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Sentenza — n. 42342/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court resolves jurisdictional conflict by assigning execution to Lecce based on the last final judgment date.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42342/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation resolved a jurisdictional conflict between the Bolzano and Milan courts regarding the execution of multiple criminal judgments. While Bolzano claimed competence based on a 2022 appellate decision and Milan based on a 2023 first-instance ruling, the Court found both positions incorrect. The court determined that the competent judge is the one issuing the final judgment that became irrevocable last, which was a 2024 decision by the Lecce court, thus transferring the case there.

Regesto Legislator

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Art. 665, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 32 cod. proc. pen.: In cases involving multiple final judgments, jurisdiction for execution belongs exclusively to the court that issued the last judgment to become irrevocable, ensuring a single competent authority.

Parole chiave

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conflict of jurisdiction execution of judgments final irrevocable judgment functional competence multiple criminal convictions Cassation Court transfer of case revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 32 cod. proc. pen.
Art. 665, comma 4, cod. proc. pen.
La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e far capo ad un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall'art. 665 cod.
art. 32 cod. proc. pen
art. 665 cod. proc. pen
La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e far capo ad un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall'art. 665 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014, Jadid
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE DI BOLZANO nei confronti di: TRIBUNALE DI MILANOcon l'ordinanza del 30/05/2024 del TRIBUNALE di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/sentitele conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA (gé- 144 c4ii45'72, 0/4-qtegitoies., C0/9e8.7?-01/4/2/9 rigéevivett's Oi 7aT, 0/9/1/ udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza emessa il 30 maggio 2024, il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Bolzano chiede alla Corte di Cassazione la risoluzione del conflitto di competenza con il Tribunale di Milano. La difesa dì Cacciatore Vincenzo, in data 11 aprile 2024, aveva avanzato al Tribunale di Milano richiesta di incidente di esecuzione ex artt. 666 e 671 c.p.p. in relazione alle sentenze di condanna irrevocabili di cui ai numeri 3,4,7,10,11,13,16,17,18 e 19 del casellario Il Tribunale di Milano declinava la propria competenza a favore del Tribunale di Bolzano, ritenendo che l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile (in data 03.02.2024) fosse quello emesso dal Tribunale di Bolzano il 20.12.2023.

Il Tribunale di Bolzano ha declinato la propria competenza ritenendo, invece, che l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile, idoneo a radicare la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, fosse la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano del 17/10/2022 (di conferma della sentenza del Tribunale di Milano del 19/04/2021) e passata in giudicato il 27/06/2023 a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione.

2. Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti ricusato di prendere cognizione del procedimento esecutivo avviato da Cacciatore Vincenzo in ordine al riconoscimento della disciplina della continuazione tra più reati giudicati con distinte sentenze di condanna, con ciò determinando la stasi del procedimento, è superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte, ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen. 2.1. La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e far capo ad un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall'art. 665 cod. proc. pen.

Quest'ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione della competenza del giudice dell'esecuzione ha carattere funzionale e, perciò, è assoluta e inderogabile; la norma stabilisce che la competenza deve essere fissata sulla base della sentenza divenuta irrevocabile per ultima, indipendentemente dall'oggetto della domanda (tra le tante si veda Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014, Jadid, Rv. 259600). Orbene, secondo il consolidato orientamento di legittimità, in caso di pluralità di provvedimenti da eseguire la competenza a decidere appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se essa non è compresa tra quelle da prendere in considerazione ai fini del provvedimento da emanare, dovendo ogni questione che incide sull'esecuzione finale essere decisa dall'unico organo giurisdizionale individuato per la fase esecutiva dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. 2.2.

Nel caso in esame nessuna delle posizioni assunte dai giudici in conflitto è corretta, atteso che dal certificato del casellario aggiornato alla data odierna risulta che in data 21.3.2024 è stata pronunciata di Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, sentenza di condanna divenuta irrevocabile il 7.4.2024, pochi giorni prima della presentazione da parte di Cacciatore, in data 11.4.2024, dell'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione. Al contrario, la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani in data 17/10/2023 è divenuta irrevocabile il 16/03/2024 (n. 21 casellario giudiziale) e quella emessa dal Tribunale di Milano in data il 27.4.2023 è divenuta irrevocabile il 13,6.2023 (n. 19 del casellario giudiziale).

3. Il conflitto deve essere, quindi, risolto con l'affermazione della competenza del Tribunale di Lecce.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Lecce cui dispone trasmettersi g