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Sentenza — n. 42361/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as it contains only factual grievances rather than legal errors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42361/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Mariglen Kushtaj inadmissible because it relied exclusively on factual arguments rather than legal violations. The appellant argued that the lower court ignored his rehabilitation record and focused on irrelevant facial expressions, while the prosecution contended that his violent conduct and prior gun offenses demonstrated a concrete danger of reoffending. The court ruled that since the appeal did not cite specific legal errors or procedural defects, it failed to meet the admissibility requirements for a review of the case.

Regesto Legislator

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Art. 606, lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains only factual grievances without alleging specific legal violations or procedural defects.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual grievances only cautionary measures review danger of reoffending Italian criminal procedure pericolo di reiterazione precedenti penali rilevanti riabilitazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, lett. e) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: STEFANO MOGINI - Presidente - MICAELA SERENA CURAMI ANGELO VALERIO LANNA FRANCESCO ALIFFI - Relatore - DANIELE CAPPUCCIO Sent. n. sez. 3227/2024 CC - 17/10/2024 R.G.N. 27009/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KUSHTAJ MARIGLEN nato il 15/03/1983 avverso l'ordinanza del 28/06/2024 del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata nel premabolo il Tribunale di Firenze - investito del giudizio di rinvio disposto dalla Quinta sezione di questa Corte di cassazione con sentenza del 13 febbraio 2024 - ha confermato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno aveva applicato a Mariglen Kushtaj la misura cautelare degli arresti domiciliari, ritenendolo gravemente indiziato del reato di rissa aggravata. In esito al nuovo giudizio, circoscritto alle esigenze cautelari previste dall’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione di “gravi delitti caratterizzati dall’ impiego di armi o di altri mezzi di violenza personale oppure altri reati della stessa specie di quello per cui si procede” CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 42361/2024 Roma, lì, 19/11/2024 alla luce di plurimi elementi sintomatici desunti dal comportamento tenuto in occasione dell’esecuzione del reato provvisoriamente ascritto nonché dai precedenti penali.

2. Mariglen Kushtaj ricorre per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari. Secondo il ricorrente, il Tribunale, anziché spiegare, con argomentazioni logiche, le ragioni poste a fondamento dell’applicazione della misura, si è limitato a formulare giudizi fondati su forzature e su circostanze estranee agli atti di causa e comunque nient’affatto sintomatiche di pericolosità sociale, come l’espressione del volto assunta dall’indagato durante la rissa.

Non si è invece occupato del tema centrale posto dalla sentenza rescindente ovvero il collegamento tra il pericolo attuale e concreto di reiterazione delle condotte delittuose e le precedenti condanne non solo relative a fatti eterogenei rispetto a quello contestato ma, per di più, commessi in un’epoca assai lontana nel tempo – dal 2013 al 2016 – alla quale era seguito un solido percorso di rieducazione, grazie al regolare svolgimento di attività lavorativa e alla costruzione di solidi rapporti familiari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità perché propone censure non consentite nel giudizio di legittimità perché interamente versate in fatto.

1. Il Tribunale, in puntuale adempimento del mandato conferitogli dalla sentenza di annullamento, ha esplicitato “le ragioni per le quali dai reati di evasione e dai reati in materia di sostanze stupefacenti, per i quali il ricorrente ha già riportato condanna anni fa” si evince un “attuale e concreto pericolo della commissione di altri reati di rissa o comunque della stessa specie di quello per cui si procede o caratterizzati dall'impiego di armi o dalla violenza alla persona”. I Giudici fiorentini hanno evidenziato che depongono per la sussistenza del pericolo, attuale e concreto, della commissione da parte di Mariglen Kushtaj di altri reati della stessa specie della rissa, o comunque implicanti l’uso di mezzi di violenza personale, non solo la forte aggressività che l’indagato aveva dimostrato nella vicenda in esame, ponendo in una condotta estremamente violenta, per di più protrattasi molti minuti, nonostante il carattere banale e casuale che aveva generato il diverbio con il gruppo rivale, ma anche la sua personalità negativa desunta dai precedenti penali.

Mariglen Kushtaj, infatti, oltre ad essere stato condannato, più volte, per violazioni della disciplina in materia di stupefacenti e per evasione, aveva riportato una condanna anche per porto in luogo pubblico di un’arma da fuoco di provenienza clandestina in epoca non remota. Si tratta di un reato che, al pari della rissa per cui si procede, è prevalentemente commesso da chi ricorre alla violenza per gestire i suoi interessi e regolare eventuali dissidi. Non è manifestamente illogica la valorizzazione, nell’ambito del giudizio prognostico sulle esigenze cautelari, sia della condotta, violenta ed aggressiva, tenuta da Mariglen Kushtaj durante la rissa sia della precedente condanna per detenzione illecita di un’ arma da fuoco clandestina.

L’una e l’altra, valutati complessivamente, sono indubbiamente indicativi, a prescindere dalla distanza temporale che li separa, della consolidata propensione dell’odierno indagato a ricorrere, non occasionalmente, a mezzi di violenza personale per risolvere le controversie. A siffatta valutazione, il ricorrente non oppone specifiche criticità del percorso motivazionale come richiesto dall’art..606 lett.

e) cod. proc. pen., ma sollecita, nella sostanza, nuovi apprezzamenti riservati al giudice del merito solo formalmente denunciando la mancata osservanza dei vincoli derivanti dalla sentenza di annullamento.

2. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 17 ottobre 2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Aliffi Stefano Mogini