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Sentenza — n. 42817/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specificity and adequate reasoning in prison correspondence restrictions.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42817/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Mangione Enzo against the Perugia supervision tribunal's refusal of his complaint. The appellant argued the lower court violated specific articles by relying solely on ministerial decrees without sufficient reasoning, claiming the decision lacked argumentation. The court held the appeal was inadmissible because it merely reiterated previous grounds without engaging with the specific rationale of the contested order regarding the necessity of censorship.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks autonomy by merely reiterating grounds already rejected by the trial court without providing a specific, argumentative critique of the decision's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity prison correspondence supervision tribunal ministerial decree adequate reasoning reiteration of grounds vigilanza dell'autorità competente

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
15 Cost., ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Si ravvisano, quindi, i presupposti per rigettare il ricorso, rigetto al quale, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Art. 18-ter Ord. pen.
Denuncia il ricorrente la violazione dell'art. 18-ter e 41-bis Ord.
Art. 41-bis Ord. pen.
Art. 15 Cost.
in relazione all'art. 15 Cost., ai sensi dell'art.
art. 15 Cost
in relazione all'art. 15 Cost., ai sensi dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
Si ravvisano, quindi, i presupposti per rigettare il ricorso, rigetto al quale, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANGIONE ENZO nato a VITTORIA il 13/04/1974 avverso l'ordinanza del 18/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/s~ le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Francesca Ceroni, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Mangione Enzo ricorre per l'annullamento dell'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Perugia in data 18 luglio 2024 con la quale è stato respinto il reclamo proposto avverso il provvedimento del 20.10.2023 del Magistrato di sorveglianza di Spoleto di proroga della sottoposizione a visto della corrispondenza in arrivo e in partenza e di inibizione della fruizione della stampa locale del territorio di provenienza del detenuto. Denuncia il ricorrente la violazione dell'art. 18-ter e 41-bis Ord. pen. in relazione all'art. 15 Cost., ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., perché il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha argomentato la decisione adottata "attraverso il mero richiamo alla circostanza relativa alla sottoposizione al regime differenziato e al contenuto del provvedimento ministeriale di proroga della sottoposizione al visto della corrispondenza sia in arrivo, che in partenza" (ved. pag.4 del ricorso), quindi sulla base di Cina motivazione non adeguata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non può trovare accoglimento, perché sia perché appare privo di autosufficienza, indicando plurime circostanze, senza tuttavia allegare i relativi atti, sia perché il provvedimento impugnato è motivato adeguatamente: la sottoposizione a "visto di censura" è obbligatoria per legge e, quindi, la motivazione può essere sintetica; in particolarejla limitazione nella ricezione della stampa locale è assolutamente motivato. Il ricorso omette di confrontarsi con la ratio decidendi della decisione impugnata, sicché il motivo non appare specifico, ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso.

Non può essere accolto il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in sede di impugnazione e puntualmente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710). '2, Il ricorrente, in definitiva, si è limitato genericamente a richiamare alcuni precedenti giurisprudenziali, asserendo tautologicamente l'erroneità del percorso argomentativo dei giudici di merito.

Al contrario l'ordinanza dei giudici di Perugia ha evidenziato che le argomentazioni svolte nel D.M. 17.10.2023 citato dal Magistrato di sorveglianza sono ancora attuali circa il corposo curriculum criminale dell'esponente del clan "Piscopo", articolazione territoriale di Vittoria riconducibile a "cosa nostra" gelese, quale autore della cruenta contrapposizione di "cosa nostra" alla "stidda", cioè di una organizzazione criminale ancora attiva nel campo delle estorsioni e del traffico di stupefacenti. Si ravvisano, quindi, i presupposti per rigettare il ricorso, rigetto al quale, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese