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Sentenza — n. 43627/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal order due to appellate court's failure to recognize the continuance of facts across all three final judgments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43627/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Naples Court of Appeal's order rejecting the petitioner's request to recognize the continuance of facts across multiple final judgments. The petitioner argued the lower court incorrectly limited its review to only two prior decisions, ignoring a third final judgment from April 2021 that was part of the original complaint. The court ruled that the appellate decision was based on a mistaken recognition of the complaint's scope and must be set aside with remittal for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 506 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: When an appellate court rejects a request for continuance of facts, it must verify that all final judgments forming the basis of the request are included; a decision based on an erroneous recognition of the complaint's contents is void and requires annulment with remittal.

Parole chiave

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continuazione dei fatti sentenze irrevocabili vizio di travisamento ricorso per cassazione annullamento con rinvio Corte di Appello giudizio unificato impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 506 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MENNONE VINCENZO nato a NAPOLI il 26/10/1989 avverso l'ordinanza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/septite le conclusioni del PG _ utut (A-5" c_ACIA-c.c UP)--D xzpio oct( ' ( IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 15 febbraio 2024 la Corte di Appello di Napoli ha respinto la domanda introdotta da Mennone Vincenzo, tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili. 1.1 Giova precisare, trattandosi del punto decisivo per la trattazione del ricorso, che la Corte di Appello ritiene la domanda «limitata» al nesso di continuazione esistente tra i fatti giudicati con sentenza GIP Tribunale Napoli del 28.11.2016 e sentenza GIP Tribunale Napoli del 30.6.2016 .

Non vi sarebbe menzione, nella originaria domanda, dei fatti oggetto di giudizio con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 9 aprile 2021 (condanna per il delitto di associazione finalizzata alla cessione di sostanze stupefacenti).

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Mennone Vincenzo. 2.1 Nell'atto di ricorso si deduce - tra l'altro - un vizio di 'travisamento' dei contenuti della originaria domanda (dep. in data 11 aprile 2023) posto che nella stessa si fa menzione anche della terza sentenza, quella emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 9 aprile 2021 (irrevocabile in data 14 febbraio 2023).

3. Sotto tale profilo, preliminare ed assorbente, il ricorso è fondato. Nella originaria istanza si compie riferimento anche ai fatti giudicati con la terza sentenza, sicchè la decisione emessa dalla Corte di Appello di Napoli si basa su una erronea ricognizione dei contenuti della domanda e va, pertanto, annullata con rinvio, come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appell a> o di Napoli, in diversa composizione. • ti3 c) < a Così deciso in data 11 settembre 2024 a "P