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Sentenza — n. 41883/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses prisoner's appeal for necessity leave denied due to lack of exceptional family event gravity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41883/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Alessio Attanasio's appeal against the Second Instance Court's refusal of a necessity leave request. Attanasio argued that the death of his partner's father constituted a grave family event requiring immediate reunion, which could not be adequately addressed through video visits under restrictive detention conditions. The court held that the event lacked the requisite exceptional gravity and uniqueness because the prisoner could provide comfort via video calls, rendering the leave request non-exceptional.

Regesto Legislator

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Art. 30, comma 2, Legge 26 luglio 1975, n. 354; Necessity leave requires exceptional circumstances, particular gravity of the event, and family correlation, which were absent as the prisoner could provide comfort via video visits.

Parole chiave

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necessity leave prisoner rights family event gravity exceptional circumstances video visit alternative detention restrictions family reunion asilo familiare

Disposizioni normative citate

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Art. 30, comma 2, Legge 26 luglio 1975, n. 354
La Corte di appello di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe, rigettava il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 30-bis, Ord.
Art. 30-bis, Ord. pen.
La Corte di appello di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe, rigettava il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 30-bis, Ord. pen., da Alessio Attanasio avverso il provvedimento che aveva respinto la richiesta dello stesso, detenuto sottoposto al regime di cui all'art.
Art. 41-bis, Ord. pen.
pen., da Alessio Attanasio avverso il provvedimento che aveva respinto la richiesta dello stesso, detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis, Ord. pen., di un "permesso di necessità".

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15953 del 27/11/2015, Vitale
Sez. 1, n. 46035 del 21/10/2014, Di Costanzo
267210; Sez. 1, n. 46035 del 21/10/2014, Di Costanzo, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO, nato a SIRACUSA il 16/07/1970, avverso l'ordinanza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Roberto Binenti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto il rigetto del ricorso J

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe, rigettava il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 30-bis, Ord. pen., da Alessio Attanasio avverso il provvedimento che aveva respinto la richiesta dello stesso, detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis, Ord. pen., di un "permesso di necessità". A ragione, rilevava che l'esigenza prospettata dal detenuto atteneva non alla partecipazione al funerale del padre della convivente avvenuto pochi giorni prima, ma semplicemente al bisogno di portare conforto a quest'ultima, così da non ricorrere un "evento familiare di particolare gravità" idoneo a consentire eccezionalmente il permesso ex art. 30, comma 2, Ord. pen., posto del resto che Attanasio poteva prestare lo stesso conforto tramite i colloqui visivi in carcere.

2. Propone ricorso per cassazione Alessio Attanasio, a mezzo del proprio difensore, lamentando violazione dell'art. 30, comma 2, Ord. pen. Deduce che il provvedimento impugnato, facendo riferimento alla circostanza che non ricorreva un'istanza volta a consentire la partecipazione al funerale del padre della convivente, ha omesso di considerare che non sarebbe stato possibile ottenere un tempestivo permesso a tal fine e che la morte di un familiare costituisce l'evento più grave che possa accadere. Sicché in tal caso non può negarsi il ricongiungimento del detenuto con le persone care per portare conforto. Né tale conforto, nel caso di specie, poteva essere dato in occasione dei colloqui in carcere sottoposti alle speciali limitazioni di cui all'art. 41-bis, Ord. pen. RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito illustrate.

2. Ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dall'art. 30, comma secondo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, devono sussistere tre requisiti: quello dell'eccezionalità della concessione; quello della particolare gravità dell'evento giustificativo; quello della correlazione di tale evento con la vita familiare. L'accertamento di questi requisiti di fatto deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto dell'idoneità dell'evento ad incidere nella vicenda umana del detenuto (fra le, altre, Sez. 1, n. 15953 del 27/11/2015, dep. 2016, Vitale, Rv. 267210; Sez. 1, n. 46035 del 21/10/2014, Di Costanzo, Rv. 261274).

3. La motivazione del provvedimento impugnato dà conto dell'osservanza di tali direttive, laddove la Corte mostra ragionevolmente di apprezzare come non eccezionale l'evento prospettato, non potendo esso ritenersi unico e irripetibile in rapporto alla vicenda umana del ricorrente e alle sue condizioni di detenuto sottoposto alle restrizioni di cui all'art. 41-bis Ord. pen, che gli permettono di prestare conforto alla convivente per la perdita del familiare tramite i colloqui.

4. Le doglianze mosse nel ricorso si oppongono alla decisione, introducendo considerazioni e apprezzamenti che non smentiscono detti tratti essenziali della motivazione ma, continuando a non rappresentare ripercussioni personalmente subite dal detenuto a causa del decesso, si riferiscono al più alle sole condizioni con le quali debbono misurarsi i colloqui in carcere consentiti con la convivente. Deve, pertanto, escludersi la violazione di legge denunziata nel ricorso.

5. Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes