Cassation annuls appeal for driving without license while under preventive measures due to Constitutional Court invalidating the offense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision confirming a conviction for driving without a license. The defendant argued the law was misapplied and violated procedural rights, while the prosecution requested annulment of the non-prosecution claim. The court ruled that the Constitutional Court had declared the specific offense unconstitutional, requiring the appellate judge to verify the factual basis for the license revocation rather than relying solely on witness testimony.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 d.lgs. n. 159 del 2011; The Court of Cassation annuls a judgment when the Constitutional Court declares the relevant provision unconstitutional, necessitating a new factual assessment of the grounds for license revocation to determine if the conduct constitutes a crime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GERACI ALBERTO nato a MISTRETTA il 13/10/1986 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI\ che ha concluso chiedendo (udito il difensore \ Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Valentina Manuali, Sostituta Procuratrice generale della Repubblica presso questa Corte, la quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e il rigetto del ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 23 gennaio 2023, il Tribunale di Patti condannava Alberto Geraci alla pena di otto mesi di arresto, per il reato di cui all'art. 3 d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto costui, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, e nonostante la revoca della patente di guida, circolava alla guida di un'autovettura, in Reitano il 5 dicembre 2019.
2. Alberto Geraci proponeva appello rivolto alla Corte di appello di Messina, che lo rigettava con sentenza in data 8 aprile 2024, di conferma della sentenza di primo grado.
3. La difesa di Alberto Geraci ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi depositato il 9 maggio 2024. 3.1. Con il primo motivo, la difesa deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., sia erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 e alla depenalizzazione della condotta di guida senza patente, sia violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e vizi della motivazione in riferimento alla configurabilità dell'elemento soggettivo del reato. 3.2. Con il secondo motivo, la difesa deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) , cod. proc. pen., sia violazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen., sia mancanza e manifesta illogicità della motivazione al riguardo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte costituzionale, con sentenza n. 116 del 2024, decisa il 5 giugno 2024 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2024, n. 27, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che - sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida - si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada.
2. A seguito della emissione della citata sentenza della Corte costituzionale, acquista particolare rilievo, nelle ipotesi di guida di un autoveicolo, da parte di soggetto già sottoposto a misura di prevenzione e nei cui confronti la patente sia stata revocata, l'accertamento circa la ragione posta alla base della revoca, cioè la verifica circa la dipendenza della revoca stessa dall'applicazione della misura di prevenzione o da diversa ragione.
3. Nel caso concreto ora in esame, il giudice di appello, basandosi sulla deposizione di un operante, ha affermato, nella motivazione della sentenza qui in valutazione, che il 5 dicembre 2019 Alberto Geraci venne fermato mentre conduceva un'autovettura, e che, a seguito di «...un controllo presso la banca dati, emergeva che gli era stata revocata la patente di guida in ossequio all'irrogazione di una misura di prevenzione...».
4. Avuto riguardo all'importanza centrale che, per effetto della menzionata sentenza della Corte costituzionale, riveste il punto di fatto riguardante la ragione che determinò la revoca della patente di guida nei confronti di Alberto Geraci, la motivazione sull'argomento, basata solo su quanto riferito da un testimone circa «un controllo presso la banca dati», non risulta adeguata, ed è quindi necessaria una nuova valutazione in proposito.
5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina, che svolgerà nuovo giudizio al riguardo. Il giudice del rinvio, libero di accogliere o rigettare l'appello per il profilo evidenziato, dovrà rendere congrua motivazione. Ogni altra censura proposta con il ricorso per cassazione è conseguentemente assorbita. P. Q. M. o Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione Z o • 'della Corte di appello di Messina. ti> c •7:-c•••••".. k... Così deciso in Rom