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Sentenza — n. 42364/2024 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed; procedural defect in suspension order cannot nullify decision due to distinct objects and stages.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42364/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the appeal regarding a suspension order issued by the supervision magistrate. The appellant argued that procedural violations and incompatibility issues rendered the decision null, but the court held that the current proceeding has a different object than the subsequent trial before the supervision tribunal. Consequently, the court ruled that such defects do not constitute grounds for nullity because the proceedings are distinct stages with separate decisional outcomes.

Regesto Legislator

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Art. 34 cod. proc. pen.; The procedural defect or incompatibility in a preliminary suspension order cannot serve as a ground for nullity when the current proceeding has a distinct object from the subsequent supervision trial.

Parole chiave

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procedural nullity suspension order supervision tribunal distinct objects incompatibility de plano review art. 34 code

Disposizioni normative citate

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Art. 34 cod. proc. pen.
Il ricorrente ignora che l'inosservanza delle disposizioni dell'art. 34 cod.
Art. 34 comma 2 cod. proc. pen.
Il ricorrente ignora che l'inosservanza delle disposizioni dell'art. 34 cod.
Art. 3 Cost.
Il ricorrente ignora che l'inosservanza delle disposizioni dell'art. 34 cod.
Art. 111 Cost.
Art. 667 comma 4 cod. proc. pen.
nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio di opposizione, ex art. 667 comma 4 cod.
art. 34 cod. proc. pen
Il ricorrente ignora che l'inosservanza delle disposizioni dell'art. 34 cod. proc. pen.
art. 667 comma 4 cod. proc. pen
nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio di opposizione, ex art. 667 comma 4 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Cass. 13/10/2000, Castagno
Cass. 15/11/2007 Bersi
Cass.13/10/2000, Castagno; Cass. 15/11/2007 Bersi, Rv 238425).
Sez. 1, n. 30638 del 14/2/2017, Lombardo

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Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: STEFANO MOGINI - Presidente - MICAELA SERENA CURAMI ANGELO VALERIO LANNA FRANCESCO ALIFFI - Relatore - diffidato dal Magistrato di sorveglianza per avere tenuto un comportamento

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è infondato. Il ricorrente ignora che l'inosservanza delle disposizioni dell'art. 34 cod. proc. pen. e comunque l'esistenza di una causa d'incompatibilità non può essere dedotta come motivo di nullità del provvedimento decisorio a assume carattere non decisorio, naturalmente destinata ad essere sostituita dal provvedimento definitivo che compete al Tribunale. Il giudizio che si svolge de plano, dunque, non si pone come un grado precedente di decisione rispetto a quello che si apre innanzi al Tribunale di sorveglianza e, soprattutto, ha un oggetto diverso, dovendo il primo giudice decidere sulla "sospensione" e il secondo sulla revoca o sulla prosecuzione della misura (la questione è stata ritenuta manifestamente infondata già da:

Cass.13/10/2000, Castagno; Cass. 15/11/2007 Bersi, Rv 238425). Il provvedimento del magistrato di sorveglianza ha, poi, carattere meramente propedeutico all'investitura dell'organo collegiale. D'altra parte, è già stata egualmente ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3 e 111 della Cost. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio di opposizione, ex art. 667 comma 4 cod. proc. pen. , del giudice che ha emesso il provvedimento opposto, in quanto le ipotesi di incompatibilità presuppongono che le valutazioni di merito, per assumere valore pregiudicante, appartengano a gradi o fasi diverse del processo, mentre nella specie il giudizio di opposizione non ha caratteristiche siffatte (Sez. 1, n. 30638 del 14/2/2017, Lombardo, Rv 270959). aveva commesso la violazione più grave - la frequentazi