Cassation court annuls appeal order for continuing crimes due to violation of ne bis in idem and reformatio in peius.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procurator General successfully appealed an appellate court order regarding the continuation of crimes against Mirko De Pasquale. The court found that the appellate judge ignored a prior 2021 ruling by the execution judge that had already addressed the continuity of offenses. Consequently, the court annulled the contested order without remittal because it violated the principle of ne bis in idem and resulted in a heavier penalty (reformatio in peius).
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; The principle of ne bis in idem applies analogously to execution judges' orders to prevent duplicate proceedings, and a subsequent order increasing the penalty violates reformatio in peius.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TARANTOnel procedimento a carico di: DE PASQUALE MIRKO nato a TARANTO il 20/03/1990 avverso l'ordinanza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, dott.ssa Olga Mignolo, la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al diniego della continuazione in relazione ai reati accertati con le sentenze indicate con i numeri 8) e 9),
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 10 gennaio 2024, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha, tra l'altro, riconosciuto, in executivis, la continuazione tra i reati ex art. 9, secondo comma, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, rispettivamente accertati, nei confronti di Mirko De Pasquale, dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale con le sentenze n. 344 dell'i giugno 2010 e n. 76 dell'i febbraio 2011, ed ha rideterminato la pena complessiva applicata, per tali fatti, all'imputato in due anni e due mesi di reclusione.
2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione dì legge e vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione statuito su una questione — quella relativa alla continuazione tra i delitti sopra indicati — che era già stata affrontata e risolta con precedente ordinanza emessa dal Tribunale dì Taranto il 23 giugno 2021, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in termini, peraltro, più favorevoli all'istante (sicché il provvedimento impugnato avrebbe determinato la violazione, oltre che del divieto di un secondo giudizio, di quello di reformatio in peius).
3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1, Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
2. Con ordinanza del 23 giugno 2021, il Tribunale di Taranto ha riconosciuto la continuazione tra i reati — costituiti da violazione della normativa in materia di misure di prevenzione — accertati, nei confronti di Mirko De Pasquale, con tre diverse sentenze. Individuato il reato più grave in quello contestato nel procedimento definito con sentenza n. 76 dell'i febbraio 2011, ha, tra l'altro, applicato, sulla pena base di un anno ed otto mesi di reclusione, l'aumento di quattro mesi di reclusione (in luogo di quella, irrogata dal giudice della cognizione, di otto mesi di reclusione) per il reato accertato con la sentenza n. 344 dell'i giugno 2010.
Avendo De Pasquale presentato, a distanza di oltre due anni, una ulteriore istanza ex art. 671 cod. proc. pen., comprendente anche i due reati testé menzionati, il giudice dell'esecuzione — evidentemente ignaro dell'esistenza, sul punto, di un precedente giudicat —(i (7--ha nuovamente provveduto, ritenendo che le diverse manifestazioni criminose ostituissero espressione del medesimo disegno criminoso. Ha, pertanto, rideterminato,la pena in due anni e due mesi di reclusione, muovendo da quella stabilita nella misura di un anno ed otto mesi di reclusione, per il reato più grave, ed apportando un aumento per la continuazione di sei mesi di reclusione, superiore a quello già stabilito con la precedente ordinanza del 23 giugno 2021.
Così facendo, si è orientato in spregio al principio del ne bis in idem che, secondo quanto da tempo chiarito dalla giurisprudenza dì legittimità, «è applicabile in via analogica con riferimento alle ordinanze del giudice dell'esecuzione nei casi in cui esso costituisca l'unico strumento possibile per eliminare uno dei due provvedimenti emessi per lo stesso fatto contro la stessa persona» (Sez. 5, n. 34324 del 07/10/2020, Regano, Rv. 280033 - 01; Sez. 1, n. 45556 del 15/09/2015, Turchetti, Rv. 265234 - 01; Sez. 1, n. 1285 del 20/11/2008, dep. 2009, Linfeng, Rv. 242750 - 01) ed è, per di più, pervenuto ad un risultato che, in chiave sanzionatoria, appare deteriore rispetto a quanto statuito con la prima ordinanza resa in argomento.
3. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento, limitatamente al riconoscimento della continuazione tra i due reati sopra indicati, del provvedimento impugnato, che può essere disposto senza rinvio, attenendo esso ad un profilo che è stato già compiutamente regolato e definito da quello emesso in sede esecutiva il 23 giugno 2021.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata (n. 83/2023 SIGE Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto) limitatamente al riconoscimento della continuazione tra í reati oggetto delle sentenze del GUP del Tribunale di Taranto n.