Italian Supreme Court dismisses appeal regarding revocation of suspended sentence due to a new crime committed within five years.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's revocation of a suspended sentence. The appellant argued that the identity of the crimes' nature and the timing of the new offense were irrelevant to the revocation. The court ruled that for new crimes, the specific nature of the offense does not matter; any new crime within the statutory period automatically triggers revocation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 168, comma primo, n. 1 cod. pen.; The identity of the nature of the crime committed within the statutory period is irrelevant for the revocation of a suspended sentence, as any new crime constitutes grounds for revocation regardless of its specific nature.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARIOTTINI FABRIZIO nato a ROMA il 05/05/1974 avverso l'ordinanza del 20/05/2024 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20 maggio 2024 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena di due anni di reclusione concessa a Fabrizio Mariottini con sentenza di applicazione pena emessa dal Tribunale di Roma il 22 gennaio 2020, irrevocabile il 19 maggio 2020. La revoca è stata disposta ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. avendo Mariottini commesso, in data 4 giugno 2022, ossia nei cinque anni dal passaggio in giudicato della predetta sentenza, un delitto per il quale gli è stata inflitta la pena di quattro anni di reclusione e 20.000 euro di multa (sentenza del Tribunale di Roma n. 9312 del 2022, emessa il 7 luglio 2022, irrevocabile il 5 settembre 2023).
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Fabrizio Mariottini, per mezzo del proprio difensore, Avv. Roberta Giannini, articolando un motivo con il quale ha eccepito, promiscuamente, vizi di motivazione e violazione di legge. Sarebbero assenti i requisiti dell'identità di indole tra i reati giudicati con le due sentenze e, altresì, dell'anteriorità del delitto per il quale è stata riportata condanna rispetto a quello per il quale era stata condizionalmente sospesa la pena.
3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Si verte in tema di revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen. secondo il quale «salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164, la sospensione condizionale della pena è revocata qualora, nei termini stabiliti, il condannato:
1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli». Trattandosi di rapporto tra delitti, non rileva, quindi, la medesimezza dell'indole del reato successivamente commesso rispetto a quello per il quale è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. Costituisce arresto pacifico, qui ribadito, quello secondo cui «ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura» (Sez. 6, Sentenza n. 19507.del 23/03/2018, El Bouheli, Rv. 273383) Neppure rilevano le argomentazioni sviluppate in ricorso relativamente all'art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen. che disciplina l'ipotesi, diversa da quella in esame, del delitto, per il quale sia intervenuta condanna, anteriormente commesso, venendo in rilievo, nel caso di specie, un delitto successivo commesso entro i cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio.
3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del