Cassation allows revocation of suspended sentence when prior convictions were known to second instance but not first instance. The court rejects preclusion based on second instance knowledge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procurator General appealed a second instance decision denying the revocation of a suspended sentence due to prior convictions. The court found that while these convictions were unknown to the first-instance judge, they were known to the second-instance judges upon acquiring updated records. Consequently, the court ruled that the second-instance judges could have revoked the benefit ex officio, meaning the first-instance judge's lack of knowledge did not preclude revocation in execution proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 168, cod. pen.; Art. 674, cod. proc. pen.: The revocation of a suspended sentence granted in violation of statutory limits is permissible in execution proceedings even if the obstructive prior convictions were unknown to the first-instance judge but known to the second-instance judges, provided the issue was not raised in appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: AMADIO LUIGI nato a ASCOLI PICENO il 24/05/1982 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Roberto Binenti; letta requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona, provvedendo in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta, avanzata dal Procuratore generale presso la stessa Corte, tendente ad ottenere la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Luigi Amadio, nel giudizio definito in grado di appello con sentenza emessa in data 20 dicembre 2022, divenuta irrevocabile in data 21 novembre 2023.
2. A ragione, rilevava che il beneficio era stato concesso per la terza volta e, dunque, in presenza della causa ostativa di cui all'art. 164, quarto comma, cod. pen. Tuttavia, tale causa ostativa mentre non era conoscibile in primo grado al momento della concessione del beneficio, lo era divenuta per i giudici di secondo grado, in ragione della sopraggiunta acquisizione del certificato del casellario giudiziale aggiornato, riportante le due precedenti condanne con pena sospesa. Sicché, questi ultimi avrebbero potuto procedere, anche di ufficio, alla revoca della terza concessione del beneficio. Da ciò derivava la preclusione per il giudice dell'esecuzione di disporre tale revoca, secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza Sez. V, n. 2144 del 20/12/2023, dep. nel 2024.
3. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancora, lamentando violazione degli artt. 168, cod. pen., e 674. Cod. proc. pen. Deduce che il precedente richiamato dal provvedimento impugnato si pone in contrasto con altro prevalente e condivisibile indirizzo di legittimità, secondo cui il potere di revoca nel caso di cui trattasi del giudice di secondo grado, in assenza di impugnazione sul punto, ha natura materialmente facoltativa e il suo mancato esercizio, a prescindere dalla conoscibilità dei precedenti ostativi, non implica alcuna valutazione in sede di cognizione che possa successivamente determinare preclusioni in sede di esecuzione rispetto ad un provvedimento di revoca dovuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, per le ragioni di seguito illustrate.
2. L'art. 168, terzo comma, cod. pen., introdotto dalla legge 26 marzo 2001, n. 128, prevede che la sospensione condizionale della pena sia revocata, ove concessa in violazione dei limiti di reiterabilità previsti dall'art. 164, ultimo comma, cod. pen. Tale revoca può essere disposta in sede di esecuzione, secondo quanto previsto dal comma 1-bis dell'art. 674, cod. proc. pen. (introdotto con la stessa legge n. 128 del 2001), a condizione che i precedenti preclusivi non fossero documentalmente noti al giudice che aveva concesso il beneficio obiettivamente non spettante, di talché, il giudice dell'esecuzione che delibera sulla revoca è tenuto ad acquisire, anche d'ufficio, il fascicolo del giudizio antecedente per la doverosa verifica al riguardo (Sez.
U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381-01; Sez. 3, n. 34387 del 27/04/2021, Bisioli, Rv. 282084-01). In ordine al perimetro di operatività in sede di esecuzione della preclusione appena descritta, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 36460 del 30 maggio 2024, disattendendo l'orientamento richiamato nel provvedimento impugnato, hanno affermato che è legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d'appello, a cui il punto non sia stato devoluto con l'impugnazione.
3. Il provvedimento impugnato non si è attenuto a tale principio, poiché ha giustificato il diniego della revoca della sospensione condizionale in ragione di una preclusione all'esercizio del potere derivante della mera conoscenza da parte dei giudici di appello della causa ostativa al beneficio concesso in primo grado.
4. Ne discende l'annullamento con rinvio del provvedimento, per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Cor