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Sentenza — n. 43619/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows appeal against execution order due to lack of notification to the convicted person.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43619/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Italy annulled a lower court order that had rejected a request to suspend an execution sentence. The convicted person argued the request was untimely because the Public Prosecutor's suspension decree was never formally notified to him, only to his lawyer. The Court ruled that the thirty-day deadline for filing the alternative measure request runs from the last notification to either the lawyer or the convicted person, meaning the request was timely since the latter was never notified.

Regesto Legislator

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Art. 656 comma 5 cod. proc. pen.; The thirty-day deadline for filing a request for alternative measures runs from the last notification to both the lawyer and the convicted person; therefore, a request filed after the deadline is valid if the convicted person was never notified of the suspension decree.

Parole chiave

Generato dall'IA
suspension of execution alternative measures request notification to convicted person deadline calculation immediate release order public prosecutor suspension procedural timeline revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 656 comma 5 cod. proc. pen.
art. 656 comma 5 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U n. 46387 del 2021
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Pena Lara Giovanni Jhon(cui 0475gr8) nato in PERU' il 25/11/1992 avverso l'ordinanza del 17/06/2024 del TRIBUNALE di Milano Sentita la relazione del Consigliere Raffaello Magi; Lette le conclusioni del PG Assunta Cocomello, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza emessa in data 17 giugno 2024 il Tribunale di Milano – quale giudice della esecuzione – ha respinto la domanda introdotta da Pena Lara Giovanni Jhon, tesa ad ottenere la revoca del provvedimento con cui il Pubblico Ministero aveva dato corso alla esecuzione. 1.1Giova precisare, in via preliminare, che:

a) in data 16 ottobre 2022 è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna nei confronti del Pena Lara, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione;

b) il titolo è stato sospeso dal Pubblico Ministero con provvedimento del 12 gennaio 2024 , allo scopo di consentire la proposizione di domanda di misura alternativa;

c) in data 19 marzo 2024 è stata depositata la domanda di misura alternativa da parte del difensore;

d) in data 26 marzo 2024 il Pubblico Ministero, ritenendo tardiva la domanda di misura alternativa, ha revocato la sospensione dell’ordine di esecuzione. 1.2Ciò posto, il giudice dell’esecuzione afferma che in data 1 febbraio 2024 il provvedimento di sospensione era stato notificato al difensore e, in rapporto a tale notifica, la domanda di misura alternativa è effettivamente tardiva (depositata oltre il termine di giorni trenta di cui all’art. 656 comma 5 cod.proc.pen.) . Quanto alla notifica al condannato – preso atto dell’assenza di una formale notifica posteriore al verbale di vane ricerche – si afferma che l’avvenuta presentazione della domanda di misura alternativa (dal difensore) contiene l’elezione di domicilio e dunque ‘dimostra’ che anche il condannato era a conoscenza del provvedimento di sospensione dell’ordine di esecuzione. 1.3Secondo il giudice della esecuzione l’affermazione contenuta nella sentenza delle Sezioni Unite del 2021, per cui anche al procedimento esecutivo si applica la regola per cui in caso di obbligo di notifica dell’atto sia al difensore che al condannato il termine di decadenza si computa dall’ultima notifica va coniugata con il principio per cui in presenza di una domanda tardiva contenente l’elezione di domicilio non sarebbe necessaria la ‘doppia’ notifica.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore - Pena Lara Giovanni Jhon. Il ricorso è affidato ad una unica deduzione di erronea applicazione della disciplina processuale e vizio di motivazione. 2.1 Secondo la difesa il Tribunale ha, in sostanza, mal interpretato il principio di diritto espresso, in motivazione dalle Sezioni Unite di questa Corte nella decisione numero 46387 del 2021( secondo cui la notificazione del provvedimento del pubblico ministero deve essere effettuata sia al condannato che al suo difensore, con conseguente decorrenza del termine per la presentazione dell'istanza di concessione di misure alternative dalla data della seconda notificazione) posto che il decreto di sospensione non è mai stato notificato al condannato. Non poteva, dunque ritenersi tardiva la domanda presentata dal difensore, pur se corredata dalla elezione di domicilio del condannato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 2.La decorrenza di un termine, lì dove vi sono due soggetti legittimati a ricevere la notifica di un atto, si colloca «per entrambi» a partire dall’ultima notifica. Si tratta di un principio espresso, in via generale, nel settore delle impugnazioni ma applicabile – come precisato dalla decisione Sez. U n. 46387 del 2021 – anche al particolare istituto della sospensione dell’ordine di esecuzione delle pene brevi (sospensione funzionale alla presentazione della domanda di misura alternativa che, se accolta, comporta l’effetto di evitare l’ingresso in carcere della persona condannata). 3.Non può pertanto – in alcun modo – accedersi alla interpretazione sostenuta dal giudice della esecuzione, posto che in assenza di notifica al soggetto condannato (dato pacifico) il termine dei trenta giorni non ha avuto ancora un inizio di decorrenza e, pertanto, la domanda del difensore è da ritenersi tempestiva.

L’avvenuta elezione di domicilio (contenuta nella domanda di misura alternativa), anche in ipotesi di sua qualificazione come atto equipollente alla notifica, ha effetto con il suo deposito e, dunque, con la presentazione della domanda di misura alternativa, la cui pendenza determina ipso facto la illegittimità della esecuzione del titolo. Va pertanto annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, con ripristino della sospensione del titolo, in attesa di decisione sulla domanda di misura alternativa depositata dal difensore in data 19 marzo 2024

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone l'immediata scarcerazione del condannato, se non detenuto per altra causa. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod.proc.pen. Così è deciso, 08/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente RAFFAELLO MAGI MONICA BONI 3