Cassation Court partially allows revocation of suspended sentence for one conviction due to lack of prior record knowledge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially annulled the lower court's order revoking five conditional suspensions of sentence. While the revocation for four prior convictions was upheld due to new crimes committed within the five-year period, the order was annulled regarding the most recent conviction because the trial judge failed to verify if prior criminal records were documented at the time of granting the benefit. The court ruled that the lower court must re-examine the file to confirm whether the defendant was aware of these obstacles when the suspension was originally granted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 168, comma 1, n. 1 cod. pen.; Art. 666, comma 5 cod. proc. pen.: The revocation of a conditional suspension is justified by new crimes within the five-year period, but if the lower court fails to verify the existence of prior criminal records at the time of granting the benefit, the order must be annulled and remitted for a new trial to check the documentation.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LIRANGI GIUSEPPE nato a COSENZA il 16/10/1971 avverso l'ordinanza del 03/06/2024 del TRIBUNALE di COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del PG, Luigi Giordano, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 3 giugno 2024 il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero di revoca delle cinque sospensioni condizionali della pena concesse a Giuseppe Lirangi con sentenze di condanna emesse nei suoi confronti dal Tribunale di Cosenza il 4 giugno 2009, il 5 maggio 2014, il 23 aprile 2014, il 13 luglio 2017, il 22 luglio 2020. L'istanza è stata accolta ex art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. per la commissione di ulteriore delitto ovvero contravvenzione della stessa indole, per cui è stata inflitta una pena detentiva, nonché ex art. 164, comma 4, cod. pen. in presenza di cause ostative.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per [tramite del difensore, con i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce violazione di norma processuale perché competente a provvedere sarebbe stata la Corte d'appello di Catanzaro in quanto giudice della sentenza passata in giudicato per ultimo, irrevocabile il 12 settembre 2023. Con il secondo motivo deduce violazione di legge per essere stata revocata la sospensione condizionale nonostante la causa ostativa fosse documentalmente nota al giudice della cognizione nel momento in cui ha concesso il beneficio. Con il terzo motivo deduce violazione di legge per non essere stato dato avviso all'imputato della facoltà di convertire le pene di cui è stato revocato la sospensione in quelle sostitutive introdotte dalla legge 150 del 2022.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Luigi Giordano, ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è parzialmente fondato.
1. Il primo motivo è infondato. Alla data dell'istanza l'ultima sentenza irrevocabile pronunciata nei confronti dell'imputato era quella del Tribunale di Cosenza del 22 luglio 2020, confermata dalla sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 24 novembre 2022, divenuta irrevocabile il 12 settembre 2023. Il ricorso deduce che la competenza del giudice dell'esecuzione sarebbe radicata dalla sentenza di appello (ovvero, quella della Corte di appello di Catanzaro), ma la norma di riferimento, che è l'art. 665, comma 2 cod. proc. pen., nell'individuare la competenza del giudice dell'esecuzione, dispone, con riferimento al rapporto tra giudice di primo e di secondo grado, che "quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello".
Nel caso in esame, pertanto, in cui la sentenza di appello si è limitata a confermare la sentenza di primo grado, il giudice dell'esecuzione competente è quello di primo grado, e quindi nel caso in esame il Tribunale di Cosenza.
2. Il secondo motivo è parzialmente fondato.Il giudice dell'esecuzione ha disposto la revoca delle cinque sospensioni condizionali già concesse al ricorrente sia per la commissione nel quinquennio di ulteriore reato (anche se non ha precisato quale) ex art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen, sia per la esistenza di cause ostative ex art. 168, comma 4, cod. pen. Il ricorso deduce che è stata revocata la sospensione condizionale nonostante la causa ostativa fosse docunnentalmente nota al giudice della cognizione nel momento in cui ha concesso il beneficio, ma il principio di diritto alla base del ricorso è applicabile, in realtà, soltanto alla revoca della sospensione condizionale prevista dall'art. 168, comma 4, cod. pen., e non alla revoca obbligatoria della stessa previste dall'art. 168, comma 1, n. 1 e 2, cod. pen. (cfr.
Sez. U, Sentenza n. 37345 del 23/04/2015, PM in proc. Longo, Rv. 264381: Al giudice della esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca, ai sensi degli artt. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 168, quarto comma, cod. pen., della sospensione condizionale della esecuzione della pena, compete, pertanto, preliminarmente accertare se i precedenti penali ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione all'atto della concessione del beneficio. A tal fine il giudice della esecuzione, esercitando, anche di ufficio, i poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., provvede ad acquisire in originale o in copia, il fascicolo processuale del giudizio deciso colla sentenza di concessione del beneficio;
Sez. 1, Sentenza n. 14853 del 12/02/2020, Jandoubi, Rv. 279053: Nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall'art. 168, comma primo, cod. pen., il giudice dell'esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca). Pertanto, quando provvede alla revoca ex art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., il giudice dell'esecuzione non deve controllare se la esistenza di causa ostativa fosse nota al giudice della cognizione, perché alla revoca non provvede per l'esistenza di una causa ostativa, ma per l'intervento di una causa di decadenza dalla sospensione.
