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Sentenza — n. 42808/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42808/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42808/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CATANIA SALVATORE nato a Catania 1'11/09/2024; avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, del 30/07/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 309 cod. proc. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 42808/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la predetta ordinanza l'indagato, per mezzo dell'avv. Salvatore Cavallaro, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato.

Parole chiave

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porto abusivo di armi arma personale legge sulle armi ricettazione carcerazione di sicurezza causa di sequestro

Disposizioni normative citate

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art. 309 cod. proc. pen
1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania ha respinto la richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Salvatore Cavallaro, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, ritenuta equa, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende (l'art.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CATANIA SALVATORE nato a Catania 1'11/09/2024; avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, del 30/07/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania ha respinto la richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. avanzata da Salvatore Catania confermando integralmente l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 3 luglio, con la quale era stata disposta nei confronti del predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato per i delitti di cui agli artt. 23, commi 3 e 4, I. 110/75 e 648 cod. pen. commessi in Catania il giorno 12 dicembre 2023.

2. Avverso la predetta ordinanza l'indagato, per mezzo dell'avv. Salvatore Cavallaro, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato.

3. Con atto del 30 ottobre 2024 trasmesso per via telematica il ricorrente, per mezzo del sopra indicato difensore munito di procura speciale, ha rinunciato alla impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile a seguito della rinuncia alla impugnazione da parte dell'indagato, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, ritenuta equa, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende (l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese LLI Z . O •-••,:!) processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Ri o — (o Così deciso in Roma, il 31 o