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Sentenza — n. 42140/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42140/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42140/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il pubblico ministero non è legittimato a sollevare un conflitto di competenza, ma soltanto a denunciarlo mediante l'allegazione di una situazione astrattamente configurabile come corrispondente alla previsione di cui all'art. 28 cod. proc. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 41218 del 17/05/2018, Rv. 274362 - 01; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insussistente un conflitto negativo di competenza "dichiarato" dal pubblico ministero).

Regesto Legislator

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art. 28 cod. proc. pen; Sentenza — n. 42140/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 28 cod. proc. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 41218 del 17/05/2018, Rv. 274362 - 01; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insussistente un conflitto negativo di competenza "dichiarato" dal pubblico ministero).

Parole chiave

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questioni di giurisdizione trasmissione per incompetenza questioni processuali competenza del pubblico ministero diritto processuale grave deficienza del procedimento all'estero

Disposizioni normative citate

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art. 28 cod. proc. pen
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il pubblico ministero non è legittimato a sollevare un conflitto di competenza, ma soltanto a denunciarlo mediante l'allegazione di una situazione astrattamente configurabile come corrispondente alla previsione di cui all'art. 28 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE DI CATANIA nei confronti di: TRIBUNALE DI SIRACUSAcon l'ordinanza del 31/05/2024 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG STEFANO TOCCI udito il difensore i Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Stefano Tocci, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità della denuncia di conflitto di competenza.

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 31 maggio 2024, il Tribunale di Catania disponeva la trasmissione alla Corte di cassazione della denuncia di conflitto di competenza che era stata presentata il 15 aprile 2024 dal Pubblico Ministero, in relazione al procedimento pendente davanti a detto Tribunale e iscritto ai nn. 7799/23 R.G.N.R. e 5608/23 R.G. Trib., nei confronti di Giuseppe Gianni. In particolare, il Pubblico Ministero aveva rilevato, nella denuncia di conflitto, che la competenza in ordine al suddetto procedimento spettava al Tribunale di Siracusa, il quale l'aveva declinata, in favore del Tribunale di Catania, con il precedente provvedimento del 30 giugno 2023.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il pubblico ministero non è legittimato a sollevare un conflitto di competenza, ma soltanto a denunciarlo mediante l'allegazione di una situazione astrattamente configurabile come corrispondente alla previsione di cui all'art. 28 cod. proc. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 41218 del 17/05/2018, Rv. 274362 - 01; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insussistente un conflitto negativo di competenza "dichiarato" dal pubblico ministero).

2. In applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che non sussiste alcun conflitto di competenza, perché dagli atti emerge che, a seguito della declaratoria di incompetenza pronunciata dal Tribunale di Siracusa in favore del Tribunale di Catania, quest'ultimo non ha formulato alcuna declaratoria di propria incompetenza. P. Q. M. Dichiara insussistente il conflitto e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Catania per quanto di competenza. Così deciso in Roma, 16 lugl