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Sentenza — n. 42791/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls execution judge's order for failure to check for multiple convictions of same fact under Art. 669 CPP.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42791/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the execution judge's order rejecting Simona Stanciu's request to revoke a prior conviction. The lower court incorrectly assumed only one conviction existed without verifying if other judgments covered the same facts. The court ruled that the execution judge must actively analyze all prior judgments to apply Article 669 of the Code of Criminal Procedure when multiple convictions for the same act exist.

Regesto Legislator

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Art. 669 cod. proc. pen.; The execution judge is obligated to verify whether multiple irrevocable judgments exist for the same fact and must revoke the more severe ones to execute only the least severe.

Parole chiave

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multiple convictions same fact execution of penalty Art. 669 Code Criminal Procedure revocation of judgment execution judge duties lack of motivation Cassation annulment impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 669 cod. proc. pen.
Con istanza rivolta al Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di giudice dell'esecuzione, la difesa di Simona Stanciu chiedeva, ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen., la revoca della sentenza di condanna n.
Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art.669 cod.
Artt. 666 e segg. cod. proc. pen.
art. 669 cod. proc. pen
Con istanza rivolta al Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di giudice dell'esecuzione, la difesa di Simona Stanciu chiedeva, ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen., la revoca della sentenza di condanna n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 16039 del 02/02/2016, Rv. 266624
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STANCIU SIMONA nato il 03/04/1980 avverso l'ordinanza del 30/04/2024 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Simone Perelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con restituzione degli atti al Tribunale di Reggio Emilia per l'ulteriore corso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con istanza rivolta al Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di giudice dell'esecuzione, la difesa di Simona Stanciu chiedeva, ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen., la revoca della sentenza di condanna n. 1649, pronunciata nei confronti di costei dal suddetto Tribunale il 20 ottobre 2021 e divenuta irrevocabile il 5 dicembre 2021, per reato commesso il 22 marzo 2013, di rientro in Italia in violazione del decreto di allontanamento emesso dal Prefetto di Terni in data 8 settembre 2012. La richiesta era basata sul rilievo che Simona Stanciu era stata giudicata, per unica condotta, anche con altra sentenza.

2. Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 30 aprile 2024, rigettava l'istanza, notando che «...non risultando pronunce relative a momenti pregressi, è d'obbligo ricavarne che - anche ammettendo l'ipotesi, per vero indimostrata, per cui unica sia stata la condotta - questa coincida proprio con quella cui ha avuto riguardo la sentenza di cui si chiede qui la revoca.,».

3. Il difensore di Simona Stanciu ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della menzionata ordinanza. Il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art.669 cod. proc. pen. e l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione. Afferma che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto revocare la citata sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia, così come aveva fatto, con ordinanza del 29 novembre 2017, il Tribunale di Rovigo, precedentemente adito, il quale, avvedutosi dell'avvenuta emissione di diverse sentenze di condanna nei confronti di Simona Stanciu per lo stesso fatto, aveva ordinato, in applicazione dell'art. 669 cod. proc. pen., l'esecuzione di quella emessa dal Tribunale di Ancona, con la quale era stata inflitta solo la pena pecuniaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1. L'art. 669 cod. proc. pen. stabilisce che, se più sentenze irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre. 1.2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di esecuzione della pena e delle misure di sicurezza reali, il giudice è tenuto ad interpretare il giudicato e a renderne esplicito il contenuto ed i limiti ricavando dalla decisione irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari ai fini dell'accoglimento o meno dell'istanza (Sez. 1, n. 16039 del 02/02/2016, Rv. 266624 — 01). 1.3.

In applicazione della norma citata, e nel rispetto del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile - da ricondurre ai contenuti degli artt. 666 e segg. dai quali si ricavano, fra l'altro, i poteri del giudice dell'esecuzione - deve affermarsi che nel caso ora in esame il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto svolgere l'analisi delle sentenze di condanna emesse nei confronti di Simona Stanciu, per verificare se a carico di costei risultassero gravanti più sentenze di condanna per lo stesso fatto. In caso di esito positivo della verifica, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto applicare l'art. 669 cod. proc. pen., in base al quale se più sentenze irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre. 1.4.

In mancanza di un'adeguata analisi in tal senso, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione ora impugnata risulta priva di motivazione su un aspetto decisivo della controversia.

2. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Reggio Emilia che, nel rispetto della legge, svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato. Il giudice del rinvio sarà libero di stabilire se nei confronti di Simona Stanciu risultino gravanti più sentenze di condanna per lo stesso fatto di reato. In caso di esito positivo, applicherà l'art. 669 cod. proc. pen. P. Q. M. Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Emilia. C