente della cancelleria del dibattimento penale con nota del 06/05/2024, con cui si attestava come non risultasse alcun atto di appello, né cartaceo né a mezzo PEC, presso il predetto ufficio.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

UJ o Z .- a O o Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle cr) -, •,,,::- 75 spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.