Cassation annuls probation order due to absolute nullity from failure to notify defendant of hearing dates.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the probation order issued by the Venice Supervision Tribunal, remanding the case for a new trial. The defendant argued that the court failed to notify him of three hearing dates, violating procedural rules despite his elected domicile. The court ruled that omitting notification to the defendant renders the final order absolutely null, necessitating a fresh proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 178, comma 1, lett. c), Art. 179, comma 1, cod. proc. pen.: Failure to notify the interested party of the hearing summons before the Supervision Tribunal renders the concluding order absolutely null.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: POLO PARDISE GIUSEPPE nato a AVIANO il 15/08/1950 avverso l'ordinanza del 05/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; lette le conclusioni del PG, LUCIA ODELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 5 marzo 2024, il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha concesso il beneficio dell’affidamento in prova per il periodo di pena da espiare a Giuseppe Polo Pardise, imponendogli articolate prescrizioni meglio specificate nel provvedimento impugnato.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Giuseppe Polo Pardise e articola due motivi. 2.1 Con un primo motivo denuncia nullità e/o invalidità del procedimento e dell’ordinanza per invalida e omessa notifica del rinvio dell’udienza del 20/09/2022, del rinvio dell’udienza del 20/06/2023 e del rinvio dell’udienza del 24/10/2023; rinvii disposti per legittimo impedimento del condannato e notificati solo al difensore di fiducia, nonostante il condannato avesse eletto domicilio presso la sua abitazione e la notifica non fosse stata eseguita in quel luogo prima di procedere ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. 2.2 Con un secondo motivo lamenta l’illegittimità o l’invalidità delle limitazioni ulteriori contenute nelle prescrizioni adottate unitamente alla concessione del beneficio.
3. Il Procuratore Generale, Lucia Odello, ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Va preliminarmente evidenziato che il ricorso è ammissibile perché sorretto dall’interesse (che si ricava dalla proposizione del secondo subordinato motivo) alla rimodulazione delle prescrizioni adottate dal Tribunale di sorveglianza con il provvedimento impugnato che ha comunque concesso il beneficio dell’affidamento in prova al condannato che lo aveva richiesto. Va tuttavia accolto il primo motivo che comporta l’annullamento dell’ordinanza per un nuovo giudizio. Dalla consultazione del fascicolo e in particolare dei verbali di udienza richiamati emerge che l’avviso di fissazione dell’udienza del 20/09/2022 non era stato notificato al condannato ma ad uno dei difensori ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nonostante egli avesse eletto domicilio in Jesolo Lido via dei Mille, n. 16 e presso quel domicilio non risulti eseguito alcun tentativo di notifica.
E «l'omessa notificazione all'interessato dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza dà luogo a nullità assoluta del provvedimento conclusivo del procedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 21375 del 02/03/2023, Rv. 284540 – 01). Inoltre dai verbali delle udienze successive emerge che il condannato aveva addotto legittimi impedimenti a partecipare connessi a motivi di salute e tuttavia nemmeno dei successivi rinvii del 20/06/2023 e del 24/10/2023 veniva disposta notifica in favore del condannato.
Sicchè il provvedimento impugnato è affetto da un vizio di nullità, che ne comporta l’annullamento affinchè si proceda a nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Venezia. Così è deciso, 25/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBATTISTA TONA FRA