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Sentenza — n. 43215/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls execution order for lack of motivation regarding criminal continuity under Art. 671 CPP.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43215/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Milan execution court's order rejecting a request for criminal continuity, citing a fatal lack of motivation. The lower judge relied solely on the temporal distance between crimes without addressing the specific dates or the defendant's argument that the interval was negligible. Consequently, the case was remitted to a different judge to re-evaluate the continuity claim with full factual consideration.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.; The execution court's order must explicitly address all relevant facts and arguments regarding criminal continuity, and a mere reference to temporal distance without substantive reasoning constitutes a defect of motivation requiring annulment.

Parole chiave

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defect of motivation criminal continuity execution proceedings temporal distance remittal to judge Art. 671 CPP lack of reasoning recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Pierluigi Vittadini, articolando un unico motivo con il quale ha eccepito, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di difetto di motivazione.
Art. 671 cod. proc. pen.
Con ordinanza del 26 aprile 2024 il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di Vito Ricatti con la quale è stata chiesta l'applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod.
Art. 81, comma secondo, cod. pen.
Giova, infatti ricordare che «l'inciso «anche in tempi diversi» contenuto nell'art. 81, comma secondo, cod.
art. 671 cod. proc. pen
Con ordinanza del 26 aprile 2024 il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di Vito Ricatti con la quale è stata chiesta l'applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 49711 del 13/10/2022, Guarini
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RICATTI VITO nato a MILANO il 22/10/1988 avverso l'ordinanza del 26/04/2024 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli che ha chiesto l'annullamento con rinvio; letta la memoria del difensore;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26 aprile 2024 il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di Vito Ricatti con la quale è stata chiesta l'applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. L'esistenza dell'identico disegno criminoso è stata esclusa, tenuto conto del lasso di tempo tra i diversi reati per i quali è stata avanzata la richiesta, con particolare riguardo a quelli di cui al punto 2) e al punto 3).

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Vito Ricatti, per mezzo del proprio difensore, Avv. Pierluigi Vittadini, articolando un unico motivo con il quale ha eccepito, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di difetto di motivazione. L'istanza è stata rigettata con provvedimento redatto in calce al verbale di udienza ed è stato motivato richiamando, unicamente, il dato temporale. Peraltro, nell'evidenziare la distanza nel tempo dei fatti, il giudice dell'esecuzione ha omesso di considerare che quelli di cui alla sentenza sub 2) risalgono al 19 gennaio 2020, mentre quelli di cui alla sentenza sub 3) al 10 febbraio 2020 e al 31 gennaio 2020. Il lasso di tempo tra i vari reati, quindi, è ristretto.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio. Il difensore ha depositato memoria con la quale si è riportato al contenuto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 2.Concordemente a quanto segnalato in ricorso l'ordinanza impugnata esibisce un evidente difetto di motivazione laddove, in termini estremamente sintetici e criptici, ha escluso la ricorrenza del vincolo della continuazione senza dare minimamente conto delle ragioni della decisione. Peraltro, il giudice dell'esecuzione si è soffermato unicamente sul dato temporale segnalando come i reati (dei quali non è stata indicata l'oggettività giuridica, né ulteriori circostanze inerenti le modalità di commissione degli stessi) siano stati consumati in un lasso di tempo «non ristretto».E' stato, in tal modo, isolato uno fra i diversi elementi suscettibili di essere presi in considerazione ai fini della individuazione del medesimo disegno criminoso rilevante ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.

Giova, infatti ricordare che «l'inciso «anche in tempi diversi» contenuto nell'art. 81, comma secondo, cod. pen., non consente di negare ogni rilevanza all'aspetto del tempo di commissione dei reati: come la vicinanza temporale non costituisce di per sé «indizio necessario» dell'esistenza del medesimo disegno criminoso, così la notevole distanza di tempo ben può essere, anche se non è inevitabile che lo sia, indizio negativo. Le difficoltà di programmazione e deliberazione a lunga scadenza e le crescenti probabilità di mutamenti che, con il passare del tempo, richiedono una nuova risoluzione anti doverosa, comportano che le possibilità di ravvisare la sussistenza della continuazione normalmente «si riducono fino ad annullarsi in proporzione inversa all'aumento del distacco temporale tra i singoli episodi criminosi» (Sez. 1, n. 49711 del 13/10/2022, Guarini, n.nn.).

A ciò si aggiunga che rispetto all'unico dato fattuale illustrato nell'ordinanza impugnata, il ricorrente ha dedotto, fondatamente, circostanze di segno opposto evidenziando come, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice dell'esecuzione, la distanza temporale fra i fatti oggetto delle sentenze citate nel provvedimento sia del hitt° contenuta.

3. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica (Corte cost. n. 183 del 2013), perché proceda a nuovo giudizio che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti ai fini del riconoscimento o del diniego del vincolo della continuazione in sede esecutiva.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio a