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Sentenza — n. 42320/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court annuls appeal order denying drug trafficking continuativity due to lack of reasoning regarding prior conviction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42320/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's order denying the application of the crime of continued offense for specific drug trafficking convictions. The appellant argued that his later acts were part of the same criminal program established in a prior conviction for association, but the lower court rejected this without addressing the temporal proximity of the offenses. The Supreme Court ruled that the execution judge must respect the prior judicial finding of continuity and provide specific reasons for disregarding it, finding the lower court's reasoning insufficient for the relevant offenses.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 81 c.p.: The execution judge must respect prior findings of criminal continuity and provide specific, reasoned justification for denying its application to new offenses occurring within the same temporal context.

Parole chiave

Generato dall'IA
crime of continued offense drug trafficking association execution judge reasoning temporal proximity of crimes lack of motivation annulment of appeal order criminal program continuity traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 c.p.p.
2.1 Costituisce un consolidato arresto giurisprudenziale che il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 81 c.p.
Antonietta Cennamo, denunciando violazione dell'art. 81 comma 1 cod.
Art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990
Corte di appello di Salerno del 15/05/2019, per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990, commesso il 20/10/2017;
Art. 74 d.P.R. 309 del 1990
I giudici di merito, infatti, non hanno considerato che, all'interno della forbice temporale (ovvero in epoca di poco successiva) in cui sono avvenuti i fatti giudicati con la sentenza sub 4) - art. 74 e 73 d.P.R.
Art. 73 d.P.R. 309 del 1990
Corte di appello di Salerno del 15/05/2019, per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R.
art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990
Corte di appello di Salerno del 15/05/2019, per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990, commesso il 20/10/2017;
art. 81 comma 1 cod. pen
Antonietta Cennamo, denunciando violazione dell'art. 81 comma 1 cod. pen.
art. 125 cod. proc. pen
e dell'art. 125 cod. proc. pen., per mera apparenza della motivazione del provvedimento impugnato.
art. 81 cod. pen
Antonietta Cennamo, denunciando violazione dell'art. 81 comma 1 cod.
art. 671 cod. proc. pen
2.1 Costituisce un consolidato arresto giurisprudenziale che il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
C. Cost. 9 luglio 2013, n. 183
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SABATINO MARCO nato a SALERNO il 02/02/1975 avverso l'ordinanza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette le conclusioni del PG, OLGA MIGNOLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. A A

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di Marco Sabatino, diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai reati giudicati con le seguenti quattro sentenze irrevocabili:

1) Corte di appello di Salerno del 15/05/2019, per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990, commesso il 20/10/2017;

2) Tribunale di Salerno del 17/09/2018, per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990, commesso il 21/07/2018;

3) Corte di appello di Salerno del 23/04/2021, per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990, commesso il 16/09/2019;

4) Corte di appello di Salerno del 25/03/2022, per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309 del 1990, commessi dal dicembre 2016; La Corte, a fondamento del provvedimento reiettivo, ha osservato come il Sabatino fosse stato condannato quale capo e promotore dell'associazione finalizzata al narcotraffico, di cui alla sentenza sub 4), e che le relative condotte criminose dovessero ritenersi cessate con l'esecuzione della misura cautelare applicatagli per tale fatto; ha quindi evidenziato come, al di là dell'omogeneità dei reati, tutti aventi ad oggetto la violazione della legge stupefacenti, non fosse emerso - né era stato prospettato - alcun elemento tale da far ritenere che le condotte di spaccio commesse successivamente, in modo episodico ed occasionale, frutto di condotte estemporanee, alla significativa distanza temporale di circa un anno l'una dall'altra, rientrassero nel programma criminoso dell'associazione, e fossero collegate alle attività organizzate del gruppo delinquenziale.

