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Sentenza — n. 42346/2024 — snpen Generato dall'IA

Court of Cassation rules that territorial competence for home detention execution lies with the magistrate in the new execution location.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42346/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation resolved a jurisdictional conflict between the Venice and Livorno supervision magistrates regarding the execution of home detention. While the Venice magistrate initially claimed incompetence, the Court determined that the competent authority is the magistrate supervising the new location where the penalty is actually being executed. Consequently, the Court declared the competence of the Venice magistrate to manage the execution phase of the substitute detention penalty.

Regesto Legislator

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Art. 661 cod. proc. pen.; Art. 677 cod. proc. pen.: The magistrate of supervision competent to manage the execution phase of substitute detention is the one territorially competent in relation to the place of actual execution of the penalty.

Parole chiave

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conflict of jurisdiction home detention execution territorial competence supervision magistrate substitute penalty soggiorno illegale lavoro del detenuto aiuto a domicilio

Disposizioni normative citate

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Art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Art. 62 legge 24 novembre 1981 n. 689
e art. 62 legge 24 novembre 1981 n.
Art. 28 cod. proc. pen.
243955), di conoscere dello stesso procedimento; situazione di stasi, disciplinata dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione appare insuperabile senza l'intervento della Corte di legittimità.
Art. 661 cod. proc. pen.
E' precisa l'articolazione della norma processuale primaria in tema di individuazione del giudice competente per l'esecuzione delle pene sostitutive, ossia l'art. 661 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs.
Art. 66 legge n. 689 del 1981
E' precisa l'articolazione della norma processuale primaria in tema di individuazione del giudice competente per l'esecuzione delle pene sostitutive, ossia l'art. 661 cod.
Art. 677, comma 2, cod. proc. pen.
Tuttavia, la disciplina generale in materia di competenza per territorio dettata per i procedimenti di sorveglianza è contenuta nell'art. 677, comma 2, cod.
Art. 97, comma 7, del reg. di attuazione Ord. pen. n. 230/2000
Art. 100, comma 5, del reg. di attuazione Ord. pen. n. 230/2000
art. 28 cod. proc. pen
243955), di conoscere dello stesso procedimento; situazione di stasi, disciplinata dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione appare insuperabile senza l'intervento della Corte di legittimità.
art. 661 cod. proc. pen
E' precisa l'articolazione della norma processuale primaria in tema di individuazione del giudice competente per l'esecuzione delle pene sostitutive, ossia l'art. 661 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 198 del 17/12/2004, Iannuzzi
Sez. 1, n. 22780 del 12/5/2009, Fresi
230544; Sez. 1, n. 22780 del 12/5/2009, Fresi, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: UFFICIO SORVEGLIANZA VENEZIA nei confronti di: UFFICIO SORVEGLIANZA LIVORNOcon il decreto del 28/06/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/seRtitk le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA PROCEDIMENTO A TRATTAZIONE SCRITTA. Il Procuratore generale, Giuseppina Casella, chiede che la Corte di cassazione, decidendo sul conflitto, dichiari la competenza del Magistrato di sorveglianza di Venezia.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Magistrato di sorveglianza di Livorno, con provvedimento del 27.5.2024, ha determinato le prescrizioni ai sensi degli artt. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen. e art. 62 legge 24 novembre 1981 n. 689, sulle modalità di esecuzione nel Comune di Campíglia (provincia di Livorno) della pena della detenzione domiciliare sostitutiva applicata nei confronti di Cakic Saha, in sostituzione della pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione inflitta dal Tribunale di Livorno con sentenza del 21.3.2024. Lo stesso Ufficio del magistrato di sorveglianza di Livorno, con provvedimento del 31.5.2024, ha autorizzato la prosecuzione della medesima pena nel Comune dì Chioggia (Venezia) per consentire a Cakìc di svolgere l'attività lavorativa e, con successivo provvedimento del 10.6.2024, ha trasmesso al Magistrato di sorveglianza di Venezia gli atti relativi all'istanza del 5.6.2024 rivolta al Magistrato di sorveglianza di Venezia di rimodulazione degli orari di uscita dal domicilio per il più adeguato svolgimento di detta attività e la cura delle necessità di vita della condannata, atti che erano stati trasmessi da detto Ufficio veneziano al Magistrato di Livorno, già con contestuale dichiarazione di incompetenza territoriale.

