Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 42130/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal sentence for improper penalty reduction under Art. 442 CP for contravention.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42130/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Milan Court of Appeal's sentence without remittal regarding the penalty quantification. The appellant argued the court incorrectly reduced the base sentence by one-third instead of one-half for a contravention tried under summary procedure. The court held that Article 442 of the Code of Criminal Procedure mandates a one-half reduction for contraventions in summary trials, thus ordering the penalty recalculated to three months and seven days of arrest with a €600 fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 442, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 620, lett. I) cod. proc. pen.: In summary procedure for contraventions, the statutory penalty reduction must be one-half, not one-third, rendering a sentence applying the latter reduction void and subject to annulment with recalculation.

Parole chiave

Generato dall'IA
summary procedure penalty reduction contravention sentencing guidelines Code of Criminal Procedure Art. 442 annulment without remittal procedural error in sentencing riduzione della pena sanzione penale infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Con tale motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. e il difetto di motivazione per essere stata dalla Corte d'appello, come in primo grado, erroneamente ridotta la pena di un terzo invece della metà.
Art. 620, lett. I) cod. proc. pen.
Trattandosi di condanna per contravvenzione, a seguito di giudizio abbreviato, la riduzione della pena base sarebbe dovuta essere della metà e non di un terzo, pertanto non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 620, lett.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UWAUIGBE TEZE SAMUEL LIVINGSTONE (CUI 036UUU3) nato il 01/10/1976 avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al trattamento sanzionatorio e ridetermini la pena; •

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata, la Corte di appello di Milano condannava, a seguito di giudizio abbreviato, Samuel Livingstone Uwauigbe Teze, confermando la decisione di primo grado, alla pena finale di mesi 4, giorni 10 di arresto ed euro 800 di ammenda (pena base mesi 6, giorni 15 di arresto ed euro 1.200 di ammenda con la riduzione di un terzo per il rito prescelto) per la contravvenzione di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori della propria abitazione senza giustificato motivo un paio di forbici appuntite lunghe 18 cm e un cacciavite da 22 cm.

2. Samuel Livingstone Uwauigbe Teze ricorre, con rituale ministero difensivo, avverso tale provvedimento affidandosi a un unico motivo. Con tale motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. e il difetto di motivazione per essere stata dalla Corte d'appello, come in primo grado, erroneamente ridotta la pena di un terzo invece della metà.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al trattamento sanzionatorio con rideterminazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, quindi, meritevole accoglimento.

2. L'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. prevede che "in caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto". Trattandosi di condanna per contravvenzione, a seguito di giudizio abbreviato, la riduzione della pena base sarebbe dovuta essere della metà e non di un terzo, pertanto non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 620, lett. I) cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata con rideterminazione della pena con la riduzione della metà invece che un terzo ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

3. Per le considerazioni appena espresse, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e la pena deve essere rideterminata in mesi tre e giorni sette di arresto ed euro 600 di ammenda. o o

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena qi9termina in mesi tre e giorni sette di arresto ed euro 600 di ammenda. D T p .2 Così deciso in data 12