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Sentenza — n. 42795/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for requesting a mere re-evaluation of the surveillance magistrate's decision.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42795/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Almi Yassine inadmissible, ruling that it constituted a mere request for re-evaluation rather than a challenge to a legal error. The appellant argued the lower court ignored his lack of post-2020 dangerous conduct, but the Court found the surveillance magistrate's decision properly balanced criminal history against local community ties. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of the merits of the decision without alleging a specific violation of law or a defect in reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility surveillance magistrate decision re-evaluation of merits dangerousness assessment court costs and fine allontanamento malgrado rischio di persecuzione pericolo di reiterazione liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALMI YASSINE nato a PORRETTA TERME il 01/04/1990 avverso l'ordinanza del 30/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/seot-ite le conclusioni del PG u1 . . okLo 1A-3 c_.Q.A.Jc,0,1>o loki-c -e cc-ore,'AA-teuTh >t IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 30 gennaio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha confermato la decisione emessa nei confronti di Almi Yassine dal Magistrato di Sorveglianza della medesima sede. 1.1 In premessa va evidenziato che Almi Yassine con sentenza divenuta irrevocabile nel settembre del 2016 (condanna per plurime cessioni di cocaina, estorsione e lesioni personali) era destinatario della misura di sicurezza personale della espulsione dal territorio dello Stato.

In sede di rivalutazione della condizione di pericolosità il Magistrato di Sorveglianza ha applicato, in sostituzione della espulsione, la misura meno afflittiva della libertà vigilata per la durata di un anno, motivando sulla permanenza di un profilo di pericolosità sociale (risultano condotte di reato posteriori al giudicato, sino al dicembre del 2020) ma al contempo prendendo atto della esistenza di un legame con il territorio da valorizzare. 1.2 Posto di fronte alla impugnazione della parte privata, il Tribunale di Sorveglianza ritiene congrua la motivazione espressa in punto di pericolosità, data la esistenza di altre condotte similari a quelle per cui è intervenuta condanna, commesse sino al 2020.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Almi Yassine. Si deduce vizio di motivazione. 2.1 Secondo la difesa il Tribunale avrebbe preso in esame la doglianza in modo incongruo e con motivazione apparente. Si era dedotto, in particolare, che proprio l'assenza di ulteriori manifestazioni di pericolosità posteriori al 2020 era indicativa di carenza della pericolosità sociale, non essendo intervenuta medio tempore alcuna limitazione di libertà.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto introduttivo di una mera richiesta di rivalutazione dei contenuti della decisione impugnata, la cui motivazione non può dirsi apparente. Ciò perché la decisione del Magistrato di Sorveglianza, ampiamente richiamata dal Tribunale, realizza un equo contemperamento tra la misura della espulsione e quella della libertà vigilata, tenendo conto da un lato della pluralità di fatti delittuosi commessi nel corso del tempo (indicativi del pericolo di reiterazione), dall'altro del consolidamento di rapporti affettivi sul territorio che impongono di non dar corso alla espulsione.

Si tratta di valutazioni di merito espresse in modo congruo e senza alcun vizio logico. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 settembre 2024 Il Consigliere e