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Sentenza — n. 41553/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for continuity of sentences due to lack of unified criminal program.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41553/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Samuele Grassi's appeal against the Milan execution judge's refusal to recognize the continuity of sentences. Grassi argued that his multiple fraud offenses constituted a single criminal program, but the court found the crimes were too disparate in time, location, and victims. The court ruled that the lower judge correctly identified these differences as evidence of a general tendency to offend rather than a unified criminal plan.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 81 cpv. cod. pen.: The continuity of sentences requires proof of a single criminal program with a unified design, not merely the repetition of crimes or a lifestyle of offending.

Parole chiave

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continuity of sentences unified criminal program tendency to offend fraud offenses execution judge ruling reiterazione di reati penali reato continuato individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod.
Art. 81 cpv. cod. pen.
Art. 192 cod. rito
Art. 606 cod. proc. pen.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015
devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, Esposti, Rv.
Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012
Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv.
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008
255156-; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv.
Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012
Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015
pen., che può essere applicata, indifferentemente, sia per tutti i reati presupposti sia per una parte limitata di essi (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv.
Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013
Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Piras, Rv.
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009
256307; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRASSI SAMUELE nato a Formigine il 16/10/1980; avverso la ordinanza del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 03/04/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI GIORDANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata nell'interesse di Samuele Grassi con riferimento ai reati per i quali con i quali è stato condannato con le sei sentenze irrevocabili indicate nello stesso provvedimento. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che la richiesta del condannato non poteva essere accolta in quanto i reati in oggetto erano stati commessi a distanza di tempo tra loro, in luoghi diversi e ai danni di differenti persone.

2. Avverso la predetta ordinanza Samuele Grassi per mezzo dell'avv. Mario Capuano, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 81 cpv. cod. pen. e 192 del codice di rito ed il relativo vizio di motivazione rispetto al negato riconoscimento del vincolo della continuazione da parte del giudice dell'esecuzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Come noto la consolidata giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato dal ricorrente, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, Esposti, Rv. 266413;

Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156-; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098).2.1. L'unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite del condannato, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950). 2.2.

La verifica di tale preordinazione criminosa, inoltre, non può essere compiuta dall'autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 671 cod. proc. pen., che può essere applicata, indifferentemente, sia per tutti i reati presupposti sia per una parte limitata di essi (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596;

Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Piras, Rv. 256307; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833).

3. Ciò posto si rileva che il provvedimento impugnato sfugge a censura, nella parte in cui ha escluso l'identità del disegno criminoso tra i reati sopra indicati (truffe commesse ai danni di tabaccherie) avendo dato rilievo, senza incorrere in vizi logici, alla assenza di elementi da cui desumere che Samuele Grassi sin dalla prima truffa (commessa il giorno 19 agosto 2011) avesse programmato, almeno in grandi linee, anche quelle successive tenuto conto dei diversi luoghi di commissione degli stessi, delle differenti vittime e della distanza temporale tra di essi, di talché essi non potevano essere espressione del medesimo disegno criminoso quanto piuttosto della tendenza a delinquere dell'istante. Pertanto, il ricorrente pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione vorrebbe pervenire ad una non consentita lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice dell'esecuzione per negare il beneficio richiesto.

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual