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Sentenza — n. 42781/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal for missing ex officio risk reassessment after long detention converted to sentence execution.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42781/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision which had confirmed a conviction for violating special surveillance measures. The appellant argued that his three-year detention period, partially converted to sentence execution, required a mandatory ex officio reassessment of social danger before re-imposing surveillance. The court held that the lower court failed to evaluate the continuity between the custodial period and the subsequent sentence execution, thereby ignoring the legislative requirement for such reassessments when the total deprivation of liberty is treated as sentence execution.

Regesto Legislator

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Art. 75 comma 1 d.lgs. n. 159/2011; Art. 14 comma 2 bis d.lgs. n. 159/2011: The absence of an ex officio reassessment of social danger following a long detention period that is subsequently imputed to sentence execution renders the new imposition of special surveillance measures invalid, necessitating the annulment of the conviction for violations.

Parole chiave

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special surveillance measures ex officio risk reassessment sentence execution conversion custodial period imputation violation of preventive obligations legislative reform 2017 continuity of deprivation mantenimento della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 75 comma 1 d.lgs. n. 159/2011
Con sentenza emessa in data 15 marzo 2023 il Tribunale di Palermo ha affermato la penale responsabilità di Lo Iacono Mirko in riferimento al reato di cui all'art. 75 comma 1 del d.lgs.
Art. 14 comma 2 bis d.lgs. n. 159/2011
Dunque viene ritenuta legittima, in rapporto a quanto previsto dall'art. 14 comma 2 bis d.lgs.
Legge n. 161 del 2017
Corte Cost. n. 291 del 2013
Art. 657 comma 1 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite n. 51407 del 2018
Corte Cost. n. 291 del 2013
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO IACONO MIRKO nato a PALERMO il 12/02/1996 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo Okc,(5' ft..<223X.L3 PC,' 1.»13_,I.M.GRi 0-4 1[157— (Ad 3C (C—Q>Z30 1 udito il difoc55-e procedimento a trattazione scritta.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 15 marzo 2023 il Tribunale di Palermo ha affermato la penale responsabilità di Lo Iacono Mirko in riferimento al reato di cui all'art. 75 comma 1 del d.lgs. n.159 del 2011, con condanna alla pena di mesi tre di arresto (così ridotta per la scelta del rito abbreviato). In fatto è stato contestato al Lo Iacono di aver violato le prescrizioni relative alla misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale senza obbligo di soggiorno) nelle date del 3 giugno 2019 e del 11 giugno 2019, non essendo presente nella propria abitazione in ore notturne.

Nella contestazione si compie riferimento al decreto applicativo di misura di prevenzione del 2 marzo 2017, come modificato in data 2 marzo 2018. In motivazione, dopo aver evidenziato le modalità del controllo, il Tribunale afferma che il Lo Iacono è stato sottoposto alla misura di prevenzione in data 28 dicembre 2018 «dopo un periodo di detenzione in carcere» . Si compie riferimento al contenuto di una sentenza di assoluzione pronunziata nei confronti del medesimo imputato, per l'omessa rivalutazione ex officio della pericolosità sociale, risultando il periodo detentivo trascorso dal dicembre 2015 al dicembre 2018, per ben tre anni.

Tuttavia il Tribunale rileva che al momento della emissione del decreto applicativo della misura di prevenzione (marzo 2017) il Lo Iacono era detenuto non per espiazione della pena ma per custodia cautelare in carcere. Dunque viene ritenuta legittima, in rapporto a quanto previsto dall'art. 14 comma 2 bis d.lgs. n.159 del 2011 (come modificato con legge n.161 del 2017) la nuova sottoposizione avvenuta il 28 dicembre 2018 senza rivalutazione della condizione soggettiva di pericolosità. 1.1 La Corte di Appello di Palermo con sentenza emessa in data 4 marzo 2024 ha confermato la prima decisione.

Quanto al tema della necessaria - o meno - rivalutazione ex officio della pericolosità al momento della scarcerazione (oggetto di un motivo di appello) la Corte di merito afferma che l'adempimento è previsto solo in caso di avvenuta espiazione della pena.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Lo Iacono Mirko. Il ricorso è affidato a un unico motivo con cui si deduce travisamento del fatto ed omissione di motivazione.2.1 II punto oggetto di critica è quello della mancata rivalutazione ex officio della condizione soggettiva di pericolosità, da cui sarebbe derivata - in tesi - la illegittimità della sottoposizione e la insussistenza delle posteriori violazioni. La difesa evidenzia, in particolare, che nel motivo di appello era stato rappresentato che:

a) dalla custodia cautelare il Lo Iacono era transitato in espiazione di pena;

b) la custodia era stata ritenuta fungibile e si era anche attribuita la liberazione anticipata, sicchè il periodo detentivo (pari a tre anni) andava ritenuto sofferto a titolo di espiazione della pena. A tali osservazioni - sostenute dalla allegazione del certificato penale - la Corte di Appello non ha fornito risposta alcuna, limitandosi a riproporre la tesi per cui soltanto la espiazione di pena determina l'obbligo di rivalutazione della pericolosità.

3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Come è noto, con la decisione n.51407 del 2018 le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno affermato che non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del destinatario di una tale misura, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura.

L'assenza di rivalutazione ex officio della condizione di pericolosità (obbligo derivante dai contenuti di Corte cost. n.291 del 2013), può dunque riflettersi sulla «validità» della nuova sottoposizione alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, determinando la irrilevanza penale di condotte di violazione delle prescrizioni (proprio in ragione dell'assenza di una valida sottoposizione alla sorveglianza speciale). 3.2 Il legislatore del 2017 (legge n.161) ha rielaborato, tuttavia, i contenuti della decisione additiva Corte Cost. n.291 del 2013 realizzando :

a) una scissione tra il periodo detentivo imputabile a trattamento cautelare e quello imputabile ad espiazione della pena, assumendo come rilevante solo il secondo;

b) una limitazione dell'obbligo di rivalutazione ex officio, in caso di avvenuta espiazione della pena, ai casi in cui detta condizione abbia avuto una durata minima di due anni.3.3 Ciò posto la Corte di Appello - nel caso concreto oggetto di scrutinio - ha offerto una risposta solo formale (riproponendo il testo di legge) e, pertanto, incongrua. Ciò perché non è certo ininfluente ai fini qui considerati - come prospettato dalla difesa già nell'atto di appello - che ad un periodo di custodia cautelare (che non sarebbe, in quanto tale, idoneo a determinare l'obbligo di rivalutazione) abbia fatto seguito, senza soluzione di continuità, un periodo di espiazione della pena, con avvenuta 'imputazione' della custodia sofferta (per quel medesimo fatto) alla pena inflitta, ai sensi dell'art.657 comma 1 cod.proc.pen. .

In tal caso, infatti, l'intero periodo di privazione della libertà va ritenuto equiparato alla pena, con tutto ciò che ne deriva in punto di esistenza dell'obbligo di rivalutazione ex officio della pericolosità. 3.4 Nel caso in esame, pertanto, è mancata una concreta valutazione del motivo di appello, il che determina - data la sua potenziale decisività - l'annullamento con rinvio della decisione impugnata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo. Così deciso