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Sentenza — n. 42330/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court rules fraud against insurer is committed where the insurance company's headquarters is located.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42330/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation resolved a negative jurisdictional conflict between the Naples and Milan courts regarding a fraud case involving an insurance claim. While the Milan court argued the crime occurred where the insurance agency received the claim, the Naples court contended it happened at the insurer's general headquarters in Milan. The court ruled that the crime is consummated where the insurance company's legal seat is located, as this is where the decision-making organs evaluate the claim.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 28, 30 c.p.p.; Art. 642 c.p.; the crime of fraud against an insurance company is consummated at the location of the insurer's legal headquarters where the claim is evaluated and settled.

Parole chiave

Generato dall'IA
jurisdictional conflict fraud against insurer place of consummation insurance company headquarters criminal procedure code territorial competence negative conflict truffa all'assicurazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 28 c.p.p.
Art. 30 c.p.p.
Art. 642 c.p.
Il principio costituisce, peraltro, anche il fondamento dell'affermazione per cui «la competenza territoriale in ordine al delitto di cui all'art. 642 cod.
art. 32 cod. proc. pen
Il conflitto negativo di competenza sussiste in ragione del fatto che due giudici, contemporaneamente, hanno ricusato di prendere cognizione del medesimo fatto, determinando una stasi del procedimento suscettibile di essere risolta solo con l'intervento di questa Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 32 cod.
art. 642 cod. pen
Il principio costituisce, peraltro, anche il fondamento dell'affermazione per cui «la competenza territoriale in ordine al delitto di cui all'art. 642 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, sent. n. 39151 dell'11/10/2011, Carovilla
Sez. 1, n. 51360 del 2018
Sez. 2, n. 27136 del 18/05/2023
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE NAPOLI nei confronti di: TRIBUNALE MILANOcon il provvedimento del 03/07/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 3 luglio 2024 il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, ha sollevato conflitto negativo di attribuzione con il Tribunale di Milano in composizione monocratica ai sensi degli artt. 28 e 30 cod. proc. pen. Oggetto della cognizione ricusata da entrambi i giudici è il procedimento a carico di Gennaro Di Mare e Maria Rosaria D'Andrea ai quali, secondo l'imputazione, è ascritto il delitto di cui agli artt. 110 e 642 cod. pen. «perché in concorso tra loro al fine di conseguire un indebito risarcimento dalla compagnia assicuratrice AXA ASSICURAZIONI Spa, simulavano l'accadimento di un sinistro stradale avvenuto in Napoli, Corso Malta — in data 12.02.2019 alle ore 11.20 — in cui l'autovettura Suzuki Swift tg.

CZ138AP (condotta dalla proprietaria D'ANDREA), effettuando un'improvvisa e repentina manovra di retromarcia, andava a collidere l'auto Mercedes GLA tg FJ162NS (condotta dal proprietario DI MARE), causandole danni materiali, come da richieste risarcitorie inviata dal DI MARE all'assicurazione (per il tramite del consulente automobilistico Mottola Gennaro); ma dalla "scatola nera" installata sulla Mercedes GLA si accertava (attraverso il report della Octo Telematics) che — dalle ore 18:59:42 dell'11.02.2019 e quanto meno fino alle ore 19:01:27 del 12.02.2019 — tale mezzo risultava fermo e spento, all'altezza di Corso Giuseppe Garibaldi 159, Napoli.

Commesso in Milano In data 13.02.2019». Con sentenza del 14 giugno 2023, il Tribunale di Milano ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Napoli sostenendo la tesi che il delitto ascritto agli imputati si consuma nel luogo in cui ha sede l'agenzia territoriale dell'assicurazione alla quale viene presentata la denuncia di sinistro con la richiesta di risarcimento. Pronunciando a seguito di trasmissione degli atti, il Tribunale di Napoli ha sollevato conflitto di competenza sostenendo, invece, la tesi secondo cui la pretesa risarcitoria, affinchè possa ritenersi consumato il reato, deve essere portata a conoscenza non di un qualunque agente, ma del soggetto giuridico legittimato alla liquidazione del sinistro e alla erogazione dell'indennizzo «che opera presso la propria sede generale che nel caso di specie è a Milano».

4. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il conflitto negativo di competenza sussiste in ragione del fatto che due giudici, contemporaneamente, hanno ricusato di prendere cognizione del medesimo fatto, determinando una stasi del procedimento suscettibile di essere risolta solo con l'intervento di questa Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen. Esso va risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Milano.

