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Sentenza — n. 42803/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42803/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42803/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il decreto in epigrafe il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato il non luogo a provvedere sulle istanze di affidamento in prova, semilibertà e detenzione domiciliare avanzate da Sem Italo Galliani rispetto alla condanna inflittagli dalla Corte di appello di Milano con sentenza pronunciata il giorno 25 gennaio 2019, avendo egli già ottenuto - per la medesima condanna - l'affidamento in prova concessogli dal Tribunale di sorveglianza di Genova con ordinanza del 24 maggio 2023.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 94 d.P.R. 309/90, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 42803/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso il predetto decreto il condannato, per mezzo dell'avv. Fabio Targa, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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semiprigionia revoca del gratuito patrocinio ricovero a scopo di assistenza assistenza riabilitativa procedura di affidamento genitoriale aiuto per lungo tempo

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Fabio Targa, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato.
art. 94 d.P.R. 309/90
ed il relativo vizio di motivazione mancante ed illogica; al riguardo osserva che il Tribunale di sorveglianza di Genova aveva concesso l'affidamento terapeutico e che, quindi, permaneva il suo interesse all'affidamento ordinario essendo lo stesso meno gravoso rispetto a quello ex art. 94 d.P.R. 309/90.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, ritenuta equa, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende (l'art.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GALLIANI SEM ITALO nato a Milano il 07/02/1980; avverso il decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano del 20/06/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VALENTINA MANUALI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. iFu

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto in epigrafe il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato il non luogo a provvedere sulle istanze di affidamento in prova, semilibertà e detenzione domiciliare avanzate da Sem Italo Galliani rispetto alla condanna inflittagli dalla Corte di appello di Milano con sentenza pronunciata il giorno 25 gennaio 2019, avendo egli già ottenuto - per la medesima condanna - l'affidamento in prova concessogli dal Tribunale di sorveglianza di Genova con ordinanza del 24 maggio 2023.

2. Avverso il predetto decreto il condannato, per mezzo dell'avv. Fabio Targa, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 47 Ord. pen. ed il relativo vizio di motivazione mancante ed illogica; al riguardo osserva che il Tribunale di sorveglianza di Genova aveva concesso l'affidamento terapeutico e che, quindi, permaneva il suo interesse all'affidamento ordinario essendo lo stesso meno gravoso rispetto a quello ex art. 94 d.P.R. 309/90.

3. Con atto del 28 ottobre 2024 trasmesso per via telematica il ricorrente, per mezzo del sopra indicato difensore munito di procura speciale, ha rinunciato alla impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a seguito della rinuncia alla impugnazione da parte del condannato, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, ritenuta equa, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende (l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31