Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 42797/2024 — snpen Generato dall'IA

Court corrects execution order for material calculation error in combined sentence duration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42797/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation exercised its ex officio power to correct a material calculation error in the execution order regarding the combined sentence duration. The lower court had erroneously recorded four months of imprisonment instead of the correct two months derived from the cumulative calculation of the main crime and satellite offenses. Consequently, the order was remanded to the Tribunal of Rovereto to amend both the reasoning and the operative part to reflect the accurate term of imprisonment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 671 c.p.p.; Art. 130 c.p.p.: The court must correct material errors in the calculation of combined sentences ex officio, ensuring the final term reflects the precise mathematical sum of the constituent penalties.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction combined sentence calculation ex officio power execution order amendment satellite offenses pena in continuazione cancellaria transmission errore di calcolo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 cod. proc. pen.
Moccia Flavio Dino ha presentato ricorso avverso l'ordinanza del 20 giugno 2023 del Tribunale di Rovereto che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta del Procuratore della Repubblica di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
Art. 130, primo comma, cod. proc. pen.
Subito dopo, è stata fissata l'udienza camerale in data odierna, perché ha rilevato d'ufficio il Collegio, ai sensi dell'art. 130, primo comma, cod.
art. 671 cod. proc. pen
Moccia Flavio Dino ha presentato ricorso avverso l'ordinanza del 20 giugno 2023 del Tribunale di Rovereto che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta del Procuratore della Repubblica di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOCCIA FLAVIO DINO nato a AVELLINO il 09/06/1989 avverso l'ordinanza del 20/06/2023 del TRIBUNALE di ROVERETOudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/seiRtike le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Moccia Flavio Dino ha presentato ricorso avverso l'ordinanza del 20 giugno 2023 del Tribunale di Rovereto che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta del Procuratore della Repubblica di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:

1) al reato giudicato dalla Corte di appello di Trento con sentenza del 20 luglio 2022, definitiva il 3 dicembre 2022;

2) al reato giudicato dalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 6 luglio 2021, definitiva il 21 aprile 2022;

3) ai reati giudicati dal Tribunale di Trento con sentenza del 7 aprile 2018, definitiva il 28 aprile 2018. Il Procuratore della Repubblica aveva evidenziato che i reati sub 3 erano stati posti in continuazione, quali reati satellite, dalla Corte di appello di Trento e dalla Corte di appello di Venezia nelle due sopra evidenziate sentenze sub 1 e 2. Il giudice dell'esecuzione, quindi, ritenendo sussistenti gli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso tra i reati di truffa consumata, truffa tentata e sostituzione di persona oggetto dell'istanza, ha rideterminato la pena finale in anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa.

2. Il ricorrente ha denunciato inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 671 cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe disposto una pena finale superiore a quella risultante dal cumulo materiale delle pene inflitte. . Il giudice dell'esecuzione, infatti, avrebbe quantificato la pena in continuazione per i reati sub 3 in misura superiore di quanto già effettuato dal giudice della cognizione.

3. Il ricorso è stato dichiarato infondato con sentenza del 30.4.2024 della Prima Sezione della Corte di cassazione.

4. Subito dopo, è stata fissata l'udienza camerale in data odierna, perché ha rilevato d'ufficio il Collegio, ai sensi dell'art. 130, primo comma, cod. proc. pen. che deve essere corretto un errore di calcolo della pena (non denunciato dal ricorrente) presente nell'ordinanza impugnata, atteso che nell'applicazione della disciplina del reato continuato, il Tribunale con l'ordinanza del 20.6.2023 aveva così disposto: pena base per il reato giudicato con la sentenza sub 2: anni 1 e mesi 8 di reclusione e 1000 euro di multa (di cui anni 1 mesi 4 di reclusione e 600 euro di multa come pena del reato giudicato in sentenza e mesi 4 di reclusione e 400 euro di multa come pena per il reato satellite giudicato con sentenza del Tribunale di Trento del 7.4.2018 irrevocabile il 28.4.2018, unificato già in cognizione), a tale pena il Tribunale ha aggiunto in continuazione la pena di mesi 6 di reclusione e 200 euro di multa per l'unificazione ex art. 671 cod. proc. pen. del reato giudicato dalla Corte di appello di Trento il 20.7.2022, definitiva il 3.12.2022 (così diminuendo sensibilmente la pena indicata nel giudizio di cognizione con detta sentenza), sicché la pena complessivamente risultante è di anni 2 e mesi "2" di reclusione e la multa di euro 1200,00.

Per mero errore materiale, invece, il giudice dell'esecuzione ha riportato in dispositivo la pena complessiva in anni 2 e mesi "4" di reclusione e 1200 euro di multa. Ai sensi dell'art. 130 primo comma cod. proc. pen., di conseguenza, è necessario correggere l'ordinanza del Tribunale di Rovereto del 20 giugno 2023 nel senso che, sia nella motivazione che nel dispositivo, laddove la pena complessiva applicata a Moccia Flavio Dino è determinata in anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, la stessa deve intendersi determinata in anni due, mesi due di reclusione e euro 1.200,00 di multa.

5. La cancelleria, infine, deve essere incaricata di trasmettere il presente provvedimento al Tribunale di Rovereto per le annotazioni di rito.

P.Q.M.

Dispone correggersi l'ordinanza del Tribunale di Rovereto del 20 giugno 2023 nel senso che, sia nella motivazione che nel dispositivo, laddove la pena complessiva applicata a Moccia Flavio Dino è determinata in anni due, mesi quattro di reclusione e euro 1.200,00 di multa, si intenda determinata in anni due, mesi due di reclusione e euro 1.200,00 di multa. Manda alla cancelleria di trasmettere il presente provvedimento al Tribunale di Rovereto per l