2. All'esame dei giudici di merito è l'ipotesi accusatoria della denuncia di un sinistro non realmente accaduto, reato la cui consumazione è anticipata, secondo la ricostruzione del Tribunale di Milano, al momento della presentazione della falsa denuncia. Per come riconosciuto nella stessa sentenza che ha disposto la trasmissione degli atti dal Tribunale di Milano (presso il quale si era originariamente incardinato il procedimento) a quello di Napoli, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «la competenza territoriale in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen. si determina nel luogo in cui la richiesta di risarcimento, quale atto unilaterale recettizio, giunge a conoscenza dell'effettivo titolare del diritto patrimoniale compromesso e, quindi, presso la sede legale della compagnia assicuratrice, soggetto giuridico legittimato a disporre di tale diritto» (Sez. 1, n. 51360 del 26/10/2018, Tribunale Napoli, Rv. 275663).

Il principio rinviene un precedente in Sez. 2, n. 48925 del 12/10/2016, Virgilio, Rv. 268349 (citata nella sentenza con la quale il Tribunale milanese ha declinato la propria competenza) che, pronunciando in conformità, ha precisato l'irrilevanza della ricezione della richiesta di risarcimento da parte dell'agenzia locale, trattandosi di mera intermediaria tra l'assicurato e la società assicuratrice.

3. L'assunto non è stato condiviso dal Tribunale lombardo che ha evidenziato come «proprio in ragione del condivisibile riferimento al principio di offensività, tenuto conto della natura di reato di pericolo, non appare necessario il verificarsi in concreto della reazione del soggetto legittimato a liquidare l'indennizzo. Al contrario, una corretta applicazione del principio conduce a ritenere consumato il reato con la presentazione della denuncia all'agente/intermediario, quale condotta connotata da elevata pericolosità con riguardo al patrimonio della società assicurativa, in tal senso di per sé stessa offensiva».

Inoltre, altra ragione per dissentire dalla giurisprudenza costante di questa Corte è stata individuata nella ratio delle norme attributive della competenza nella materia di interesse che sarebbe quella di «consentire la celebrazione del processo nella sede giudiziaria dove risiede l'imputato, come si può desumere dal criterio residuale ma generale posto dall'art. 9 co. 2 cpp, per evidenti ragioni di ragionevole durata del processo, di effettività del diritto di difesa, ma anche per contenere i costi processuali (...)». Il Tribunale milanese ha ritenuto, pertanto, di discostarsi dall'orientamento descritto per «motivi di razionalità».

4. Alla soluzione sopra descritta, questa Corte è pervenuta anche mutuando il medesimo principio enunciato in tema di truffa commessa mediante spedizione di documentazione contraffatta. E' stato ricordato, sul punto come, dovendo scegliere se individuare quale luogo di consumazione quello di partenza della richiesta o quello di ricezione del plico da parte del soggetto passivo, sia preferibile riferirsi a quest'ultimo criterio poiché, «nel caso di comunicazione a distanza, l'azione criminosa ha natura chiaramente ricettizia, nel senso che acquista rilievo penale solo quando la falsa dichiarazione perviene a conoscenza del raggirato perché solo in quel momento è astrattamente possibile l'induzione in errore» (sez. 2, sent. n. 39151 dell'11/10/2011, Carovilla, Rv.251487).

Ciò in quanto «la diversa possibile opzione comporterebbe l'individuazione del foro in base a criteri non oggettivi e verrebbe rimessa alla discrezionalità dell'autore del reato, in funzione della scelta da costui effettuata dell'ufficio assicurativo a cui inviare la richiesta o -secondo la tesi qui non accolta - del luogo di spedizione della richiesta stessa» (Sez. 1, n. 51360 del 2018, cit.). Tale principio è stato condivisibilmente ritenuto valido anche alla fattispecie delittuosa rilevante nel caso in esame, anche alla luce del fatto che occorre avere riguardo al luogo in cui hanno sede «organi o comparti della struttura societaria dotati di poteri valutativi e decisionali in merito all'oggetto della denuncia, quali, per esempio l'ufficio sinistri o il centro di liquidazione danni, in grado di procedere all'erogazione della prestazione richiesta».

Il principio costituisce, peraltro, anche il fondamento dell'affermazione per cui «la competenza territoriale in ordine al delitto di cui all'art. 642 cod. pen., nell'ipotesi di falsificazione della documentazione richiesta per la stipula di una polizza assicurativa, si determina nel luogo in cui ha sede legale la compagnia assicuratrice che riceve la documentazione falsa necessaria al perfezionamento del contratto» (Sez. 2, n. 27136 del 18/05/2023, Tribunale di Milano, Rv. 284798).

5. Da quanto esposto, discende l'inaccoglibilità della tesi prospettata dal Tribunale lombardo e che l'attribuzione della competenza deve avere, invece, riguardo al luogo in cui la società destinataria della richiesta di risarcimento ha la propria sede che, nel caso di specie, è pacificamente a Milano.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la com