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Sentenza — n. 42326/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution order for confiscation due to failure to examine defense evidence on property ownership.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42326/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court annulled the execution judge's order denying the opposition to confiscation, finding the lower court failed to evaluate critical defense evidence. The appellant argued that witness testimony regarding the property's acquisition and the roles of company directors were ignored by the trial judge. Consequently, the court ordered the case remitted to the lower tribunal to properly assess these unexamined facts.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The execution judge must examine all defense evidence presented; failure to evaluate essential testimonial or documentary proofs regarding the true owner of confiscated assets constitutes a violation of the duty of motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
confiscation of assets execution proceedings violation of duty of motivation property ownership remittal to lower court restituzione di fondo confisca dei beni occultamento di beni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DRAGMAR LANGROVA nato il 10/06/1975 avverso l'ordinanza del 22/05/2024 del GIP TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22 maggio 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione presentata nell'interesse di Langrova Dragmar, in qualità di legale rappresentante della FIVEN REAL ESTATE SE, con sede nella Repubblica Ceca, avverso l'ordinanza del medesimo giudice dell'esecuzione emessa il 21 dicembre 2023. La pronuncia ha ad oggetto la richiesta di restituzione, in favore della Dragnnar, di un immobile sito in Cerea, oggetto di confisca per equivalente nel procedimento a carico di Andrea Guzzo ed altri, definito con sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona il 5 luglio 2022, irrevocabile il 3 marzo 2023 per i reati di truffa, bancarotta fraudolenta, riciclaggio, autoriciclaggio e associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei predetti reati.

A fondamento della decisione, sono state richiamate le considerazioni svolte nel provvedimento impugnato in ordine alla riconducibilità ad Andrea Guzzo del bene e della stessa società FIVEN REAL ESTATE. In particolare, l'immobile è stato acquistato a seguito di trattative condotte direttamente da Andrea Guzzo, per come desunto dalle dichiarazioni della precedente proprietaria, Milena Bonente. Inoltre, le questioni di vicinato sono state sempre curate da Guzzo o dal padre dello stesso, non dalla Langrova, secondo quanto dichiarato da una vicina di casa; i lavori relativi al garage sono stati commissionati dallo stesso Guzzo la cui moglie, Claudia Grendene, formale locataria, non ha mai pagato i canoni di locazione.

Le allegazioni contenute nell'atto di opposizione sono state ritenute smentite da numerosi elementi istruttori che hanno permesso di individuare Guzzo come il reale titolare dell'immobile. Sono stati valorizzati i rapporti tra la Dragmar e Michele Vesentini, figura apicale dell'associazione capeggiata da Guzzo e disponibile a costituire società, in Italia e Repubblica Ceca, ove fare confluire i proventi dei reati. A tale proposito, sono state richiamate le risultanze di una nota di polizia giudiziaria del 16 maggio 2024.

2. Ha proposto ricorso per cassazione Langrova Dragmar, nella qualità sopra indicata, per mezzo del proprio difensore, Avv. Loris Tosi, articolando due motivi. 2.1. Con il primo ha eccepito vizi di motivazione e travisamento della prova con riferimento alla mancata disamina delle deduzioni difensive circa la ricostruzione dei fatti e le dichiarazioni rese, in sede di indagini difensive, da Vanni Bellini sull'assenza di collegamenti tra la società proprietaria dell'immobile e il suo legale rappresentante con Guzzo. Dagli elementi preternnessi risulta l'effettiva estraneità della società rispetto alle attività illecite dell'associazione della quale faceva parte lo stesso Guzzo.

Erano state allegate circostanze sulla provenienza del denaro servito per l'acquisto dell'immobile, l'attività di intermediazione svolta da Vanni Bellini, la successiva locazione del bene alla moglie di Guzzo, l'impossibilità di desumere dalla locazione l'esercizio delle prerogative dell'effettivo proprietario, l'attività abituale della società e la mancata gestione della stessa da parte di Guzzo. Ha altresì eccepito la mancanza disamina delle dichiarazioni difensive rese da Vanni Bellini in ordine all'attività di intermediazione dallo stesso svolta in occasione della compravendita dell'immobile.

Tali dichiarazioni, ove valutate, avrebbero consentito di escludere la sussistenza dei collegamenti tra la società straniera e le attività delittuose di Guzzo. 2.2. Con il secondo motivo ha eccepito vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine al contenuto di un'annotazione di polizia giudiziaria con riguardo al ruolo che la Dragmar e Michele Vesentini avrebbero svolto in seno alla società EURO SALES GROUP SE. I due sono stati indicati come membri del Consiglio di amministrazione della predetta società, mentre è risultato che la donna ha fatto parte dei Consiglio di sorveglianza e solo Vesentini è stato membro del Consiglio di amministrazione.

