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Sentenza — n. 42793/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls surveillance court order denying semi-liberty due to incomplete reasoning on treatment progress and violation details.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42793/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Lecce Surveillance Court's order denying semi-liberty to Tondo Ferdinando and remanded the case for a new trial. The defense argued that the court ignored two years of external work and failed to properly assess the alleged violation of a reward permit. The court found the original decision defective because it omitted the positive treatment trajectory and asserted the violation without detailing the specific factual circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 21 ord. pen.; Art. 127 c.p.p.: The surveillance court must explicitly evaluate the entire treatment progression, including external work, and provide specific factual details when citing alleged violations; failure to do so constitutes a defect in reasoning requiring annulment.

Parole chiave

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semi-liberty denial treatment progression reward permit violation defective reasoning surveillance court annulment semilibertà attenuazione libera della pena remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 21 ord. pen.
Art. 127 c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TONDO FERNANDO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 25/06/1978 avverso l'ordinanza del 09/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/septité le conclusioni del PG C.937?.».—t0141 , » Ai cu1 )t.c..429-0-0 •n• IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 9 aprile 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha respinto l'istanza di Tondo Ferdinando (in espiazione dal 1 ottobre 2016 per un omicidio commesso nel 2005 con pena pari ad anni 17 e mesi 11 di reclusione), tesa ad ottenere la semilibertà. 1.1 In motivazione si evidenzia, in sintesi, che pur essendovi stato un buon percorso trattamentale, con ampia revisione critica e consapevolezza di quanto commesso, la misura alternativa non può essere concessa. Si fa riferimento ad una 'grave violazione' avvenuta nel corso della fruizione di un permesso premio e si chiede ulteriore sperimentazione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Tondo Ferdinando. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 La difesa evidenzia in particolare che:

a) da più di due anni Tondo Ferdinando è stato ammesso al lavoro esterno ai sensi dell'art.21 ord. pen. presso l'azienda familiare senza dar luogo a rimproveri, aspetto colpevolmente omesso dal Tribunale ;

b) quanto al profilo della pretesa violazione in occasione di un recente permesso premio se ne era contestato il fondamento storico. Tondo era stato controllato nel piazzale scoperto attiguo all'immobile (ma comunque recintato) invece che all'interno della abitazione. Se di violazione si tratta, in ipotesi, non sarebbe di certo grave. La decisione, pertanto, non avrebbe fatto una corretta ricognizione del percorso sino ad ora seguito dal Tondo, negando anche il rinvio per l'acquisizione di una più recente relazione trattamentale.

3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 La decisione espone un percorso argomentativo connotato da incompletezza, sì da dar luogo al vizio di mera apparenza di motivazione. In particolare, pur nella avvertita necessità di rispettare il principio della «progressione trattamentale», non può omettersi - da parte del Tribunale - l'apprezzamento di un lungo periodo di ammissione al lavoro esterno, e ciò in ragione del fatto che già con tale istituto è possibile verificare la serietà del percorso di risocializzazione.Inoltre, le precisazioni fornite dalla difesa sull'episodio della pretesa violazione delle prescrizioni in occasione della fruizione di un permesso premio consentono di affermare che anche su tale aspetto la decisione impugnata risulta meramente assertiva, non essendo state specificate le circostanze di fatto che hanno dato luogo alla contestazione. Va pertanto disposto l'annullamento della decisione impugnata, con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Lecce Così deciso il 11 settembre 2024 Il Consigliere es