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Sentenza — n. 41876/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court annuls probation revocation order for omitting to examine home detention request under Art. 47 ter Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41876/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court annulled the probation revocation order because the trial court failed to address the defendant's specific request for home detention. Although the court correctly revoked the broader probation measure due to rule violations, it omitted to evaluate whether home detention was an appropriate alternative to address the defendant's dangerousness. Consequently, the case was remanded to the probation court for a new examination of the home detention proposal.

Regesto Legislator

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Art. 47 ter ordinamento penitenziario; When a defendant requests home detention as a subaltern measure during probation revocation proceedings, the court must explicitly evaluate its suitability rather than omitting the analysis.

Parole chiave

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probation revocation home detention measure Art. 47 ter penal code omission of reasoning remand for new trial dangerousness assessment subaltern measure revoca dell'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 47 ter ordinamento penitenziario
Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 47 ter ord.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 16822 del 20/12/2022, Pattaro
Sez. 1, n. 16442 del 10/2/2010, Pennacchio
Sez. 1, n. 16442 del 10/2/2010, Pennacchio, Rv.
Sez. 1, n. 21274 del 9/4/2002, Delogu
247235; Sez. 1, n. 21274 del 9/4/2002, Delogu, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Khairi Yassine nato in Marocco il 13/09/1991 avverso l'ordinanza del 23/05/2024 del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; lette le conclusioni del Sost. Proc. Stefano Tocci per l'inammissibilità.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, con ordinanza in data 23 maggio 2024, depositata il 24 maggio 2024, ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale disposto il 23 maggio 2023 nei confronti di Yassine Khairi, dichiarando espiata la pena dalla data dell'inizio di esecuzione della misura sino al 5 marzo 2024.4/d 2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 47 ter ord. pen. in quanto il Tribunale avrebbe totalmente omesso di considerare e di esprimersi in ordine alla richiesta, oggetto di specifica memoria, di applicare, in caso di revoca dell'affidamento, la misura della detenzione domiciliare.

3. In data 16 luglio 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Stefano Tocci chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La richiesta di detenzione domiciliare proposta in udienza in subordine a quella di affidamento in prova, come anche di recente ribadito, è ammissibile anche quando l'udienza è fissata per discutere della proposta di revoca della misura più ampia a causa di reiterate violazioni delle prescrizioni, ciò atteso che, verificata la sussistenza delle condizioni di legge, il presupposto connesso alla formulazione di una prognosi positiva è comune alle due misure e non comporta un autonomo accertamento (Sez. 1, n. 16822 del 20/12/2022, dep. 2023, Pattaro, Rv. 284500 - 01;

Sez. 1, n. 16442 del 10/2/2010, Pennacchio, Rv. 247235; Sez. 1, n. 21274 del 9/4/2002, Delogu, Rv. 222453). A fronte della richiesta il Tribunale è tenuto a motivare. Nel caso di specie risulta che la richiesta è stata formulata nel corso dell'udienza e il Tribunale, che pure ha correttamente motivato circa la sussistenza dei presupposti della revoca della misura più ampia, ha omesso di evidenziare le ragioni per le quali la detenzione domiciliare non avrebbe potuto considerarsi misura idonea a contenere la pericolosità del condannato e la sua tendenza a infrangere le prescrizioni impostegli.

Né la risposta sul punto, d'altro canto, appare ricavabile implicitamente dalla motivazione complessivamente resa.t 3. Le considerazioni esposte impongono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al mancato esame della richiesta di applicazione della misura della detenzione domiciliare, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato, limitatamente al mancato esame della richiesta di applicazione della misura della detenzione domiciliare, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. Così deciso a Roma il 24 settemb