Nel caso in esame, per le prime quattro sentenze si versava effettivamente in presenza di una causa di revoca obbligatoria di cui all'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., per l'intervento di una causa di decadenza dalla sospensione condizionale, come si precisa di seguito. La pena sospesa concessa con sentenza del Tribunale di Cosenza del 4 giugno 2009, irrevocabile il 18 settembre 2009, infatti, doveva essere revocata in quanto nei cinque anni (e precisamente il 21 agosto 2011) il condannato ha commesso il delitto di violazione di domicilio oggetto della sentenza del Tribunale di Cosenza del 5 maggio 2014 per cui ha riportato pena detentiva.La pena sospesa concessa con sentenza del Tribunale di Cosenza del 5 maggio 2014, irrevocabile il 3 aprile 2017, doveva essere revocata in quanto nei cinque anni (e precisamente il 29 aprile 2017) il condannato ha commesso il delitto di evasione oggetto della sentenza del Tribunale di Cosenza del 13 luglio 2017 per cui ha riportato pena detentiva.
La pena sospesa concessa con sentenza del Tribunale di Cosenza del 23 aprile 2014, irrevocabile il 23 marzo 2018, doveva essere revocata in quanto nei cinque anni (e precisamente il 4 marzo 2022) il condannato ha commesso il delitto di tentata estorsione oggetto della sentenza del Tribunale di Cosenza del 10 novembre 2022 per cui ha riportato pena detentiva. La pena sospesa concessa con sentenza del Tribunale di Cosenza del 13 luglio 2017, irrevocabile il 16 maggio 2018, doveva essere revocata in quanto nei cinque anni (e precisamente il 4 marzo 2022) il condannato ha commesso il delitto di tentata estorsione oggetto della sentenza del Tribunale di Cosenza del 10 novembre 2022 per cui ha riportato pena detentiva.
Con riferimento a queste quattro sentenze, pertanto - integrata la causa di decadenza dalla sospensione condizionale per effetto della commissione nel quinquennio di altro delitto per cui è stata inflitta pena detentiva - il motivo è inammissibile quando deduce che il giudice della cognizione poteva conoscere della esistenza della causa ostativa alla concessione del beneficio, perché la revoca della pena sospesa è giustificata già adeguatamente con la esistenza della causa di decadenza. Con riferimento, invece, alla sentenza, del Tribunale di Cosenza del 22 luglio 2020, irrevocabile il 12 settembre 2023, che non è stata seguita - almeno a quanto emerge dagli atti - dalla commissione di ulteriori reati nel quinquennio, non sussiste alcuna causa di revoca di cui all'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., talchè l'argomento del motivo di ricorso è sul punto fondato.
Nella sua sintetica motivazione l'ordinanza impugnata, infatti, non si pone il problema di verificare se alla data di pronuncia della sentenza di primo grado i precedenti penali ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione all'atto della concessione del beneficio. Ne consegue che, limitatamente a tale punto, l'ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte, e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, in cui il giudice della esecuzione, esercitando, anche di ufficio, i poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., provvederà ad acquisire in originale o in copia, il fascicolo processuale del giudizio deciso con la sentenza di concessione del beneficio per verificare se i precedenti penali ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione all'atto della concessione del beneficio.
3. Il terzo motivo è inammissibile. In esso si deduce che non è stato dato avviso all'imputato della facoltà di chiedere l'applicazione delle sanzioni sostitutive, con riferimento, però, a sentenze di condanna che sono passate in giudicato il 18 settembre 2009, il 3 aprile 2017, il 23 marzo 2018, il 16 maggio 2018. I relativi procedimenti penali non erano, pertanto, pendenti in primo grado o in grado di appello o di legittimità al momento dell'entrata in vigore del decreto, ai sensi della norma transitoria dell'art. 95 d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per quanto riguarda la quinta sentenza, irrevocabile il 12 settembre 2023, il motivo è assorbito dall'accoglimento parziale del secondo motivo.
4. In definitiva, il ricorso deve essere accolto con rinvio per nuovo giudizio soltanto con riferimento alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Cosenza del 22 luglio 2020, irrevocabile il 12 settembre 2023; per il resto, il ricorso è infondato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena disposta in relazione alla sentenza del Tribunale di Cosenza del 22/7/2020 irrevocabile il 12/9/2023,