I ruoli, inoltre, sono stato ricoperti in momenti diversi e dalla comune partecipazione alla società non potrebbero trarsi le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice dell'esecuzione, mancando ogni prova dei collegamenti tra Langrova e Guzzo.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Nell'interesse della ricorrente è stata depositata memoria di replica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il primo motivo denuncia fondatamente sia l'omessa considerazione delle allegazioni difensive svolte allo scopo di dimostrare l'estraneità della società FIVEN REALE ESTATE SE alle attività illecite del sodalizio del quale faceva parte Guzzo, sia il travisamento per omissione delle dichiarazioni rese da Vanni Bellini in sede di indagini difensive relativamente alla sua attività di intermediazione nelle operazioni di acquisto dell'immobile alle quali Guzzo sarebbe rimasto totalmente estraneo. In realtà, il dato della riconducibilità a Guzzo della società i cui fondi sono stati utilizzati per l'acquisto dell'immobile è stato indicato dall'ordinanza impugnata come meramente probabile.

In termini generali, le argomentazioni spese nell'atto di opposizione da parte della Dragmar sono state ritenute contraddette da numerosi elementi di prova «che conducono ad individuare nella persona di Guzzo Andrea il vero titolare dell'immobile, nonostante la formale intestazione in capo alla società (...)». Tuttavia, è rimasto inesplorato il tema, pure introdotto in sede di opposizione mediante la produzione del verbale di indagini difensive del 13 maggio 2024 relativo alle informazioni assunte da Vanni Bellini, soggetto che ha avuto un ruolo di intermediazione nella fase dell'acquisto dell'immobile del quale si controverte.

Le circostanze riferite da Bellini non sono ate oggetto di valutazione da parte del giudice dell'esecuzione, così come sono rimaste sostanzialmente prive di verifica completa le allegazioni difensive sviluppate alle pagg. 4 e 5 dell'opposizione con riguardo sia alla natura dell'attività di investimento ordinariamente svolta dalla FIVEN REALE ESTATE SE, sia alla possibilità di desumere, nel caso concreto, dall'esercizio delle prerogative del conduttore dell'immobile elementi per potere risalire alla reale proprietà dello stesso. Si tratta di aspetti essenziali della ricostruzione che, tenuto conto delle allegazioni difensive e delle produzioni documentali, avrebbero dovuto essere considerati.

4. E' fondato anche il secondo motivo che denuncia l'errata ricostruzione dei ruoli di Vesentini (soggetto avente un ruolo particolarmente significativo nell'associazione a delinquere per la quale Guzzo ha riportato condanna definitiva) e Dragmar nella società EURO SALES GROUP SE. I rapporti all'interno di tale società sono stati l'unico dato dal quale il giudice dell'esecuzione ha desunto l'esistenza dei collegamenti tra Vesentini (e, quindi, Guzzo) e Dragmar. A tale proposito, il giudice dell'esecuzione ha richiamato la nota di polizia giudiziaria del 16 maggio 2024 dalla quale emergerebbe il ruolo di legale rappresentante della Dragmar di diverse società di diritto ceco registrate in Italia, tutte aventi la stessa sede legale al medesimo indirizzo nella Repubblica Ceca.Inoltre Vesentini e Dragmar «risultano entrambi membri del consiglio di amministrazione di una società di diritto ceco, la EURO SALES GROUP SE» segnalata per reati di truffa e omessa dichiarazione dei redditi.

Sul punto, la ricorrente ha eccepito che dalla nota di polizia giudiziaria citata i due non risultano avere ricoperto incarichi nella predetta società nel medesimo periodo, hanno comunque svolto ruoli diversi e, in ogni caso, in società con ragioni sociali distinte. Stando alla documentazione travisata, alla data del 30 marzo 2017, solo la Dragmar aveva un ruolo nella predetta società della quale era membro del Consiglio di sorveglianza, mentre Vesentini non ricopriva alcun incarico. Tale dato, certamente significativo ai fini della ricostruzione dei rapporti rilevanti ai fini di interesse, siccome valorizzati dalla stessa ordinanza impugnata, non è stato oggetto di valutazione alcuna.

5. Alla luce di quanto esposto, s'impone, quindi, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona affinché, nella più ampia autonomia decisionale e valutativa, colmi le lacune motivazionali segnalate tenendo conto dei dati emersi dagli elementi preternnessi come risultanti nel loro effettivo significato probatorio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con