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Sentenza — n. 41557/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls revocation order due to lack of territorial jurisdiction, requiring transfer to Milan tribunal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41557/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Venice Tribunal's order revoking Alessandro Bitonti's alternative sentence measure. The defendant argued the Venice tribunal lacked jurisdiction because the revocation proceedings began while he was detained at the Opera prison, which falls under Milan's territory. The court ruled that revocation jurisdiction depends on the location of execution at the time of the proceeding, not the issuing tribunal, thus transferring the case to Milan.

Regesto Legislator

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Art. 677, comma 1, cod. proc. pen.; The jurisdiction to decide on the revocation of an alternative sentence measure belongs to the Tribunal of Surveillance where the measure is currently being executed, not the tribunal that originally granted it.

Parole chiave

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alternative sentence revocation territorial jurisdiction Tribunal of Surveillance execution location procedural autonomy soppressione delle prestazioni diritto all'indennità di disoccupazione accredito per compiti assistenziali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 50 Ord. pen.
pen., la violazione dell'art. 50 Ord. pen. ed il relativo vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza escluso la possibilità di mantenere la misura della semilibertà per consentire al condannato di proseguire i propri studi universitari.
Art. 677, comma 1, cod. proc. pen.
Invero, ai sensi dell'art. 677, comma 1, cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Filippo Giunchedi, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 21352 del 18/05/2005, Rv. 231962 - 01
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BITONTI ALESSANDRO nato a Modena il 19/06/1973; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia del 17/04/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIULIO MONFERINI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha revocato la misura alternativa della semilibertà, concessa ad Alessandro Bitonti con provvedimento emesso dal medesimo Tribunale di sorveglianza in data 13 marzo 2024. La revoca è stata disposta in quanto, al momento della predisposizione del programma di trattamento a seguito della ammissione al regime di semilibertà, si aveva contezza del venir meno (da epoca anteriore rispetto alla concessione del beneficio penitenziario) della offerta lavorativa in favore del condannato da parte della cooperativa Alice, opportunità di lavoro sulla quale si era fondata la concessione della misura alternativa in oggetto.

2. Avverso la predetta ordinanza Alessandro Bitonti, per mezzo dell'avv. Filippo Giunchedi, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione manifestamente illogica rispetto alla eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di sorveglianza di Venezia sollevata dalla difesa in considerazione del fatto che il procedimento di revoca era stato instaurato quando Alessandro Bitonti si trovava ristretto presso il carcere di di Opera, di talché la competenza a decidere sulla revoca apparteneva al Tribunale di sorveglianza di Milano. 2.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 50 Ord. pen. ed il relativo vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza escluso la possibilità di mantenere la misura della semilibertà per consentire al condannato di proseguire i propri studi universitari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo del ricorso è fondato ed assorbente.

2. Invero, ai sensi dell'art. 677, comma 1, cod. proc. pen., la competenza a decidere in ordine alla revoca della misura alternativa alla detenzione spetta al Tribunale di sorveglianza in cui è in corso di esecuzione la misura, e non a quello che ha emesso la misura, stante l'autonomia della revoca rispetto al procedimento di concessione del beneficio (Sez. 1, n. 21352 del 18/05/2005, Rv. 231962 - 01). Orbene, nel caso in esame, come risulta dal provvedimento impugnato il procedimento di revoca è stato instaurato quando l'odierno ricorrente si trovava ristretto presso il carcere di Opera per l'esecuzione della semilibertà, con la conseguente competenza del Tribunale di sorveglianza di Milano a decidere sulla eventuale revoca.

3. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano per l'ulteriore corso in ordine alla eventuale revoca della semilibertà.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti per l'ulteriore corso al Tribunale di sorveglianza di Milano. Così deciso