Italian Court of Cassation allows appeal against partial rejection of criminal continuity claim due to lack of logical distinction between acts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Naples Court of Appeal's partial order regarding the recognition of criminal continuity. The appellant argued the lower court inconsistently applied rules by denying continuity between Salerno and Naples acts despite identical timelines and methods. The court ruled that geographical location alone cannot justify a new criminal intent when acts occur in close proximity and share the same modus operandi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, comma 2, cod. pen.; The distinction between criminal acts based solely on the place of consummation is insufficient to prove a renewed criminal intent when acts occur in close temporal proximity and share identical methods and protected interests.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Langella Luigi nato a San Giuseppe Vesuviano il 18/09/1967 Avverso l'ordinanza del 14/05/2024 della Corte di Appello di Napoli ; Sentita la relazione del Consigliere Raffaello Magi; Vista la requisitoria scritta del Procuratore Generale dott. Luigi Giordano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 14 maggio 2024 la Corte di Appello di Napoli - quale giudice dell'esecuzione ed in sede di rinvio da questa Corte di Cassazione - ha accolto in parte l'istanza proposta da Langella Luigi, tesa ad ottenere il riconoscimento del medesimo disegno criminoso tra i fatti accertati in più decisioni irrevocabili. In motivazione si evidenzia che:
a) può essere riconosciuto il medesimo disegno criminoso tra i fatti oggetto delle due sentenze emesse in data 30 agosto 2008 dal Tribunale di Salerno e in data 11 marzo 2008 dalla Corte di Appello di Salerno, trattandosi di fatti sostanzialmente omogenei e commessi a breve distanza temporale - tra settembre e ottobre del 2006 - nel medesimo contesto territoriale;
b) non può di contro riconoscersi la continuazione tra tali episodi e quelli giudicati dalla Corte di Appello di Napoli, pur se analoghi, che risultano commessi tra il 15 dicembre 2005 e il 9 maggio 2006, già riuniti in continuazione in sede di cognizione.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - Langella Luigi deducendo erronea applicazione delle norme regolatrici e vizio di motivazione. Si evidenzia che la Corte di Appello non avrebbe eseguito in modo coerente il mandato ricevuto dalla decisione rescindente, decisione che aveva censurato il diniego totale della continuazione e aveva evidenziato l'esistenza da alcuni indicatori della medesimezza del disegno criminoso trascurati nella prima decisione esecutiva. L'attuale decisione non espone in modo chiaro le ragioni del diniego parziale, posto che l'arco temporale di consumazione è il medesimo (anche in riferimento ai fatti commessi nel napoletano), si tratta di reati contro il patrimonio commessi con le medesime modalità e l'unica differenza evidenziata- in modo del tutto illogico - è quella relativa al luogo di consumazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni che seguono.
2. Va premesso che, in via generale, al fine di applicare la disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. è necessario che il giudice di merito - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse - individui precisi indici rivelatori tali da sostenere la conclusione, cui eventualmente perviene, della sostanziale unicità del disegno criminoso. Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (ex multis Sez.
I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) . Ciò perchè la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (tra le altre,Sez. II, Sent n. 40123 del 22/10/2010 rv. 248862). Sul punto, la copiosa elaborazione giurisprudenziale - maturata in questa sede di legittimità - ha individuato i possibili «indici rivelatori» della effettiva preordinazione unitaria: nella ridotta distanza cronologica tra i diversi fatti, nelle concrete modalità della condotta, nella medesimezza del bene tutelato, nell'apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni, aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di detti elementi purchè significativi (così Sez.
I n. 44862 del 5.11.2008, rv 242098). Se è vero, dunque, che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati, al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno", porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.
Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine. La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez. I n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838).
3. Nel caso in esame la motivazione espressa in sede di merito non individua una effettiva ragione logica per distinguere le condotte commesse nel territorio salernitano da quelle (peraltro già riunite in continuazione) commesse nel territorio napoletano, in un contenuto e prossimo arco temporale, posto che la diversità del luogo di consumazione (specie ove si tratti di luoghi non eccessivamente distanti sul piano geografico) non è un indicatore di 'rinnovata ideazione criminosa'. Va pertanto disposto l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio .
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Napoli. Così è deciso, 27/09/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente RAFFAELLO MAGI GIUSEP