Cassation court dismisses appeal regarding conditional sentence revocation timing and statutory interpretation of Article 168 of the Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procurator General appealed a Brescia Court of Appeal order rejecting a request to revoke the conditional suspension of a sentence granted to Mani Mourad. The appellant argued that the revocation should apply under Article 168, paragraph 3, due to exceeding sentence limits, but the court found the lower court correctly applied Article 168, paragraph 1, number 2. The Supreme Court dismissed the appeal because the prior conviction became final before the conditional suspension sentence became final, which is a strict requirement for revocation under the cited provision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 168, primo comma n. 2), cod. pen.; The revocation of a conditional sentence under Article 168, paragraph 1, number 2, of the Penal Code requires the prior conviction to become final after the granting of the benefit but before its expiration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: MANI MOURAD nato a CLUSONE il 14/08/2000 avverso l'ordinanza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO dì BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato é
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, decidendo in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata dal Procuratore generale presso la stessa Corte, tendente ad ottenere la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Mourad Mahi, con sentenza emessa in data 5 aprile 2023 e divenuta irrevocabile in data 20 luglio 2023. A ragione, rilevava che la sentenza di condanna di Mahi alla pena di anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione, emessa in data 18 ottobre 2022 e posta a fondamento della richiesta, non poteva consentire nella specie la revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168, primo comma n. 2), cod. pen., poiché divenuta irrevocabile il 6 giugno 2023 e, pertanto, prima dell'irrevocabilità (in data 20 luglio 2023) della sentenza che aveva concesso il predetto beneficio.
2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, lamentando violazione degli artt. 164, ultimo comma, cod. pen., 168, terzo comma, cod. pen., e 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deduce che risultano inconferenti i riferimenti nel provvedimento impugnato alla disciplina della revoca ai sensi dell'art. 168, primo comma n. 2), cod. pen., essendosi verificati nella specie i presupposti di cui al terzo comma dello stesso articolo, in ragione del superamento dei limiti richiamati dall'art. 164, quarto comma, cod. pen.; sicché la sospensione condizionale andava revocata dal giudice dell'esecuzione secondo i poteri attribuitigli dall'art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen., non potendo rilevare che la data del passaggio in giudicato della sentenza di concessione del beneficio fosse successiva a quella dell'irrevocabilità della condanna alla pena comportante il superamento dei limiti di cui sopra.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
2. Secondo la ricostruzione esposta nel ricorso, nel caso in esame dovrebbe trovare applicazione la revoca ai sensi dell'art. 168, terzo comma, cod. pen., che, a sua volta, richiama la previsione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. Tale ultima previsione, invero, si riferisce al caso di "nuova condanna" con pena sospesa che si aggiunge ad un'altra o ad altre, anch'esse con pena sospesa, con superamento, quanto al cumulo, dei limiti di cui all'art. 163, cod. pen. Invece, il superamento di tali limiti viene in rilievo, ai fini della revoca, ex art. 168, primo comma n. 2), cod. pen., nel diverso caso di una condanna per un delitto "anteriormente commesso" che si aggiunge ad altra precedente condanna ad una pena condizionalmente sospesa. In tale ipotesi ricorre non già la (non consentita) reiterazione del beneficio, ma la compresenza di condanne, una con pena sospesa ed altra senza pena sospesa per il delitto anteriormente commesso.
3. Tanto chiarito, l'inquadramento del caso in trattazione nella seconda delle due previsioni, come operato dalla decisione impugnata, si sottrae alle censure mosse, non trattandosi della reiterazione della concessione del beneficio e, dunque, non potendo operare, come invece sostenuto nel ricorso, la revoca ai sensi del comb. disp. degli artt. 164, quarto comma, e 168, terzo comma, cod. pen. Da suddetto inquadramento, come pure si espone nel provvedimento, deriva l'applicazione dell'insegnamento di legittimità (di recente, Sez. 1, n. 36378 del 07/07/2023, Verdura, Rv. 285246 - 01), secondo cui la revoca della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 168, primo comma n. 2), cod. pen., postula che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso.
4. Nella specie ciò, pacificamente, non si è verificato, in quanto la condanna, che si assume avere avuto ad oggetto il delitto anteriórmente commesso, è passata in giudicato prima di quella che ha concesso la sospensione condizionale. • 5. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 11/10/2024. Il Co ere estensore RoejS Binenti CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Depostai. oggi Roma. h 1..3 NEW...2024 .... • o IuDiZtARIO iL FUNZIO. Mar br,if CORT8D1 CASSAZIONEU,R,P, CENTRALE CA) (3)L t-, \-1-(AALM-4 mQ2c ej-c, „. \ n,,m3S-:, Kek e, ng) k&eiLQA.kk., Aca' 1u(1).,9 W,13, 0 ,A M• v‘d (,)tk"%-k) t-Lk t (A,93 \\(\:)Z.. \ t)