Italian Court allows appeal against seizure validation, ruling deadline starts from notification of validation decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled a lower court's dismissal of an appeal regarding a vehicle seizure, ruling the appeal was timely. The lower court incorrectly calculated the ten-day deadline for challenging the seizure validation as starting from the initial seizure date, whereas the appellant argued it should start from the notification of the validation decree. The Court held that the statutory provision requires the deadline to commence from the notification of the validation decree, thereby validating the appellant's challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 355, comma 3, cod. proc. pen.; The ten-day period to challenge a validation of a judicial seizure commences from the notification of the validation decree, not the initial seizure date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MITU INGRID LAURA nato il 20/06/1979 avverso l'ordinanza del 28/12/2022 del TRIBUNALE di GORIZIAudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; lette le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, resa in esito all'udienza camerale del 28 dicembre 2022, il Tribunale di Gorizia, costituito ai sensi degli artt. 309 e 324, comma 5, cod. proc. pen., dichiarava inammissibile la richiesta di riesame proposta da Ingrid Laura MITU, indagata per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cittadini egiziani, avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero della sede, avente ad oggetto la vettura Volkswagen Passat (targata BRO9EVY), di proprietà della MITU, utilizzata per il trasporto dei suddetti migranti clandestini dalla Slovenia in Italia.
Il Tribunale del riesame premetteva che la proposta istanza, in quanto contenente deduzioni in ordine alla legittimità del sequestro, "orbitanti attorno al difetto di motivazione del decreto di convalida", non avrebbe potuto qualificarsi come opposizione presentata, ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., avverso il provvedimento di diniego di restituzione del veicolo emesso, nel frattempo, dal P.M., ma come vera e propria richiesta di riesame del citato decreto di convalida del sequestro operato dalla Polizia giudiziaria d'iniziativa.
Tanto premesso, osservava il giudice a quo che, avendo la MITU avuto conoscenza del sequestro con la notifica del relativo verbale, avvenuta il 30 novembre 2022, avrebbe dovuto proporre istanza di riesame entro il 10 dicembre successivo, mentre lo aveva fatto il 15, il che implicava l'inammissibilità dell'istanza per tardività.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessata, per il tramite del difensore, in data 9 gennaio 2023, deducendo, con un unico motivo, violazione degli artt. 355 e 324 cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame sarebbe incorso nell'errore di aver omesso di considerare il disposto di cui all'art. 355, comma 3, cod. proc. pen., il quale prevede che, nelle ipotesi in cui il sequestro venga disposto dalla Polizia giudiziaria e poi convalidato dal Pubblico ministero, il termine di dieci giorni per la proposizione dell'istanza di riesame decorre dalla notifica del decreto di convalida.
Nel caso di specie, il sequestro era stato disposto dalla Polizia giudiziaria in data 30 novembre 2022 e convalidato dal Pubblico ministero il 10 dicembre 2022. La notifica all'indagata del decreto di convalida era avvenuta in data 5 dicembre 2022 e l'impugnazione era stata proposta il 15 dicembre 2022, sicché l'istanza avrebbe dovuto ritenersi perfettamente tempestiva, non essendo ancora spirato il termine di dieci giorni dall'eseguita notifica. Il ricorso perveniva alla cancelleria centrale di questa Corte solo in data 15 ottobre 2024.3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria, presentata in forma scritta, ai sensi del novellato art. 611 cod. proc. pen., ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in adesione alle tesi della ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
2. Occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 355, comma 3, cod. proc. pen., per i soggetti legittimati (indagato, difensore, persona alla quale le cose sono state sequestrate e l'avente diritto alla restituzione), il termine di dieci giorni per impugnare il decreto di convalida di sequestro probatorio decorre «dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro». Tale disposizione, nella sua parte finale («ovvero dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro»), è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la conoscenza dell'avvenuto sequestro coincide e consiste con la conoscenza dell'avvenuta convalida e delle ragioni poste a fondamento della stessa, evidentemente indispensabile per avvalersi della facoltà d'impugnazione (Sez. 2, n. 40925 del 04/07/2022, Festa, Rv. 283792 - 01;
Sez. 1, n. 41693 del 01/10/2008, Giacomelli, Rv. 241428 - 01; Sez. 2, n. 774 del 02/12/2005, dep. 2006, Messina, Rv. 233333 - 01), senza che abbia rilevanza l'eventuale notifica al difensore, nei cui confronti non sussiste il relativo obbligo (Sez. 2, n. 38721 del 06/06/2014, Bellomi, Rv. 260518 - 01) e senza che l'eventuale istanza di restituzione del bene in sequestro, avanzata prima della stessa notifica della convalida, possa determinare la decorrenza del termine per proporre istanza di riesame (Sez. 3, n. 22030 del 29/04/2010, Santoro, Rv. 247611 - 01).
È stato precisato che il riferimento contenuto nell'art. 355 cod. proc. pen. alla «diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro» deve essere correlato esclusivamente ai casi in cui la notifica del decreto di convalida sia stata omessa o sia nulla o in relazione a soggetti diversi dalla persona cui le cose siano state sequestrate che, pur non avendo diritto ad alcun avviso, sono titolari di un interesse tutelato che li legittima a chiedere la restituzione e a impugnare il provvedimento (Sez. 3, n. 1910 del 24/04/1996, Vitiello, Rv. 205423 - 01).
3. Venendo al caso di specie, l'errore di diritto in cui è incorso il Tribunale del riesame di Gorizia, applicando non correttamente il disposto degli artt. 324 e 355 cod. proc. pen., è stato quello di individuare la data da cui far decorrere il termine di dieci giorni per avanzare istanza di riesame nel 30 novembre 2022, giorno in cui venne consegnata all'interessata copia del verbale di sequestro, data rispetto alla quale l'istanza di riesame, proposta il 15 dicembre 2022, sarebbe stata tardiva; viceversa, il termine di dieci giorni avrebbe dovuto farsi decorrere dal 5 dicembre 2022, data in cui venne notificato, a mezzo PEC, all'interessata, presso il difensore domiciliatario avv. Giovanni DI LULLO, il decreto di convalida del sequestro, incombente rispetto al quale l'istanza di riesame, presentata i1 . 15 dicembre successivo, deve considerarsi tempestiva.
4. Per le esposte considerazioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Gorizia - Sezione riesame.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Gorizia - Se