Italian Court dismisses appeal against home detention denial citing specific danger of reoffending against family.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Giuseppe Scollo's appeal against the refusal of home detention under Law 199/2010. The lower court denied the measure due to Scollo's history of violent crimes against family members and disruptive behavior in prison. The Supreme Court upheld this decision, ruling that the tribunal correctly identified specific, motivated reasons for fearing future offenses rather than engaging in a general merit assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 comma 2 lett. d) Law 199/2010; The refusal of home detention is justified when specific and motivated reasons exist to believe the convicted person may commit other crimes, allowing the court to consider past violent conduct and prison behavior as evidence of future danger.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCOLLO GIUSEPPE nato a GELA il 13/07/1977 avverso l'ordinanza del 29/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; lette le conclusioni del PG, ANTONIETTA PICARDI, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 29 maggio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto il reclamo proposto da Giuseppe Scollo avverso il decreto in data 15/01/2024 con il quale il Magistrato di sorveglianza di Catania ha respinto la sua istanza di detenzione domiciliare ai sensi della legge n. 199/2010, da scontare presso l’abitazione della madre. Il Tribunale aveva ritenuto condivisibile la decisione in ragione dell’attualità della pericolosità del soggetto che aveva commesso numerosi reati contro i propri familiari ed era stato raggiunto da provvedimento disciplinare in data 14/03/2023 a causa del suo atteggiamento molesto nei confronti dei compagni di detenzione. Aveva altresì valorizzato le informazioni negative delle Forze dell’ordine.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Giuseppe Scollo e ha articolato due motivi, denunciando, ai sensi dell’art. 606 lett.
b) cod. proc. pen, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606, lett.
b) ed e) in relazione all’art. 1 l.n. 199/2010. La concessione del beneficio richiesto è indipendente da ogni valutazione di meritevolezza tipica delle misure alternative e il giudizio deve limitarsi all’idoneità del domicilio quale luogo sicuro e idoneo ad evitare l’eventuale rischio di reiterazione del reato. Pertanto la detenzione domiciliare ai sensi della legge n. 199/2010 è concedibile anche in deroga alle regole generali poste dall’art. 47 ter ord. pen. e non può essere negata in base ad una generica possibilità di commettere altri reati.
3. Il Procuratore Generale, Antonietta Picardi, ha depositato memoria scritta e ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il ricorrente ritiene che il provvedimento impugnato non abbia dato corretta applicazione alle disposizioni di cui alla legge n. 199/2010 e richiama anche il principio, posto da questa Corte, secondo il quale «l'istituto dell'esecuzione della pena detentiva presso il domicilio, previsto dall'art. 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, è applicabile anche in deroga alle regole generali poste dall'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, per la detenzione domiciliare e, quindi, indipendentemente da ogni valutazione di meritevolezza in ordine alla concessione della misura» (Sez. 1, n. 2292 del 15/12/2021, dep. 2022, Rv. 282488 – 01).
Tuttavia il comma 2 dell’art. 1 della legge n. 199/2010 prevede una serie di ipotesi in cui anche questa forma di detenzione presso il domicilio non è applicabile e tra queste alla lettera d) è contemplata l’ipotesi in cui «vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato».
Con le sue censure il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato abbia formulato inappropriati giudizi di meritevolezza e non abbia individuato un concreto pericolo di commettere altri. La doglianza non si confronta però con gli snodi argomentativi e i riferimenti fattuali con i quali il Tribunale dà conto della ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 1, comma 2 lett. d), legge n. 199/2010. Il pericolo che la detenzione domiciliare consenta al condannato di commettere altri reati contro la persona deriva non solo dai precedenti penali a suo carico per i quali sta scontando la pena ma anche dai comportamenti tenuti dallo stesso dopo quei fatti e persino durante la detenzione.
Con un percorso motivazionale immune da fratture logiche, il Tribunale di sorveglianza ha ricollegato le precedenti condotte di Scollo, violente, vessatorie o moleste, reiterate in complessivi dieci reati, commessi tra il 2020 e il 2021, con il fatto che fino al 2023 all’interno del carcere egli aveva continuato a rendersi protagonista di condotte moleste nei confronti dei suoi compagni di detenzione, tanto da incorrere in provvedimenti disciplinari. Aveva inoltre, dopo la commissione dei reati per i quali stava scontando la pena, simulato l’allontanamento del figlio per attribuire surrettizie responsabile alla ex moglie.
L’indomita inclinazione violenta e molesta manifestata sino in tempi recenti nelle relazioni e nella convivenza anche carceraria assumono, pertanto, nel provvedimento impugnato i caratteri delle «specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti», alle quali fa riferimento l’art. 1, comma 2 lett. d), legge n. 199/2010.
3. Dalle considerazioni sin qui svolte emerge l’infondatezza del ricorso, che deve essere quindi respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 25/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBATTISTA TONA FR