2. Avverso l'ordinanza indicata, Marco Sabatino ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, avv. Antonietta Cennamo, denunciando violazione dell'art. 81 comma 1 cod. pen. e dell'art. 125 cod. proc. pen., per mera apparenza della motivazione del provvedimento impugnato. La Difesa osserva in particolare come il Sabatino fosse stato condannato, con la sentenza sub 4), per associazione finalizzata al narcotraffico e per la commissione di reati fine, commessi dal dicembre 2016 all'ottobre 2017; con la sentenza sub 1), l'istante veniva poi condannato per avere ceduto sostanza stupefacente, il 20/10/2017, ad un compartecipe dell'associazione, tale Moreno Russo, di talchè è da ritenersi che la condotta di cui alla sentenza sub 1) fosse stata commessa nell'ambito del programma criminoso di cui al reato associativo, giudicato con la sentenza sub 4).CI 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott.ssa Olga Mignolo, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, nei seguenti termini.

2. Occorre ricordare, in sintonia con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). È stato, più volte, affermato, in tema di continuazione, che il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., atteso che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali (Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012, Madonia e altri, Rv. 253664). 2.1 Costituisce un consolidato arresto giurisprudenziale che il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di nnedesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 20471 del 15/03/2001, Ibba, Rv. 219529;

Sez. 1 n. 19358 del 22/02/2012, Nugnes, Rv. 252781; Sez. 1 n. 4716 del 8/11/2013, Marinkovic, Rv. 258227; Sez. 1 n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903).Invero, se la negazione della continuazione in fase di cognizione inibisce il riconoscimento del vincolo in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 671. cod. proc. pen., nel caso opposto in cui la continuazione sia stata applicata nel processo tra alcuni reati, ai quali se ne affianchino altri commessi nel medesimo contesto spazio- temporale e non giudicati nel simultaneus processus, il giudice dell'esecuzione è tenuto a vagliare la situazione in termini concreti e a motivare approfonditamente in ordine ad una eventuale reiezione dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui tali ultimi fatti, soprattutto se omogenei rispetto a quelli tra cui il vincolo è stato riconosciuto, non possono essere ricondotti, a differenza degli altri, al delineato disegno.

Resta inteso che il giudice dell'esecuzione conserva piena libertà di giudizio, ma è tenuto comunque a confrontarsi con la precedente valutazione e con la relativa ratio decidendi, in relazione al complessivo quadro delle circostanze di fatto e giuridiche emergenti dai provvedimenti giudiziali dedotti nel nuovo procedimento.

3. Alla luce delle esposte premesse in diritto, deve ritenersi fondato il ricorso, limitatamente al diniego della continuazione tra le sentenze sub 1) e sub 4). I giudici di merito, infatti, non hanno considerato che, all'interno della forbice temporale (ovvero in epoca di poco successiva) in cui sono avvenuti i fatti giudicati con la sentenza sub 4) - art. 74 e 73 d.P.R. 309 del 1990, commessi dal dicembre 2016 all'ottobre 2017, unificati dal vincolo della continuazione ad opera del giudice della cognizione, si colloca il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990, commesso il 20/10/2017. Il giudice dell'esecuzione ha trascurato la valutazione già compiuta in sede cognitoria, ai fini della ritenuta sussistenza del vincolo della continuazione, tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno - o in epoca molto vicina - si colloca (anche) un altro reato oggetto della domanda sottoposta al suo esame, non assolvendo, quindi, all'onere motivazionale di indicare le ragioni per le quali avrebbe dovuto essere disattesa quella valutazione.

4. Per le rilevate lacune, l'ordinanza impugnata dev'essere annullata, limitatamente alla continuazione relativa ai reati giudicati con le sentenze di cui ai numeri 1) e 4), con rinvio per nuovo giudizio su tale punto alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione (C. Cost. 9 luglio 2013, n. 183), che provvederà a colmare le carenze stigmatizzate, procedendo a rivalutazione dell'istanza secondo i principi enunciati.

5. Nel resto, il ricorso va rigettato.Il diniego della continuazione opposto dal giudice dell'esecuzione rispetto ai reati giudicati con le sentenze indicate ai numeri 2) e 3) è adeguatamente giustificato, trattandosi di condotte dì spaccio commesse in modo episodico ed occasionale, frutto di condotte estemporanee, alla significativa distanza temporale di circa un anno l'una dall'altra.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al diniego di continuazione tra i reati giudicati con le sentenze nn.

1) e 4) con rinvio per nuovo giudizio sul p