Italian Supreme Court annuls conditional sentence revocation due to new contravention not carrying detention. The court held that a conviction for a contravention without detention cannot justify revoking a suspended sentence. The decision clarifies that only detention-based convictions trigger revocation under Article 168 of the Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court annulled an order revoking a conditional sentence because the new offense was a contravention without a detention penalty. The appellant argued that since no detention was imposed for the new crime, it could not serve as grounds for revocation under Article 168 of the Penal Code. The court agreed, ruling that only convictions involving detention can justify revocation, thus annulling the lower court's decision without remand.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 168 n. 1 cod. pen.; The conviction for a contravention without a detention penalty cannot constitute a title for the revocation of a previously granted conditional sentence suspension.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
sore del condannato, lamentando erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 168 n. 1 cod. pen., nonché vizio di motivazione. Lamenta il ricorrente che sia stata disposta la revoca della sospensione condizionale della pena sebbene nel caso di specie il nuovo reato non sia un delitto ma una contravvenzione per la quale non era stata inflitta una pena detentiva. Evidenzia che nel caso in cui la pena detentiva sia stata sostituita con la pena pecuniaria, la condanna che l’ha inflitta, come precisato dalla costante giurisprudenza di legittimità, non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso èfondato.
1. Come correttamente rilevato dal ricorrente, questa Corte di legittimità fin da epoca risalente ha affermato in plurime pronunce che «la condanna a pena detentiva sostituita con pena pecuniaria non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa» (Sez. 5, n. 3 È pertanto necessario annullare l'impugnata ordinanza. con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica del Tribunale di Avellino per l'ulteriore corso Non risultando successive condanne a carico del ricorrente, né - allo stato - altre cause di possibile revoca, non si rende necessario il rinvio
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Avellino per l'ulteriore corso. Così deciso, in Roma 17 ottobre 2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Aliffi Stefano Mogini