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Sentenza — n. 41881/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against detention order, upholding custody based on mafia-related murder evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41881/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Antonino Francesco Staropoli against a detention order issued by the Catanzaro tribunal. Staropoli argued that the evidence of his involvement in a premeditated mafia-style murder was insufficient and that the detention order lacked proper justification regarding the risk of reoffending. The court dismissed these claims, ruling that it cannot re-evaluate factual evidence or the sufficiency of the lower court's reasoning on material facts.

Regesto Legislator

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Art. 273, 274, 275 c.p.p.; The Court of Cassation lacks jurisdiction to review the sufficiency of factual evidence or the reasoning of a lower court's detention order, which must be based on prima facie evident grounds.

Parole chiave

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custodia cautelare in carcere gravi indizi di colpevolezza delitto mafioso omicidio premeditato competenza Corte di legittimità mancanza di motivazione rivalutazione elementi probatori atti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 273, comma 1 e 2, cod. proc. pen.
2.1 Con il primo motivo lamentava la violazione della legge penale e processuale con riguardo agli art. 273, comma 1 e 2 e 192, commi 3 e 4 cod.
Art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
Art. 274, cod. proc. pen.
Con il secondo motivo di ricorso lamentava la violazione dell'art. 274 cod.
Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato poiché la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. si applica anche al delitto di cui all'art.
Art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; lo stato detentivo del ricorrente impone la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ex art. 94, comma i ter disp.
art. 274 cod. proc. pen
Con il secondo motivo di ricorso lamentava la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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sez. 1, n. 1700 del 20.03.1998, Barbaro, Rv. 210566
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STAROPOLI ANTONINO FRANCESCO nato a VIBO VALENTIA il 20/06/1976 avverso l'ordinanza del 28/05/2024 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU; sentite le conclusioni del PG, Stefano Tocci Il PG si riporta alla requisitoria già depositata e notificata alle Parti chiedendo il rigetto del ricorso. pito il di nsore

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza del 28 maggio 2024 il Tribunale di Catanzaro rigettava il riesame proposto nell'intesse di Staropoli Antonino Francesco avverso l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari di Catanzaro che applicava al medesimo la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato dell'omicidio, aggravato dalla premeditazione, nonché dal metodo mafioso, di Longo Mario.

2. Staropoli Antonio, tramite il difensore di fiducia, proponeva ricorso avverso detta ordinanza, evidenziando due motivi di doglianza. 2.1 Con il primo motivo lamentava la violazione della legge penale e processuale con riguardo agli art. 273, comma 1 e 2 e 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen., poiché il coinvolgimento dello Staropoli nell'agguato in danno di Longo avrebbe dovuto emergere dalle dichiarazioni di più di un collaboratore di giustizia. I collaboratori Mantella e Moscato non avevano fatto cenno alla partecipazione dello Staropoli; pertanto, le dichiarazioni del solo Arena non potevano ritenersi sufficienti a provare la presenza dell'indagato sull'autovettura Daewoo Matiz al momento dell'agguato.

Nemmeno le riprese delle telecamere davano certezza del fatto che la persona che transitava dal luogo dell'agguato fosse l'indagato, così come i contatti fra il medesimo e la vittima non potevano dirsi risolutivi nel senso di provare una condotta tenuta dallo Staropoli al fine di convincere Longo a recarsi sul luogo dell'agguato. Complessivamente, secondo il ricorrente, l'ordinanza era carente sotto il profilo dei gravi indizi di colpevolezza. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso lamentava la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente stante il delitto per cui è indagato Staropoli, non vi sarebbe una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari; pertanto, sul punto il provvedimento impugnato è del tutto carente, non affrontando le problematiche di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione e di adeguatezza della misura applicata.

3. Disposta la trattazione orale del procedimento, il Sostituto Procuratore Generale Stefano Tocci concludeva chiedendo il rigetto del ricorso; nessuno compariva per il ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.1.1. Il primo motivo è infondato. Secondo un orientamento di legittimità, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dellIndagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760).

Inoltre, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (sez. 1, n. 1700 del 20.03.1998, Barbaro, Rv. 210566). Certamente l'esame del provvedimento impugnato non rimanda un vizio di mancanza di motivazione rilevabile prima facie, poiché, anzi, la motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, lungi dal fondarsi unicamente sulle dichiarazioni dei collaboratori - anche de relato - si fonda su altri elementi indiziari che corroborano il quadro.

In particolare, sui movimenti del Longo nei minuti immediatamente precedenti il decesso, posto che la vittima era in compagnia dello Staropoli a bordo dell'auto ove verrà rinvenuto cadavere, come emerge dalle s.i.t. in atti di coloro che li avevano visti insieme, nonché dalle immagini del sistema di videosorveglianza del distributore Eni. Quanto, poi, alle dichiarazioni dei collaboratori, l'impugnato provvedimento sottolinea che MoscatO Raffaele aveva una conoscenza diretta dei fatti, da intraneo alle dinamiche della cosca, avendo partecipato sia al summit in cui veniva deliberato l'omicidio, sia alle fasi programmatorie dell'omicidio.

Gli ulteriori collaboratori, Mantella Andrea e Arena Bartolomeo, avevano appreso da Pardea Francesco Antonio della partecipazione di Staropoli Antonio e di Battaglia Rosario all'omicidio; l'impugnata ordinanza ha ampiamente esposto le ragioni della ritenuta precisione, specificità e credibilità delle dichiarazioni dei collaboranti. È dunque evidente che il controllo sul provvedimento che il ricorrente sollecita a questa Corte non ha ad oggetto la motivazione - che non presenta criticità alcuna - ma è un controllo che esula dal perimetro di competenza della Corte stessa, cui è inibito, come detto, una rivalutazione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore indiziario.

Peraltro, le esposte criticità della motivazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro sono meramente reiterative dei motivi di gravame e non si confrontano con le argomentazioni utilizzate nell'impugnato provvedimento per superarle, evidenziando dunque una intrinseca genericità ed aspecificità del motivo di ricorso.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato poiché la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. si applica anche al delitto di cui all'art. 575 cod pen.

3. Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; lo stato detentivo del ricorrente impone la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ex art. 94, comma i ter disp. att. cod. proc. pen. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così de