Il Magistrato di sorveglianza di Venezia, successivamente, con provvedimento del 28.6.2024 ha dichiarato nuovamente la propria incompetenza territoriale in relazione alla gestione esecutiva della detenzione domiciliare sostitutiva, trasmettendo gli atti alla Corte di cassazione per la soluzione del conflitto negativo, ai sensi degli artt. 28 e 677 cod. proc. pen.

2. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità, in rito, del proposto conflitto dì competenza, essendo indubbia l'esistenza di una situazione di stasi processuale derivante dal rifiuto, formalmente manifestato, di magistrati di sorveglianza, tra cui il conflitto è pacificamente ammesso dalla giurisprudenza di legittimità consolidata sul punto (cfr. Sez. 1, n. 198 del 17/12/2004, dep. 2005, Iannuzzi, Rv. 230544; Sez. 1, n. 22780 del 12/5/2009, Fresi, Rv. 243955), di conoscere dello stesso procedimento; situazione di stasi, disciplinata dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione appare insuperabile senza l'intervento della Corte di legittimità. 9 ( Per di più, come ha correttamente osservato il Magistrato di sorveglianza di Livorno nell'ultimo provvedimento emanato, il Magistrato di sorveglianza di Venezia avrebbe dovuto sollevare in precedenza il conflitto di competenza, trasmettendo gli atti a questa Corte, nel momento in cui lo stesso si era delineato già in base ai primi provvedimenti emanati dai due giudici.

3. Ritiene il Collegio che il giudice di sorveglianza competente per territorio a 'gestire' la fase esecutiva della sanzione della detenzione domiciliare sostitutiva di cui all'art. 56 L. 689/81 sia da individuarsi nel giudice territorialmente competente in relazione al luogo di effettiva esecuzione della pena. E' precisa l'articolazione della norma processuale primaria in tema di individuazione del giudice competente per l'esecuzione delle pene sostitutive, ossia l'art. 661 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150. Questa norma, nell'attuale struttura, individua, al comma 1, la competenza all'esecuzione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare in capo al magistrato di sorveglianza che provvede ai sensi dell'art. 62 della legge n. 689 del 1981.

L'art. 66 della medesima legge affida in via esclusiva al magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'art. 62 I. 689/1981 la competenza a provvedere alla revoca della stessa pena sostitutiva per l'inosservanza delle prescrizioni e, prima ancora, per la mancata esecuzione della pena esecutiva. Tuttavia, la disciplina generale in materia di competenza per territorio dettata per i procedimenti di sorveglianza è contenuta nell'art. 677, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui "quando l'interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio".

Il principio generale di cui all'art. 677 cod. proc. pen., non subisce deroga per effetto del novellato art. 66 L. 689/'81, relativo al procedimento inerente il 'diverso' istituto della revoca della sanzione sostitutiva, né per effetto di altre disposizioni introdotte o modificate dalla c.d. riforma Cartabia, che non hanno immutato il 'principio guida' della competenza territoriale nel sistema delle misure alternative alla detenzione. La competenza, quindi, a provvedere sull'istanza indicata in epigrafe non si radica nel Magistrato di Sorveglianza che ha emesso l'ordinanza ai sensi dell'art. 62 legge cit. (nel caso di specie il magistrato di sorveglianza di Livorno), perché il Magistrato di sorveglianza va individuato ai sensi degli artt. 97, comma 7, e 100, comma 5, del reg. di attuazione Ord. pen. (d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230) nel magistrato del nuovo luogo in cui prosegue l'esecuzione della pena sostitutiva (nel caso di specie Venezia).

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza del Tribunale di Vene