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Sentenza — n. 43410/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against pardon revocation, upholding execution judge's duty to respect prior conviction dates.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43410/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione rejected Saverio Napoli's appeal against the revocation of his pardon due to a new conviction. Napoli argued the execution judge erred in applying the five-year statute of limitations for the pardon's revocation. The court held that the execution judge must strictly adhere to the date of the crime as determined by the final judgment of the first instance, which cannot be modified in the execution phase.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; In execution proceedings, the date of the crime ascertained in the final judgment of the first instance cannot be modified by the execution judge, even if the precise time of commission was not indicated in the indictment.

Parole chiave

Generato dall'IA
pardon revocation execution judge statute of limitations final judgment mafia crime procedural violation judicial precedent riduzione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Guido Contestabile, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge processuale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 25219 del 20/05/2021
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NAPOLI SAVERIO nato a POLISTENA il 22/02/1964 avverso l'ordinanza del 04/07/2023 della Corte d'appello di Reggio Calabria Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 04 luglio 2024 la Corte di appello di Reggio Calabria, quale giudice dell’esecuzione, ha revocato l’indulto concesso a Saverio Napoli con due sentenze emesse in data 04 luglio 2006 e 14 luglio 2006, stante la sopravvenuta condanna ad anni otto e mesi otto di reclusione inflitta con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria in data 03 ottobre 2019, divenuta definitiva in data 13 gennaio 2022, per un delitto associativo commesso dal 1995 in poi. La Corte di appello ha ritenuto sufficiente, per la revoca dell'indulto, che il reato permanente ricadesse almeno in parte nel periodo indicato dalla legge, ed ha rilevato che la data di sussistenza di tale reato è stata accertata dal giudice della cognizione, con una valutazione che non può essere modificata dal giudice dell'esecuzione.

2. Avv erso l'ordinanza ha proposto ricorso Saverio Napoli, per mezzo del suo difensore avv. Guido Contestabile, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge processuale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. L'ordinanza individua in modo erroneo la data di consumazione del reato associativo giudicato con la sentenza emessa in data 03 ottobre 2019, divenuta definitiva in data 13 gennaio 2022, perché nonostante la contestazione contenga la data iniziale dell'anno 1995, l'unica condotta ascrivibile al ricorrente è una intercettazione del 15/03/2014, in cui egli viene citato quale affiliato alla cosca, mentre un collaboratore di giustizia, che afferma di averlo conosciuto dal 1997, è stato ascoltato il 10/08/2013.

La Corte di appello ha affermato di non poter modificare la data di commissione del reato accertata dal giudice della cognizione, ma tale principio si applica quando tale data sia individuata in modo preciso, mentre se essa non è stata individuata in modo puntuale, come nei casi di contestazione aperta, il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di accertare la esatta collocazione temporale dell'illecito. Inoltre, in caso di dubbio, deve essere scelta la soluzione più favorevole al reo, in questo caso l'individuazione della data di commissione del reato negli anni 2013/2014, quindi ben oltre il termine quinquennale stabilito dalla legge n. 241/2006. 3.Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, per la sua manifesta infondatezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.

2. Il ricorrente richiama, a sostegno delle sue argomentazioni, il consolidato principio di questa Corte, secondo cui «In tema di reato permanente contestato nella forma cosiddetta "aperta", qualora in sede esecutiva debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della condotta e questa non sia stata precisata nella sentenza di condanna, spetta al giudice dell'esecuzione l'accertamento mediante l'analisi accurata degli elementi a sua disposizione» (Sez. 1, n. 21928 del 17/03/2022, Rv. 283121; Sez. 1, n. 45295 del 24/10/2013, Rv. 257725).

Tale principio deve essere applicato, in particolare, quando debba essere valutata la revoca di un indulto, in quanto «Ai fini della revoca dell'indulto ex art. 3, legge 31 luglio 2006, n. 241, disposta in relazione alla commissione, nel quinquennio successivo alla entrata in vigore della citata legge, di un reato permanente contestato in forma "aperta", il giudice dell'esecuzione, qualora la sentenza di condanna non specifichi la data di cessazione della condotta criminosa, è tenuto ad effettuare tale accertamento attraverso l'analisi degli elementi emersi nel giudizio di merito» (Sez. 1, n. 10567 del 05/02/2019, Rv. 274877).

L'ordinanza impugnata, però, risulta avere correttamente applicato tale principio, avendo valutato accuratamente l'epoca di commissione del reato associativo, contestato come commesso dal 1995 in poi, in base all'accertamento compiuto dal giudice della cognizione e agli elementi esaminati da quest'ultimo. Essa precisa, infatti, che nel corpo della sentenza in questione il periodo di partecipazione del ricorrente al clan criminoso è ritenuto dimostrato dal 1995 in poi, perché la sentenza «tratteggia il Napoli come soggetto da tempo inserito nella consorteria».

Dal contenuto della sentenza di questa Corte Sez. 2, n. 14697 del 13/01/2022, che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato in questione, l'accertamento dell'epoca di permanenza della sua condotta criminosa risulta essere stato effettuato correttamente dal giudice della cognizione, che lo ha individuato in un arco temporale compreso tra il 1995, o comunque un'epoca prossima ai primi anni 2000, e il 2014, avendo la corte di cassazione respinto il motivo di ricorso relativo all'epoca di commissione del delitto (pagg. 129-130 di tale sentenza): peraltro, in tale procedimento, il Napoli non contestava l'epoca di inizio della consumazione del delitto associativo, che egli stesso individuava nei primi anni 2000, ma sosteneva che la stessa era cessata prima del 2010.

Le affermazioni contenute nel ricorso non sono idonee a dimostrare l'erroneità di tale accertamento, dal momento che lo stesso ricorrente ammette che il collaboratore di giustizia ascoltato in quel procedimento lo indicava come affiliato al clan criminoso quanto meno dal 1997, epoca in cui egli lo aveva conosciuto, e che in una conversazione del 2014 egli veniva ancora indicato come associato a detto clan, con un ruolo preminente.

3. L'ordinanza impugnata, pertanto, si è conformata al principio secondo cui « In sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato, anche quando il tempus commissi delicti non sia precisamente indicato nell'imputazione. (Fattispecie di rigetto della richiesta di indicazione della data finale di permanenza del reato associativo mafioso, contestato in forma aperta, in senso difforme da quanto accertato dal giudice della cognizione che non aveva indicato una data di cessazione della condotta anteriore alla sentenza di primo grado)» (Sez. 1, n. 25219 del 20/05/2021, Rv. 281443).

La sua affermazione, che il giudice della cognizione ha valutato tutte le circostanze di merito dimostrative dell'epoca di consumazione del delitto ed ha, pertanto, accertato tale epoca con efficacia di giudicato, risulta corretta alla luce della pronuncia, sul punto, del giudice di legittimità, come riportato nel paragrafo precedente. Dalla definitività di tale accertamento discende, quindi, l'impossibilità per il giudice dell'esecuzione di valutare diversamente tali circostanze, e modificare la data di commissione del reato.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è dec