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Sentenza — n. 43226/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution order denying probation revocation due to missing detention sentence for new crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43226/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the execution judge's order denying the revocation of suspended sentence benefits for Rossano Siviero. The lower court had rejected the request because prior convictions involved depenalized crimes and the total sentence did not exceed two years. The Supreme Court held that revocation requires a new detention sentence within five years of the original benefit's irrevocability, which was absent here, and remanded the case for a new decision.

Regesto Legislator

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Art. 168, comma 1 n. 1, cod. pen.; Art. 168, comma 3, cod. pen.: The cause for automatic revocation of suspended sentence benefits requires a new detention sentence for a crime committed within five years of irrevocability, not merely the commission of a depenalized offense or a sentence below the two-year threshold.

Parole chiave

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suspended sentence revocation detention sentence requirement depenalized crimes five year period execution judge powers revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale revoca di prestazioni sociali

Disposizioni normative citate

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Art. 168, comma 1 n. 1, cod. pen.
Secondo il ricorrente la circostanza che la condanna per il secondo reato, cumulata con la prima, non superi i due anni di reclusione è irrilevante poiché la previsione di cui al primo comma dell'art. 168 cod.
Art. 168, comma 3, cod. pen.
Secondo il ricorrente la circostanza che la condanna per il secondo reato, cumulata con la prima, non superi i due anni di reclusione è irrilevante poiché la previsione di cui al primo comma dell'art. 168 cod.
Art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 163, 164, 656 e 666, codice di rito
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la predetta ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp.
art. 168 cod. pen
Secondo il ricorrente la circostanza che la condanna per il secondo reato, cumulata con la prima, non superi i due anni di reclusione è irrilevante poiché la previsione di cui al primo comma dell'art. 168 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 12433 del 02/03/2017, Rv. 269519
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo; avverso la ordinanza del Tribunale di Rovigo, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 13/05/2024; nell'ambito del procedimento a carico di: SIVIERO ROSSANO nato a Contarina il 07/04/1954; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale STEFANO TOCCI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Rovigo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto solo parzialmente la richiesta del locale Procuratore della Repubblica diretta ad ottenere la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Rossano Siviero con la sentenza del Tribunale di Rovigo del 27 ottobre 1976 (irrevocabile il 3 ottobre 1980) e con la sentenza del Tribunale di Rovigo dell' 1 giugno 1990 (irrevocabile 11 ottobre 1990). In particolare, per quanto di interesse in questa sede, il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta di cui sopra con riferimento alla sentenza del 27 ottobre 1976 sia perché le due precedenti condanne riportate da Rossano Siviero erano state pronunciate per reati successivamente depenalizzati, sia perché la previsione di cui all'art. 168, terzo comma, cod. pen.

è stata introdotta con la 1.128/2001, dunque in epoca posteriore al verificarsi delle cause di revoca della sospensione. Inoltre, la condanna riportata per fatti commessi il 12 luglio 1984, a parere del giudice dell'esecuzione, non era suscettibile di determinare la revoca del beneficio in questione, trattandosi di condanna a pena che - cumulata con quella inflitta con la sentenza del 27 ottobre 1976 - non supera i due anni di reclusione.

2. Avverso la predetta ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente al diniego della revoca della sospensione condizionale della pena della sentenza in data 27 ottobre 1976. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) e c) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 163, 164, 168 cod. pen., 656 e 666 del codice di rito ed osserva che la richiesta di revoca non doveva essere accolta in quanto Rossano Siviero - nel quinquennio successivo alla irrevocabilità della sentenza del Tribunale di Rovigo del 27 ottobre 1976 (irrevocabile il giorno 3 ottobre 1980) - aveva commesso in data 12 luglio 1984 un altro delitto per il quale era stato condannato con sentenza del Tribunale di Rovigo del 3 dicembre 1984, confermata dalla Corte di appello di Venezia il 17 maggio 1988. Secondo il ricorrente la circostanza che la condanna per il secondo reato, cumulata con la prima, non superi i due anni di reclusione è irrilevante poiché la previsione di cui al primo comma dell'art. 168 cod. pen. riguarda la diversa ipotesi di due condanne entrambe sospese e l'ultimo comma di tale disposizione si riferisce alla seconda condanna per un delitto anteriormente connesso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Anzitutto, nel caso in esame, risulta inconferente il richiamo effettuato dal giudice dell'esecuzione,alla previsione contenuta nell'ad. 168, terzo comma, cod. pen. poiché si vede nella ipotesi della revoca c.d. 'di diritto', conseguente la commissione di un nuovo reato nel quinquennio successivo a quello per il quale era stato concesso il beneficio. Inoltre, posto che non era stata sospesa la condanna inflitta con la sentenza del Tribunale di Rovigo del 3 dicembre 1984, è irrilevante il fatto che la relativa pena sommata con quella inflitta con la decisione condizionalmente sospesa non superi il limite di anni due. 2.1.

La causa di revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'ad. 168, comma 1 n. 1, cod. pen. richiede il concorso di una fattispecie giuridica complessa: la condanna a pena detentiva per delitto, o per contravvenzione della stessa indole, commessi nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza che ha riconosciuto dal beneficio. Dunque, tale causa non è integrata solo dalla commissione, nel quinquennio, di nuovo delitto, ma è necessario che per tale reato sia stata inflitta condanna a pena detentiva. Questa sentenza non rileva solo come accertamento della commissione del nuovo reato, ma, in relazione alla specie della pena inflitta, costituisce ulteriore elemento, necessario, della fattispecie giuridica che determina la revoca del beneficio. 2.2.

Il momento in cui la sentenza di condanna, per effetto della revoca del beneficio, diviene eseguibile va dunque individuato in quello in cui è perfezionata la causa di revoca, e dunque nella data di irrevocabilità della condanna, a pena detentiva, per il nuovo reato.

3. Quanto poi alle due precedenti condanne riportate da Emilio Siviero, deve ricordarsi che in tema di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, il giudice dell'esecuzione è legittimato ad esaminare in via incidentale la questione pregiudiziale dell'intervenuta depenalizzazione del reato oggetto di precedente condanna a pena sospesa, solo a condizione che tale valutazione implichi un riscontro meramente ricognitivo della perdita di efficacia della norma incriminatrice e non nella ipotesi di una indagine valutativa in ordine alla sussistenza delle condizioni cui è subordinata la produzione dell'effetto abrogativo (Sez. 1, n. 12433 del 02/03/2017,Rv. 269519 - 01).Orbene, dalla ordinanza impugnata non è dato comprendere se il giudice dell'esecuzione ha svolto un riscontro di natura meramente ricognitiva oppure una valutazione rispetto alla sussistenza delle condizioni richieste per la produzione delle conseguenze di carattere abrogativo, tenuto conto che non sono stati nemmeno indicati i reati depenalizzati.

4. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Rovigo, in funzione di giudice dell'esecuzione, per nuovo giudizio che - in piena autonomia decisionale - tenga conto delle argomentazioni sopra esposte.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio